Sentenza 13 settembre 2002
Massime • 1
In tema di ricezione di denuncia orale e di successiva ricognizione fotografica della persona offesa di nazionalità straniera, la mancata nomina di un interprete, trattandosi di dichiarazioni e atti compiuti da persona diversa dall'imputato, non è causa di inutilizzabilità ne' di nullità degli atti medesimi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimamente utilizzabili, a seguito di lettura dibattimentale per sopravvenuta e impossibilità di ripetizione, la denuncia della persona offesa e la ricognizione fotografica effettuata da straniera assistita da connazionale, capace di esprimersi in lingua italiana ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2002, n. 38508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38508 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 13/09/2002
1. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 110
3. Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 027143/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL FR N. IL 10/05/1969;
avverso SENTENZA del 21/03/2002 CORTE APPELLO DI VENEZIA;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DI VIRGINIO ADOLFO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. D.ssa Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Andrea Martire, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 21.3.2002 la Corte d'Appello di Venezia confermava la condanna, di ES FR per il reato di cui all'art. 519 c.p., commesso il 7.4.1995, e per il reato di cui agli artt. 582-535-576 n. 1 c.p., entrambi in danno di KO NA. L'affermazione di colpevolezza era fondata essenzialmente sulla denuncia orale della KO e sul riconoscimento fotografico dell'imputato dalla stessa effettuato, in sede di indagini preliminari. La documentazione relativa era stata acquisita agli atti del fascicolo per il dibattimento poiché la KO risultava irreperibile.
Ricorre personalmente l'ES, deducendo erronea applicazione dell'art. 512 c.p.p. sia perché la futura irreperibilità della KO (straniera priva di documenti di identità, di permesso di soggiorno e di fissa dimora in Italia) doveva considerarsi evento tutt'altro che imprevedibile, sia e soprattutto perché essa dipendeva da una scelta volontaria dell'interessata e non da circostanze di natura obiettiva. Deduce inoltre inosservanza dell'art. 143 c.p.p., non essendo stato nominato alla KO (cittadina albanese incapace di esprimersi in lingua italiana) un interprete;
ciò che comporterebbe l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, una volta qualificate come atti irripetibili. I rilievi del ricorrente debbono ritenersi infondati. Come affermato in diverse occasioni da questa Corte, l'imprevedibilità del fatto o della circostanza che renda impossibile la ripetizione dell'atto in sede di giudizio è affidata alla valutazione del giudice di merito, chiamato a formulare sul punto ima prognosi postuma sulla base dell'apprezzamento della situazione esistente nella fase delle indagini preliminari, allorché sarebbe stato possibile promuovere incidente probatorio;
e tale valutazione è insindacabile in sede di giudizio di legittimità quando fondata su congrua e logicamente valida motivazione. Nel caso in esame, la sopravvenuta irreperibilità della KO è stata giudicata imprevedibile perché la donna, durante la fase delle indagini preliminari, era stata sempre rintracciata, dagli inquirenti al domicilio indicato nella denuncia;
e perché l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare le era stato ritualmente notificato (a mani proprie) in tale luogo. La valutazione risulta, pertanto, pienamente congrua, e tutt'altro che manifestamente illogica;
e non può essere sostituita da una diversa, conforme a quella, prospetta dal ricorrente, indipendentemente dalla sua maggiore o minore plausibilità rispetto a quella adottata. L'irreperibilità della KO si deve poi ritenere senz'altro un fatto obiettivo, pur se dipendente in parte da un comportamento volontario dell'interessata; ne' giova alla tesi del ricorrente la sentenza n. 440/2000 della Corte Costituzionale, da lui citata, che riguarda un caso (dichiarazioni rese in fase di indagini da prossimi congiunti dell'imputato che si avvalgano poi della facoltà di astenersi dal deporre) di sottrazione volontaria, al contraddittorio, non assimilabile all'irreperibilità sopravvenuta della persona ammessa a testimoniare, quando almeno non risulti che l'irreperibilità sia stata preordinata al fine di eludere l'obbligo della testimonianza.
La mancata nomina di un interprete per la ricezione della denuncia orale e per il successivo riconoscimento in fotografia (risulta, che la denuncia fu raccolta con l'ausilio di una connazionale della KO, capace di esprimersi in lingua, italiana), trattandosi di dichiarazioni rese da persona diversa dall'imputato, non può ritenersi causa ne' di inutilizzabilità, ne' di nullità degli atti. L'inutilizzabilità non può essere neppure in linea astratta ipotizzata, non trattandosi di prove acquisite in violazione, di divieti di legge e non essendo, comunque, la stessa, prevista, come conseguenza dell'inosservanza dell'art. 143 c.p.p.. La nullità viene invece ravvisata, pur se non espressamente prevista dall'art. 143, quando si tratti di dichiarazioni rese dall'imputato: e ciò in quanto riconducibile alla previsione dell'art. 178 c.p.p., incidendo sull'assistenza dell'imputata stesso e quindi sull'esercizio del diritto di difesa. Tale collegamento non è tuttavia, concepibile quando si tratti di persone diverse dall'imputato, quali l'offeso dal reato o la persona informata dei fatti;
e, rei caso, non può non trovare applicazione il principio generale della tassatività delle ipotesi di nullità. Legittimamente, pertanto, sono state utilizzate le dichiarazioni della KO.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna, del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2002