Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6281 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA I10 6.2 8 1/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Presidente R.G.N. 21176/99 Consigliere Cron. 18116 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Ud. 05/03/02 Consigliere 1 Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S E N T ENZA | sul ricorso proposto da: S.I.VE. DI ND UI & C sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA TOSI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore, • persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2002 910 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 512/99 del Tribunale di TREVISO, depositata il 07/04/99 R.G.N. 2955/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato TOSI;
udito l'Avvocato CORETTI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 21176/99 Svolgimento del processo La S.I.VE s.a.s. di AM LU & C.,, illustrando cinque motivi di ricorso per cassazione, impugna la sentenza del Tribunale di Treviso, meglio descritta in epigrafe, che, confermando quella del locale Pretore, l'ha condannata, per quanto ancora interes- sa, al pagamento dell'importo ingiuntole dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le posizioni contributive concernenti i sigg. SA e AC, avendoli ritenuti dipendenti subordinati e non legati da rapporto di natura autonoma, come sostenuto dalla società. La sentenza impugnata, premesso che ogni attività umana si può esercitare in regime di subordinazione o d'autonomia e che, per individuare la natura della prestazione, è ne- cessario approfondirne le modalità di svolgimento e le relazioni interpersonali (sulla base dei poteri di direzione, organizzazione e disciplina), ha ritenuto che, "non essendo possibile istituire una gerarchia in senso proprio tra le dichiarazioni raccolte dagli I- spettori e le deposizioni assunte dal Pretore", dovesse attribuirsi maggiore attendibilità alle affermazioni rese da SA e da AC durante l'ispezione, rispetto alle loro testimonianze nel processo, perché "presumibilmente maggiormente immuni da condi- zionamenti esterni". In questa situazione, tenuto conto che il primo aveva confermato le dichiarazioni e il secondo non aveva giustificato il revirement rispetto a quelle iniziali, mentre ambedue avevano indicato le caratteristiche del rapporto e le modalità della prestazione, caratte- rizzata da subordinazione tecnica, da mancanza di autonomia e da assenza di propria organizzazione, essendo remunerati con compenso commisurato a un orario che dove- vano rispettare, il Tribunale ha sostenuto che l'istruttoria dava ragione alla tesi del- l'Inps, dovendosi reputare irrilevante la documentazione dei "preventivi" e dei contratti d'appalto, sia perché privi di data certa, sia perché -i secondi- contraddetti dalle ammis- sioni dei lavoratori che, privi di attrezzature proprie, usavano materiali forniti dal committente, e ha tratto ulteriore conferma di questo suo convincimento "dalla sostan- ziale identità dei redditi dichiarati" per gli anni 94-96 e dalla limitata sequenza delle fatture emesse dal AC e dal SA a carico della S.I.VE. Resiste l'Inps con controricorso. Motivi della decisione 3 Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente, illustrando la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 115, 251 e 256 del cod.proc.civ., (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.), contesta che il Tribunale abbia attribuito alle dichiarazioni rese agli ispettori efficacia probatoria comparabile e prevalente rispetto alle testimonianze assunte dal magistrato, garantite dalla sua presenza e dalla assistenza dei difensori, dovendo per contro attri- buirsi a quest'ultime maggior valore probatorio, essendo più genuine per il corretto uso dei termini giuridici utilizzati in questo contesto per rappresentare l'esatta realtà dei fat- ti. Con il secondo mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 256 del cod.proc.civ., (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.), sostiene che le prove raccolte nel processo, su cui il giudice deve fondare la decisione, hanno contraddetto quanto ri- ferisce l'ispettore nella sua relazione, perché il revirement dei testi, cui accenna il Tri- bunale, avrebbe dovuto indurre quel Giudice a denunciare la falsità della testimonianza o ad accettare puramente e semplicemente il contenuto della deposizione resa in giudi- zio V. 12 maggio 1998, n. 4777; 22 gennaio 1994, n. 622. Con il terzo motivo la società ipotizza la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., in rela- zione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., poiché il giudizio d'inattendibilità dei testi da essa indotti, formulato dai giudici di merito, per non avere essi spiegato la difformità fra quanto dichiarato in giudizio e quanto riferito in sede ispettiva, non ha ragion d'es-- sere non essendo emersa alcuna circostanza che legittimi la deduzione giudiziale se- condo cui i testi AC e SA sarebbero stati portatori di un imprecisato interes- se di fatto, o che la testimonianza del AC fosse stata "suggestionata", non essen- do, comunque, mai stata chiesta dai Giudici di merito la spiegazione delle difformi di- chiarazioni. Con la quarta censura, denunciando la violazione dell'art. 116, cod.proc.civ., sotto l'e- sclusivo profilo della violazione di legge, la difesa ricorrente evidenzia che il SA, pur avendo esordito confermando le dichiarazioni rese all'ispettore, poi ha concreta- mente offerto difformi indicazioni sulla sua attività, di cui il Tribunale non ha tenuto conto (uso del veicolo della ditta solo occasionale;
direttive generali;
nessuna osser- vanza di orario;
lavoro con più committenti). I primi quattro motivi con i quali parte ricorrente espone la violazione degli artt. 115 e 116, cod.proc.civ., sul cattivo uso, da parte del Tribunale dei principi di disponibilità e 4 di valutazione delle prove, meritano di essere esaminati e discussi congiuntamente per l'intima connessine delle questioni su cui si fondano le censure. Quanto alla tesi secondo cui il Tribunale avrebbe sovvertito il principio cardine (art. 115 del codice di rito) della disponibilità della prova emersa in sede processuale, aven- do attribuito maggior peso alle dichiarazioni dei testi (e in particolare degli stessi inte- ressati AC e SA) raccolte dagli ispettori, piuttosto che a quelle rese in sede processuale, questa Corte, essendone distorti i presupposti, non ne condivide il giudi- zio. Infatti, il Tribunale ha mostrato, in buona sostanza, di attribuire maggiore attendibilità alla testimonianza degli ispettori, e di credere quindi, come già il Pretore, piuttosto alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori "che hanno confermato, tra l'altro, di avere assunto e fedelmente trascritto le dichiarazioni rese dai lavoratori" (v. sentenza, 2° alinea della motivazione), che non a quelle rese dai lavoratori nel corso del processo. Il che è, peraltro, fedele al principio, ricavato dagli artt. 2699 e ss. cod.civ., secondo cui i verbali redatti dagli ispettori degli enti previdenziali in tema d'omesso versamento di contributi fanno piena prova, fino a querela di falso, della loro provenienza dal pub- blico ufficiale che li ha redatti, nonché delle dichiarazioni che quest'ultimo attesta aver ricevute o degli altri fatti avvenuti in sua presenza (v. ex multis, Cass., 18 aprile 1998, n. 3973). Sotto quest'angolo visuale, pertanto, l'abile impostazione difensiva di parte ricorrente diretta a contrapporre, rispetto alle dichiarazioni inizialmente rese dai lavoratori in sede ispettiva, trascurandone espressamente la conferma d'autenticità assicurata nel proces- so attraverso la testimonianza degli ispettori, il revirement dei dipendenti, ritenendo, a fronte delle prime dichiarazioni, più affidabili le loro deposizioni, perché intervenute in ambito giudiziale, non può essere condivisa, ma va disattesa. A prescindere, infatti, che ciò che interessa della testimonianza è una descrizione di corrispondenza del reale a verità, ovvero a quanto di esso è recepito dal teste, ovvia- mente di (presunta) buona fede, piuttosto che la consapevolezza di distinzioni e termini giuridici, in cui si può variamente innestare la realtà, e che è sicuramente un fuor d'o- pera, da parte del ricorrente, lamentare l'omessa denuncia penale per reticenza o falsità, da parte del giudicante, del teste che cada in contraddizione derivando tale giudizio, tranne i casi di evidente e sensibile contraffazione, da una valutazione complessiva di elementi di cui, in caso di effimera consistenza, il giudice non è tenuto a dare giustifi- cazione, se non nei limiti di un giudizio ex post (di maggiore o minore attendibilità del- la prova), come dimostra l'accenno del Tribunale ad un interesse di fatto e a un possibi- le suggestionamento esterno dei lavoratori (non necessariamente collegato alla posi- zione "forte" della controparte datoriale, quanto frutto di supposti condizionamenti so- ciali), è noto che nel nostro ordinamento non c'è, tranne nei casi di prova legale, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente pre- valere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice (v. 12 maggio '98, n. 4777; 16 maggio 2000, n. 6347). Orbene, quest'espressione di prudente convincimento il Tribunale l'ha esercitata sia rinvenendo nelle emergenze documentali una serie di indizi convergenti con la prova ispettiva, quali "la sostanziale identità dei redditi dichiarati dal SA e dal AC nei modelli 740..."; "la numerazione di per sé suggestiva" delle fatture 1, 2 e 3 del 2 giugno, 30 settembre e 31 dicembre '89 emesse a carico della S.I.VE dal AC - come pure dal SA-, a dimostrazione che la loro attività per la SIVE era "l'unica fonte di reddito", sia svalutando i "contratti d'appalto, privi di data certa", perché "la lo- ro natura simulata è resa del tutto evidente dal fatto che, per reiterata ammissione dei due lavoratori (anche in sede di giudizio), essi non disponevano di alcuna attrezzatura ed utilizzavano esclusivamente materiali della committente, contrariamente a quanto pattuito nei contratti.". D'altra parte, anche il profilo di gravame con cui si denuncia la violazione degli artt. 2094, 2222 e 2697, cod.civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., perché il Tri- bunale avrebbe omesso di individuare la volontà effettiva delle parti e della subordina- zione gerarchica, essendosi limitato ad rilevare una subordinazione tecnica e l'assenza di autodeterminazione e di organizzazione di mezzi non pare meritevole di accogli- mento. Infatti, il giudice ha ritenuto di riscontrare, attraverso la cernita delle prove e a corredo ulteriore del suo convincimento, gli elementi della subordinazione attraverso alcuni in- dici sintomatici, quali la determinazione di un compenso fisso mensile commisurato al tempo, il rispetto di un orario di lavoro, l'assoggettamento al potere direttivo del capo cantiere, l'assenza di rischio: "Le dichiarazioni rese da entrambi i lavoratori in sede i- spettiva hanno confermato in pieno le caratteristiche del rapporto e le modalità di svol- gimento delle prestazioni.... qualificate dall'elemento della subordinazione tecnica e dall'assenza di autonomia ed autodeterminazione, oltreché dall'assenza di una qualsi- voglia organizzazione. Entrambi, in particolare hanno dichiarato che eseguivano gli ordini e le istruzioni che venivano loro impartiti dal capocantiere Lazzaro, che il rispet- to di un determinato orario costituiva un obbligo e che il compenso era determinato a tempo (quanto al SA, addirittura, in una somma fissa mensile)." -v. sentenza, pg. 6/luglio. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo.
P.Q.M.
LaCorte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di questo giudizio di 8.00 , oltre € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) perlegittimitàche liquida in € i onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 5 marzo 2002 Il Consigliere est. 3 Il Presidente 3 0 5 1 A . . Correa Suglich S I T N S R D A A , 3 T ' , O 7 L - L L Stille A 8 L S E - E O D 1 P B 1 I S I S I D E N N E G G A S T O G I IL CANCELLIERE S E A A O L D P Depositato in Cancelleria O E M T A , I T L O I L - 2 MAG. 2002 A R R I E T D oggi, S D D I E T G O E N IL CANCELLIERE R E T S R E Shill O C 7