Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2002, n. 11238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11238 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
ее 60339 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUP EM DOH1238 /0 2 Oggetto EZIC E TRIBUT Tributaria fa dali Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott Giovanni PAOLINI - Presidente R.G.N. 8373/98 Dott. Vittorio Glauco EBNER el. Consigliere 11304/98 Cron. 28845 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere CECCHERINIDott. Aldo Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere- Ud.30/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 60339 sul ricorso proposto da: FL RP DI NO RP & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, che la difende, giusta delega in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato e sul 2° ricorso n° 11304/98 proposto da: 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2424 tempore, -1- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
B ricorrente incidentale nonchè
contro
FL RP DI NO RP & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 9, presso lo studio FRANCESCO, che la difende, dell'avvocato NAPOLITANO giusta delega in calce;
controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 112/97 della Commissione avverso tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 20/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il ricorrente, l'Avvocato NAPOLITANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso;
l'inammissibilità del terzo;
l'inammibilità del ricorso incidentale, in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo §1 L'Ufficio delle Imposte Dirette di L'Aquila - sulla base del processo verbale di constatazione redatto il 24.3.1993 dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria, di L'Aquila, nei confronti della F.lli ER snc di IN ER & C (di seguito,per brevità,snc ER)- riteneva che questa avesse omesso la fatturazione di ricavi per complessive £.852.710.555 ed avesse esposto dei costi indeducibili per complessive £. 21.573.071. Pertanto,procedeva a notificarle un'avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito dichiarato per l'esercizio 1991 ai fini Ilor: elevandolo da £. 37.471.000 a £.911.755.000. Il ricorso proposto dalla società avverso tale accertamento veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di L'Aquila con sentenza n.37/01/96, con la quale veniva annullato l'avviso di accertamento impugnato,pur dandosi atto della esistenza di ricavi non fatturati per £. 184.725.000. L'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo con sentenza n.112/4/97 depositata il 20.3.1997. I Giudici di appello ritenevano infatti che i menzionati ricavi non fatturati rappresentassero il maggior reddito imputabile alla società per l'anno 1991. Ricorre per cassazione la società, con tre mezzi di gravame. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze, il quale ha anche proposto contestuale ricorso incidentale, sostenuto da due mezzi di gravame. Resiste la società, con controricorso, al ricorso incidentale dell'Ufficio. Motivi della decisione In primo luogo va disposta la riunione,ex art.335 cpc,del ricorso principale e di quello incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. §2 Può quindi procedersi all'esame dei motivi del ricorso principale. La snc ER, con un primo motivo, si duole della omessa motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia e precisamente in ordine alla dedotta inammissibilità dell'atto di appello,per essersi l'Ufficio limitato a richiamare le deduzioni formulate nel giudizio di primo grado senza confutare alcuna delle contrarie argomentazioni difensive, fatte proprie dalla sentenza di primo grado,con particolare riguardo alla impossibilità di considerare automaticamente come ricavi le movimentazioni finanziarie dei conti sociali. La censura non ha fondamento. Invero, dalla sentenza di secondo grado emerge che l'appello dell'Ufficio ha investito specificamente la decisione impugnata "sia sul rilievo che con la stessa, pur essendosi riconosciuta esistente un evasione, quand' anche di minore importo rispetto a quella accertata,si era annullato del tutto, sul punto,l'ooposto avviso;
sia sul rilievo che tale decisione ingenerava perplessità in ordine al riconosciuto recupero a tassazione della somma di £.2.245.000" nonchè in ordine alla statuita non rilevanza dei versamenti 66 effettuati nel periodo di imposta sui c/c bancari dei soci della contribuente...". A questa stregua, appare del tutto corretta la sentenza impugnata laddove - sulla base dei rilevati motivi di impugnazione proposti dall'ufficio ha ritenuto di dover seppure implicitamente escludere la fondatezza della proposta eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo evidente che l'Ufficio stesso non si è limitato a riproporre le difese originarie ma ha censurato specificamente la decisione impugnata. Con un secondo motivo la società deduce violazione degli artt. 111 della Costituzione e 36 comma secondo D.Lgs.vo 546/92, lamentando che la CTR si sia in sostanza limitata a riprodurre i motivi e le argomentazioni di merito contenute nella sentenza di primo grado,così venendo meno allo specifico obbligo di motivare autonomamente il proprio convincimento. La censura è infondata. Invero,come si ricava in modo inequivoco dal tenore letterale e logico di quanto scritto sub "osservato in diritto", i Giudici di appello hanno puntualmente spiegato - per quanto qui interessa - perchè hanno condiviso sia la ricostruzione reddituale operata in primo grado sia la riferibilità alla società delle somme transitate sui c/c bancari dei soci. In tal modo non può negarsi che i Giudici del gravame hanno correttamente adempiuto all'obbligo di esplicitare - a fronte delle censure delle parti - le ragioni del raggiunto convincimento in base ad argomentazioni e rilievi autonomi rispetto a quelli della decisione di primo grado. Con un terzo motivo la ricorrente deduce sotto plurimi profili violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 L.413/91 e dell'art.32 comma primo nn. 2 e 7 DPR 600/73. Anzitutto, la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che la verifica bancaria venne effettuata sulla base di una norma( l'art. 18 della L.413, citata) innovativa ed avente effetti soltanto dall'1.1.1992 e della conseguente inutilizzabilità nel caso concreto dei dati acquisiti,in quanto riguardanti un'annualità d'imposta antecedente il 1992. In secondo luogo, la ricorrente si duole che l'accertamento bancario sia stato ritenuto di per se stesso, e cioè pur in assenza di specifici riscontri circa l'esistenza di ulteriori operazioni commerciali,idoneo a giustificare l'accertamento di maggior reddito rispetto al dichiarato. A conforto delle proprie ragioni la difesa sottolinea anche che il legale rappresentante della società e gli altri soci sono stati assolti dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di L'Aquila con sentenza in data 10.1.1994 dai reati di omessa registrazione ed omessa fatturazione di corrispettivi nell'anno 1992 - contestati ai sensi dell'art. 1 comma secondo lett.a) e b) L.516/82 avendo il medesimo GIP riconosciuto l'erroneità dell'assunto accusatorio che ad ogni versamento fatto in banca debba corrispondere un ricavo. Osserva altresì la società che, come risulta dal processo verbale di constatazione, tutti i versamenti risultanti dai c/c bancari di pertinenza della società e contestati in sede di verifica sono stati comunque puntualmente riportati nel libro giornale:sicchè, anche sotto questo profilo, l'utilizzo dell'accertamento bancario per la rideterminazione del reddito in via presuntiva sarebbe illegittimo e quindi inidoneo a sorreggere la pretesa erariale. Il motivo si risolve in una serie di censure non consentite, sicchè deve ritenersi inammissibile. Invero,nuova appare la questione inerente la pretesa violazione - nei termini suesposti - dell'art. 18 della L.413/1991 e dell'art.32 comma primo nn. 2 e 7 del DPR 600/73 e,comunque,la stessa non è fondata. Trattasi, all'evidenza,di norma non sostanziale ma procedimentale, relativa all'acquisizione delle prove,la quale può pertanto spiegare i suoi effetti anche in ordine a rapporti pregressi rispetto alla data ( 1.1.1992) di entrata in vigore della legge stessa, come questa Corte ha del resto già avuto occasione di stabilire( Cass.20.11.2001 n.14567). Quanto,poi, al profilo di censura concernente la inidoneità degli accertamenti bancari a giustificare, di per se stessi, un accertamento di maggior reddito,va rilevato che siffatta critica si rivela generica,perchè non tiene conto della effettiva motivazione che caratterizza sul punto la sentenza impugnata e che non consente di ritenerla circoscritta nei termini prospettati dalla parte I Giudici di appello hanno infatti rilevato che la ricostruzione reddituale operata dai Giudici di primo grado è avvenuta sulla scorta dei dati obiettivi e documentali emersi dalla verifica e consistita nella ricostruzione degli incassi a fronte della fatturazione della contribuente nel periodo di imposta in contestazione(1991): e,su tale base, hanno ritenuto corretta dal punto di vista contabile e logico la conseguente rideterminazione dei ricavi. A questa stregua la genericità della censura non è discutibile. M Del pari evidenzia natura di censura non specifica il rilievo circa l'assoluzione in sede penale dei soci della snc ER,posto che essa riguarda comunque un'annualità d'imposta diversa da quella ora in contestazione;
mentre,per altro verso, censura in punto di fatto si appalesa il richiamo alle risultanze del verbale di constatazione, nel senso prima esposto: non potendo pacificamente chiedersi al Giudice di legittimità una rilettura delle risultanze di causa,la cui interpretazione e valutazione di rilevanza è riservata al Giudice del merito che ha solo l'obbligo di dare del proprio convincimento adeguata e non illogica spiegazione, come appunto nel caso di specie,per quanto più volte rilevato, è avvenuto. §3 Devono ora essere esaminati i motivi ricorso a sostegno dell'appello incidentale. Con il primo motivo l'Amministrazione finanziaria deduce, in relazione all'art.360 n.5 cpc, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti di fatto decisivi:lamenta, in particolare, l'errore in cui sarebbe caduta la CTR nel ritenere infondate le presunzioni utilizzate dall'Ufficio, senza avere tuttavia valutato la consistenza indiziaria delle altre circostanze poste dall'Ufficio a fondamento del proprio accertamento induttivo: circostanze la cui inequivoca concludenza era stata altresì rappresentata in entrambi i gradi di merito. La prima censura non ha fondamento. Invero,i Giudici di appello - dopo avere ricordato le critiche mosse dall'Ufficio avverso la sentenza di primo grado quanto alla ritenuta non rilevanza delle movimentazioni dei c/c bancari dei soci della ER snc ai fini della determinazione del maggior reddito della società - hanno offerto adeguata e non illogica spiegazione del proprio convincimento rilevando l'assenza di concreti elementi di prova atti a dimostrare la provenienza dalla snc ER delle somme verificate sui conti correnti bancari dei soci in occasione delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e quindi la correttezza della decisione di primo grado quanto alla non riferibilità dei relativi importi al reddito d'impresa. A questa stregua,in presenza cioè di una motivazione certamente sintetica ma chiara ed esente da vizi logici, è da escludere che sia configurabile il dedotto vizio motivazionale. Invero, la decisione si appalesa quale logica conclusione dell'esercizio di quei poteri di valutazione critica degli elementi probatori che costituiscono prerogativa del Giudice del merito il quale, nella specie - come si è già posto in evidenza - sia pur per implicito, ma chiaramente, visto il riferimento alla inesistenza dell'elemento della concordanza - ha ritenuto non sussistere in atti ulteriori elementi tali da giustificare la riferibilità alla società delle somme di denaro verificate sui conti dei soci. Trattasi di valutazione che, in quanto correttamente effettuata, non è sindacabile in questa sede. Con un secondo motivo,poi,l'Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt.99 e 112 cpc;
2909 cod.civ.; 1,comma secondo D.Lgs.vo 546/1992;5 e 6 comma terzo DPR 917/1986,per avere la CTR,in assenza di domanda di parte e comunque con il giudicato interno formatosi sul punto,rideterminato il reddito senza tenere appunto conto della definitività del recupero a tassazione di costi indeducibili per £.21.573.071;e per avere ritenuto la rettifica dell'Ufficio rilevante ai soli fini dell'Ilor dovuta per il 1991: non considerando, al riguardo,che il reddito d'imprresa accertato in capo alle società di persone si riflette in ordine all'Irpef dovuta dai soci,cui viene imputato pro quota. La censura è infondata, sotto entrambi i profili in cui viene articolata. Per quanto concerne il primo,è da osservare che non solo manca una qualsiasi formale pronuncia di riforma della appellata decisione in punto costi indeducibili che possa giustificare la dedotta violazione del giudicato formatosi sul punto per via della mancata impugnazione da parte della snc ER della relativa statuizione dalla sentenza impugnata;
e che dalla sentenza per cui è ora ricorso neppure è dato desumere che i Giudici di appello abbiano inteso implicitamente escludere la ripresa a tassazione di costi indeducibili. Invero, il decisum( e cioè la “parziale riforma”) concerne all'evidenza la modifica della decisione di primo grado laddove la stessa,pur avendo accertato l'esistenza di ricavi non fatturati per complessive £.184.725.000,non ne aveva poi tratto la logica conseguenza in termini di rideterminazione del reddito d'impresa. Del resto,ai Giudici di appello appare essere stato ben chiaro che la decisione impugnata aveva rigettato il ricorso introduttivo della società" relativamente agli operati recuperi di cui al richiamato atto impositivo",sicchè,non essendo dato rilevare alcuna statuizione che esplicitamente o implicitamente abbia inteso modificare sul punto la decisione appellata,ne consegue - come avvertito - che la censura mossa al riguardo deve essere disattesa. Per quanto poi concerne il secondo profilo della censura, attinente all'avere erroneamente la CTR affermato che la rettifica “ era operante soltanto ai fini Ilor 1991",soccorrono le medesime considerazioni,nel senso che non è dato rinvenire nella sentenza di secondo grado - investita dell'appello avverso una decisione avente ad oggetto soltanto l'Ilor dovuta dalla snc ER - alcuna affermazione circa la non riferibilità pro quota ai soci, ai sensi dell'art.5 DPR 917/1986 della maggior Hor accertata in capo alla società. In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale sono privi di fondamento e devono pertanto essere rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte,riuniti i ricorsi,li rigetta entrambi. Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2001 Cielenr Desk: Il Consigliere estensorefrom Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 LUG, 2002 Oggi . IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista