Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6272 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 1 - B 6 I 2 D L E RE P U BB 6272 /01 D A 1 T 4 S 6 I O . R R P . . Þ M U I 9 C B A . IN NOME DEL POPOLO ITALIAN l i p D α s . E b T E a t LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " N E 2 2 S . E t r 1 sezione civile oggetto a composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: indennità di occupazione dr. Pasquale Reale Presidente e di espropriazione. dr. Vincenzo Proto Consigliere R.G. N. 10735/99 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron. 13921 dr. Stefano Benini Consigliere Rep. 2275 ha pronunciato la seguente: Ud. 09.02.2001 S ENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10735 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999 proposto DA IP, LO e MA OZ, elettivamente domi- ciliati in Roma, Via Nizza n. 22, presso l'avv. Enrico Brenciaglia, unitamente all'avv. Cesare Costa di Vi- terbo, che li rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI BOLSENA, in persona del sindaco, domiciliato elettivamente in Roma, Via Flaminia n. 234/22, presso l'avv. Enrichetta Guida e rappresentato e difeso dall' CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 370 Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 2001 dal Sig. 6000 per diritti 4 MAG, 2001 IL CANCELLIERË 2- avv. Severo Bruno da Viterbo, per procura a margine del controricorso e delibera di G.M. n. 99 dell'11.5.1999. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1194 del 13 luglio 1998 - 14 aprile 1998. Udita, all'udienza del 9 febbraio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. CO Pivetti, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del se- condo e terzo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Sulla domanda di PO, CO e LO PA, di liquidare l'indennità di occupazione e determinare il conguaglio su quella di espropriazione loro dovute dal comune di Bolsena per la cessione volontaria d'un ter- reno soggetto a procedura espropriativa per un corri- spettivo determinato ai sensi dell'art. 1 della legge ур "provvisoria" 29 luglio 1980 n. 385, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale di que- sta (Corte Cost. 19 luglio 1983 n. 223), che ne aveva determinato la sostituzione con la legge fondamentale sull'espropriazione 25 giugno 1865 n. 2359, il Tribu- nale di Roma si dichiarava incompetente affermando la competenza della Corte di appello di Roma, che, solle- 3 vato conflitto negativo in ordine al conguaglio, dava disposizioni per la prosecuzione del giudizio sull'in- dennità di occupazione. Con sentenza del 27 luglio 1998 la Corte di appello di Roma accoglieva la domanda dei PA e determinava l'indennità di occupazione in £. 19.365.000, con inte- ressi legali dalla scadenza di ciascuna annualità, con- dannando l'ente locale alle spese di causa. Considerato il terreno con possibilità legali e effet- tive di edificazione, la Corte escludeva di poter li- quidare l'indennità di occupazione, come richiesto da- gli istanti, sulla base degli interessi legali del va- lore venale del bene per ogni anno di occupazione e in conformità a quanto deciso dalle S.U. 13 marzo 1997 n. 493, stabiliva che esso doveva determinarsi in base a- gli stessi interessi sull'indennità di espropriazione, da determinare ai sensi dell'art. 5bis della legge 359 /92, come integrata dall'art. 1, comma 65, della L. 28 dicembre 1995 n. 550, che ne prevede l'applicabilità nei casi "in cui non sono stati determinati in via de- finitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o il risarcimento del danno". Poichè l'adesione alla cessione escludeva la prevista riduzione del 40% nella determinazione dell'indennità - di esproprio e l'omogeneità funzionale e procedimenta- le degli indennizzi per occupazione ed espropriazione comportava il collegamento tra le due reintegrazioni del danneggiato con il computo della prima come per- centuale della seconda, sulla liquidazione di quest' ultima nella somma di £. 69.637.110 alla fine dell'oc- cupazione (19 settembre 1981), la Corte determinava il relativo indennizzo a decorrere dal 26 febbraio 1976 nella somma sopra indicata, cui dovevano aggiungersi gli interessi con le decorrenze già riportate, doven- dosi invece negare il maggior danno non provato. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso PO, LO e CO PA con tre moti- vi, illustrati da memoria. Il comune di Bolsena si è difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell' art. 72, comma 4°, della L. 25 giugno 1865 n. 2359, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenute omogenee le due inden- nità di occupazione e di espropriazione, l'ultima del- le quali determinata in base all'art. 5bis della legge 359/92, di natura temporanea ed eccezionale, relativa alla sola espropriazione e insuscettibile di applica- zione analogica, con estensione alla non menzionata 5 - indennità di occupazione, che serve a risarcire della perdita di reddito subito per la privazione del godi- mento il proprietario dell'area occupata. Il ricorrente chiede che, in caso di accoglimento del motivo di ricorso, la Corte liquidi ex art. 384 c.p.c. l'indennità di occupazione negli interessi legali, per ogni anno d'occupazione, sul valore venale del bene.
1.1. Pur nell'autonomia degli istituti dell'occupazio- ne e dell'espropriazione, quando la prima è preordina- ta alla seconda, vi è una stretta connessione tra le relative indennità, alla luce degli artt. 72, 4°comma, della legge 2359 del 1865 e 20 della legge 865/71. Il collegamento viene espresso dal citato art. 72, 4° comma della L. 2359 del 1865, il quale stabilisce che, "per determinare l'ammontare dell'indennità" d'occupa- zione "si debbono osservare le disposizioni degli art- t. 24 e seguenti" della stessa legge, cioè del capo 4° che ha per titolo"Dell'indennità (d'espropriazione) e del modo di determinarla". L'art. 20 della L. 865/71 poi espressamente prevede che l'indennità d'occupazione si determina per ogni anno di durata di questa in una percentuale "dell'in- dennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione". L'occupazione è nel caso strumentale per la futura e- spropriazione e le indennità relative reintegrano un 6 danno giusto, per la prima connesso al mancato reddito del bene occupato e per la seconda alla perdita defi- nitiva di esso;
ovvia è quindi l'illogicità di una re- integrazione con modalità diverse dei due danni e ciò chiarisce il richiamo dell'art. 72 citato al modo di determinazione dell'indennità d'espropriazione per li- quidare quella di occupazione. Deve ritenersi quindi che, fissando la legge 359 del 1992 principi generali e norme fondamentali in materia economico sociale, come chiarito dalla Corte costitu- zionale con la sentenza 16 giugno 1993 n. 283 e con o- gni suo intervento successivo, l'applicabilità di tale normativa ai procedimenti in corso comporta comunque, salvo la previsione di deroghe normative, che l'inden- nità di espropriazione, in base alla quale deve compu- tarsi quella di occupazione, sia determinata secondo le regole di questa normativa, anche se ciò accade al solo fine di liquidare l'indennità di occupazione e quella di espropriazione sia solo "virtuale" per es- servi stata accessione invertita (Cass. 4 febbraio 2000 n. 1210) e persino quando alcuna espropriazione vi sia se vi è stata la dichiarazione di pubblica u- tilità (S.U. 1° dicembre 2000 n. 1090). Le ragioni per le quali si consente, per la realizza- zione degli interessi pubblici perseguiti dall'opera - 7 - da realizzare sull'area occupata, di ridurre in misura congrua ma ancorata al valore venale il corrispettivo dovuto per l'ablazione delle aree, sono le stesse a ba- se anche della determinazione del modo di reintegrare il danno per l'occupazione che tende a ridurre i tempi di realizzazione della stessa opera e quindi deve es- sere escluso che l'applicazione della legge 359/92 sia nel caso errata, perchè, anche se relativa solo all'e- spropriazione, con essa si raggiunge un contemperamen- to tra l'interesse del proprietario dell'area e quello pubblico, conforme ai principi della carta fondamenta- le in base al quale deve compensarsi anche il mancato reddito dell'area per l'occupazione (cfr. Cass. 6 giu- gno 2000 n. 408). Risulta quindi costantemente confermato che, per le occupazioni, pure se terminate all'atto dell'entrata in vigore della legge 359/92, per le quali la procedu- ra espropriativa non sia stata conclusa a quella data, H l'indennità deve determinarsi negli interessi legali su quella di espropriazione (tra le altre, oltre le già citate, Cass. 16 novembre 2000 n. 14856, 24 luglio 2000 n. 9681, 14 gennaio 1999 n. 333 tutte sulla scia di S.U. n. 493/98 richiamata dalla Corte territoriale).
2. Con il secondo motivo di ricorso i PA lamen- tano la violazione dell'art. 72, comma 4, della L.2359 8 - /1865 anche per omessa e insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., per avere il giudicante erroneamente computato l'indennità di occu- pazione sulla base di quella di espropriazione, al 26 febbraio 1976 e non al 19 settembre 1981, come affer- mato in sentenza, cosi dando luogo a un'errata deter- minazione delle conseguenze giuridiche dell'applica- zione della norma al caso concreto e comunque ad una sostanziale omessa motivazione sul punto, fondando la decisione su un presupposto di fatto erroneo. Anche in tal caso la correzione dell'errore può essere operata dalla Corte di cassazione, che può decidere ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Per il controricorrente il motivo è inammissibile per essere attinente a valutazione di fatto e infondato perchè collegato ad affermazione apodittica del c.t.u.
2.1. In quanto è denunciata una "svista" della Corte territoriale nel riprendere le conclusioni del c.t.u. nel caso non è dedotto un vizio logico e l'omissione della motivazione sulla misura dell'indennità d'espro- prio, che si afferma essere stata erroneamente ripresa dalla relazione del c.t.u. ma una errata supposizione delle indicazioni ritenute esatte di lui, risultanti da un atto del processo, essendosi indicato il valore del- l'area al 1981, per liquidare poi il dovuto sull'in- 9 dennità determinata al 1976. Si è in presenza, quindi, di due rappresentazioni del medesimo oggetto, una delle quali risulta dalla sen- tenza e l'altra dalla relazione del c.t.u., cioè da atti e documenti processuali e quindi non può proce- dersi a rettifica come nel caso in cui l'errore ri- sulti dalla decisione stessa (Cass. 4 marzo 2000 n. 314); si tratta quindi di un errore di fatto che può fondare una impugnazione in revocazione, non essendovi alcuna valutazione integrativa dei valori indicati dal c.t.u. da parte della Corte di merito nè una statui- zione sul punto ma soltanto la loro ripresa, difforme dalla realtà documentale per una supposizione dei giu- dici che non costituisce valutazione (sulla nozione di errore revocatorio Cass. 12 gennaio 1999 n. 226 e, con riferimento ai dati emergenti dalla relazione del c.t. u. Cass. 4 giugno 1998 n. 5480). La deduzione è quindi inammissibile come motivo di ri- ур corso per cassazione, non riguardando un vizio logico della decisione ma un'errata supposizione, una svista di carattere materiale, senza coinvolgimento dell'at- tività valutativa del giudice (così Cass. 3 dicembre 1996 n. 10794).
3. Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza di merito, per omessa e insufficiente motivazione, sulla 10 - richiesta di condanna al maggior danno subito dagli attori a causa della svalutazione monetaria, anche in relazione all'art. 360 n. 5, deducendo la violazione dell'art. 1224, 2° comma, c.c. La sentenza motiva il rigetto del maggior danno per la mancata prova di esso, data l'inesistenza di presunzio- ni in questo caso che possano dimostrare il pregiudi- zio, l'esiguità del dovuto e la sufficienza degli in- teressi legali a coprire tutti i danni subiti. Gli attori avevano domandato il maggior danno per la notorietà dell'inflazione e la presunzione che l'inve- stimento del liquido in titoli del debito pubblico a- vrebbe garantito un reddito maggiore degli interessi, a decorrere dalla scadenza di ogni annualità, doven- dosi escludere l'esiguità della somma relativa ad una cifra che, alla fine degli anni '70, ammontava a quasi venti milioni, corrispondenti oggi a ventisette milio- ni, per ciascuno degli aventi diritto. La motivazione che parla di mancanza assoluta di prova è quindi insufficiente e comunque è errato che, con il pagamento degli interessi, sia dimostrata la copertura della svalutazione, ammontante in percentuale a somma assai maggiore di quella che, per i frutti civili, com- pete ai ricorrenti;
anche per tale profilo è domandata la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. : 109T 250.000 11 - ST 3.1. Con l'impugnazione si censura il mancato ricorso TOT. al notorio che, se è esatto in ordine alla misura del- l'inflazione e all'incidenza di questa sul valore del danaro, comunque non riguarda le capacità di investi- mento del liquido da parte dei ricorrenti anche in ti- toli del debito pubblico, con la conseguenza che esat- tamente il giudice del merito non ha ritenuto nel caso provato il mancato guadagno maggiore degli interessi legali fissati con decorrenza esatta dalla scadenza di ciascuna annualità dell'occupazione. Detta mancanza di prova assorbe ogni profilo del ri- corso ed evidenzia la sufficienza della motivazione della Corte territoriale sul punto.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
" La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in £.
3. Losos, oltre a £.
3.000.000 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2001. I presidente fore I consigliere Soley AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4 LUG. 2002rie .
4.. Registrato in data- al n.
2.2.7.1.5 versate €. 129,11 GITF CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE euro. CENTOVENTINOVE/11 p. II Dirigente Area Servizi Prima Sezione fivile (Dott.ssa Maria za DI FILIPRO) H Responsabile Atti Giudi CANCELLIER Depositato in Cincsileria 4 MAG. 2001 (Dr. M. ACCICHINIY Andrea Bianchi IL CANCELLIERE