Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15106
CASS
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale

    La Corte riafferma il principio giurisprudenziale secondo cui il terzo interessato, che non sia l'indagato o l'imputato, deve essere munito di procura speciale per proporre istanza di riesame o ricorso per cassazione in materia di sequestro preventivo, analogamente a quanto previsto per il processo civile. La società non ha fornito prova di tale procura.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per contestazione dei presupposti del sequestro

    La Corte ribadisce che il terzo interessato, anche se legittimato, non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, ma solo la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. Le contestazioni relative al fumus e al periculum sono estranee alla sfera soggettiva del terzo.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività della decisione e mancato rispetto dei termini

    La Corte ritiene il motivo infondato in quanto la ricorrente non ha allegato gli atti processuali comprovanti la data di trasmissione degli atti al tribunale del riesame, né ha fornito una documentazione adeguata a tal fine. La documentazione acquisita dalla Corte depone per date di ricezione degli atti diverse da quelle sostenute dalla ricorrente e per il rispetto dei termini decisionali.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al fumus commissi delicti

    La Corte ritiene che tale motivo sia inammissibile in quanto attiene alla contestazione dei presupposti del sequestro, sfera riservata all'indagato e non al terzo interessato.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per vizio di motivazione in ordine al periculum in mora

    La Corte ritiene che tale motivo sia inammissibile in quanto attiene alla contestazione dei presupposti del sequestro, sfera riservata all'indagato e non al terzo interessato. Inoltre, afferma che la motivazione del giudice di merito in punto di pericolo di reiterazione e aggravio delle conseguenze del reato è adeguata e corretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15106
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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