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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15106 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Alpha immobiliare Estate srls in persona del legale rappresentante p.t. VI IO;
nel procedimento a carico di VI IO nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 08.09.2025 del tribunale di Roma;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Aldo Esposito che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv.to Girolami Enrico che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il tribunale del riesame di Roma, adito nell’interesse della Alpha immobiliare Estate srls avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Tivoli in ordine a manufatti edilizi di proprietà della società ricorrente, in relazione al reato articolo 44 lett. B) del d.p.r. numero 380 del 2001 con ordinanza del 8 settembre 2025, rigettava la domanda. 2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Alpha immobiliare Estate srls mediante i propri difensori deducendo tre motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15106 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LO GI Data Udienza: 11/02/2026 2 3. Con il primo deduce il vizio di violazione di legge per carenza di motivazione ovvero quello motivazione apparente in relazione al periculum in mora. Il GI si sarebbe limitato ad affermare in maniera generica che la misura sarebbe necessaria per impedire la prosecuzione del reato e il completamento delle opere abusive e questa motivazione sarebbe apparente, atteso che le opere sequestrate sarebbero già completamente ultimate. Da parte sua il tribunale avrebbe operato una integrazione postuma di questa motivazione, sostituendo la propria valutazione in ordine all’aggravio del carico urbanistico a quella inesistente del gip. Si sarebbe quindi adottato un nuovo provvedimento di sequestro fondato su un pericolo derivante da carico urbanistico mai menzionato nel titolo originario. Tuttavia, il riesame non può fondare la misura cautelare reale su un titolo diverso da quello della ordinanza genetica, E quindi si sarebbe confermato un provvedimento privo dei requisiti motivazionali minimi richiesti per le opere ultimate, sanandosi tale vizio con un’inammissibile attività di surroga motivazionale. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per tardività della decisione e perdita efficacia della misura cautelare in relazione all’articolo 324 comma cinque del codice di rito e all’articolo 309 comma 10 del medesimo codice. Si rappresenta che gli atti del procedimento sarebbero pervenuti al tribunale il 21 agosto del 2025, la camera di consiglio è stata fissata per l’8 settembre e dla decisione dell’8.9.2025 sarebbe stata seguita da deposito delle motivazioni ad ottobre, con mancato rispetto del termine di legge di 10 giorni. 5. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione illogica nonché apparente in ordine alla valutazione del fumus commissi delicti e il travisamento della prova. Il tribunale con riguardo all’intervenuta produzione, da parte della difesa, di una concessione edilizia in sanatoria numero 215/C del 22 marzo 2002 riferita al manufatto principale tra le opere oggetto di sequestro, è caduto in un travisamento totale della prova, laddove ha sostenuto che la predetta concessione farebbe riferimento ad opere diverse da quelle di cui alla contestazione, alla luce dei dati catastali. In realtà, la discrasia dei dati catastali sarebbe frutto di un errore commesso nella redazione del permesso di costruire ove si indica il foglio 21 anziché 24. Tale errore materiale sarebbe confermato dall’atto di compravendita del 20 luglio del 2011 menzionato nella richiesta di riesame e allegato a tale richiesta. Si formulano altre notazioni per confermare la corrispondenza tra concessione in sanatoria prodotta e le opere in 3 contestazione. Il tribunale si sarebbe soffermato sulla mera constatazione della diversità dei dati catastali senza valutare la spiegazione fornita a sostegno della corrispondenza tra atto ed opere. 6. Preliminarmente, si osserva che tra gli atti disponibili per questa Corte, quanto allo specifico procedimento di riesame, si rinviene solo, in data 5.8.2025, la nomina, in proprio da parte dell’indagato VI IO dei propri difensori, oltre a un riferimento al rilascio di procura speciale, senza altra specificazione, né in ordine alla qualità di rappresentante legale della Alpha Immobiliare srls né in ordine all’attività da compiersi nell’interesse della stessa, così da impedire ogni effettiva rilevazione della procura speciale da parte di terzo interessato, necessariamente da presentarsi da parte della società, posto che il riesame e il successivo ricorso per cassazione mirano alla restituzione di beni della stessa. In proposito, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso della ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Difatti, solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato. Dunque, innanzitutto era inammissibile la richiesta di riesame, pur in assenza di dichiarazione in tal senso del tribunale, e ne consegue la inammissibilità del ricorso. 7. In ogni caso, e per completezza, si aggiunge che non possono che ribadirsi i limiti che incontra comunque il terzo, che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo: egli, infatti, come già sostenuto da questa corte (da ultimo Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, Rv. 289384 – 01) in linea con il prevalente orientamento, non può 4 contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, ma solo può dedurre l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Rv. 288683 - 01; Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Rv. 288674 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Rv. 287396 - 01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Rv. 287165 - 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439 - 01). Di conseguenza, tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo, e quindi, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura. Tale opzione interpretativa, in primo luogo, è conforme al fondamentale principio, secondo cui la legittimazione ad agire (e, segnatamente, la possibilità di intervenire nella procedura cautelare reale) precede logicamente ogni ulteriore interesse a rimuovere una situazione pregiudizievole derivante dal provvedimento impugnato e comporta che chi agisce debba innanzitutto essere titolare di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela (nella specie, l'effettiva titolarità o disponibilità di quanto sottoposto a sequestro). In secondo luogo, è coerente con il fatto per cui la contestazione del fumus come del periculum del reato è elemento che attiene alla sfera dell'indagato, che solo quest'ultimo può avere concreto interesse a far valere. In altri termini, la società ove anche fosse legittimata al riesame, in quanto terzo interessato non avrebbe potuto comunque avanzare in sede di merito, e non può riproporre in sede di legittimità, profili di critica relativi alla sussistenza della concreta configurabilità del reato e al pericolo cautelare che sono stati invece dedotti nel primo e terzo motivo. Che entro tali limiti di riferimento condividono, ulteriormente, il giudizio di inammissibilità alla luce delle suesposte considerazioni. Del resto, e sempre in un quadro di assoluta completezza, quanto al periculum, posto il ben noto principio di unitarietà della valutazione dell’abuso edilizio, emerge anche che solo parte delle opere erano state ultimate, per cui la motivazione, sia del GI che del tribunale, in punto di pericolo di reiterazione e aggravio delle conseguenze del reato è adeguata e corretta. 8. A completamento di tali rilevazioni, e in ogni caso, si osserva quanto segue circa il secondo motivo di ricorso: diversamente da quanto sostenuto dalla 5 ricorrente anche in sede di memoria di replica, non si dà atto nella ordinanza qui impugnata che gli atti siano stati trasmessi in data 21.8.2025. In mancanza di tale dato, non può non condividersi quanto pure rilevato dal Procuratore Generale quanto alla genericità del motivo per cui, pur emergendo un profilo procedurale rispetto al quale questa corte opera come giudice del fatto, tuttavia in tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca un vizio correlato ad un atto processuale che non fa parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda (in tal senso in tema di nullità, Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Rv. 280551 - 01). Ancora, in tema di giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso (Fattispecie in cui il ricorrente, pur avendo dedotto l'inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia inviati al giudice per le indagini preliminari con "omissis", non aveva fornito alcun elemento dal quale desumere la trasmissione parziale di tali atti). (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Rv. 280121 - 01). A fronte quindi, della inesistente attestazione della data di ricezione degli atti nella ordinanza che qui si impugna, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, e altresì della inesistenza di una adeguata e autonoma attestazione e allegazione della predetta data da parte della ricorrente, anche la censura in esame appare del tutto infondata. Piuttosto, si rinviene: l’avviso recante la data del 23.8.2025, alla Procura di Tivoli, con richiesta di trasmissione degli atti, inviato dal tribunale circa l’avvenuta presentazione, in data 23.8.2025, della domanda di riesame nell’interesse della società: date queste incompatibili con la tesi della trasmissione atti in data 21.8.2025. Si rinviene, altresì, in cartaceo, una pec da segreteria5.procura.tivoli@giustiziacert.it del 1.9.2025, inviata al tribunale del riesame, avente ad oggetto: rgnr 4702/25 mod. 21 – 633/2025 rg sequestri (stesso numero che compare sulla epigrafe della prima pagina della ordinanza impugnata). Il documento reca il timbro di pervenuto del tribunale del 2.9.2025, vergato dal Funzionario competente. Non può che ribadirsi allora, a fronte della genericità e erroneità in punto cronologico del motivo oltre che carente anche in termini di allegazione come sopra precisato, nonché a fronte della presenza, piuttosto, dei documenti prima citati, che depongono per date di ricezione atti ben diverse dal 21.8.2025 (al più 1.9.2025), la inammissibilità dei motivo;
oltre 6 che, alfine, il rispetto del termine decisionale, a fronte del decorso, dal 1.9.2025, fino alla data di decisione del 8.9.2025, di meno di 10 giorni. Né sarebbe possibile valorizzare date riferite al distinto e quasi parallelo procedimento cautelare proposto dall’indagato in proprio, cui si fa cenno a pagina 2 della medesima ordinanza impugnata. 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così è deciso, 11/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GI LO LU CI
nel procedimento a carico di VI IO nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 08.09.2025 del tribunale di Roma;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Aldo Esposito che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv.to Girolami Enrico che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il tribunale del riesame di Roma, adito nell’interesse della Alpha immobiliare Estate srls avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Tivoli in ordine a manufatti edilizi di proprietà della società ricorrente, in relazione al reato articolo 44 lett. B) del d.p.r. numero 380 del 2001 con ordinanza del 8 settembre 2025, rigettava la domanda. 2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Alpha immobiliare Estate srls mediante i propri difensori deducendo tre motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15106 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LO GI Data Udienza: 11/02/2026 2 3. Con il primo deduce il vizio di violazione di legge per carenza di motivazione ovvero quello motivazione apparente in relazione al periculum in mora. Il GI si sarebbe limitato ad affermare in maniera generica che la misura sarebbe necessaria per impedire la prosecuzione del reato e il completamento delle opere abusive e questa motivazione sarebbe apparente, atteso che le opere sequestrate sarebbero già completamente ultimate. Da parte sua il tribunale avrebbe operato una integrazione postuma di questa motivazione, sostituendo la propria valutazione in ordine all’aggravio del carico urbanistico a quella inesistente del gip. Si sarebbe quindi adottato un nuovo provvedimento di sequestro fondato su un pericolo derivante da carico urbanistico mai menzionato nel titolo originario. Tuttavia, il riesame non può fondare la misura cautelare reale su un titolo diverso da quello della ordinanza genetica, E quindi si sarebbe confermato un provvedimento privo dei requisiti motivazionali minimi richiesti per le opere ultimate, sanandosi tale vizio con un’inammissibile attività di surroga motivazionale. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per tardività della decisione e perdita efficacia della misura cautelare in relazione all’articolo 324 comma cinque del codice di rito e all’articolo 309 comma 10 del medesimo codice. Si rappresenta che gli atti del procedimento sarebbero pervenuti al tribunale il 21 agosto del 2025, la camera di consiglio è stata fissata per l’8 settembre e dla decisione dell’8.9.2025 sarebbe stata seguita da deposito delle motivazioni ad ottobre, con mancato rispetto del termine di legge di 10 giorni. 5. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione illogica nonché apparente in ordine alla valutazione del fumus commissi delicti e il travisamento della prova. Il tribunale con riguardo all’intervenuta produzione, da parte della difesa, di una concessione edilizia in sanatoria numero 215/C del 22 marzo 2002 riferita al manufatto principale tra le opere oggetto di sequestro, è caduto in un travisamento totale della prova, laddove ha sostenuto che la predetta concessione farebbe riferimento ad opere diverse da quelle di cui alla contestazione, alla luce dei dati catastali. In realtà, la discrasia dei dati catastali sarebbe frutto di un errore commesso nella redazione del permesso di costruire ove si indica il foglio 21 anziché 24. Tale errore materiale sarebbe confermato dall’atto di compravendita del 20 luglio del 2011 menzionato nella richiesta di riesame e allegato a tale richiesta. Si formulano altre notazioni per confermare la corrispondenza tra concessione in sanatoria prodotta e le opere in 3 contestazione. Il tribunale si sarebbe soffermato sulla mera constatazione della diversità dei dati catastali senza valutare la spiegazione fornita a sostegno della corrispondenza tra atto ed opere. 6. Preliminarmente, si osserva che tra gli atti disponibili per questa Corte, quanto allo specifico procedimento di riesame, si rinviene solo, in data 5.8.2025, la nomina, in proprio da parte dell’indagato VI IO dei propri difensori, oltre a un riferimento al rilascio di procura speciale, senza altra specificazione, né in ordine alla qualità di rappresentante legale della Alpha Immobiliare srls né in ordine all’attività da compiersi nell’interesse della stessa, così da impedire ogni effettiva rilevazione della procura speciale da parte di terzo interessato, necessariamente da presentarsi da parte della società, posto che il riesame e il successivo ricorso per cassazione mirano alla restituzione di beni della stessa. In proposito, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso della ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Difatti, solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato. Dunque, innanzitutto era inammissibile la richiesta di riesame, pur in assenza di dichiarazione in tal senso del tribunale, e ne consegue la inammissibilità del ricorso. 7. In ogni caso, e per completezza, si aggiunge che non possono che ribadirsi i limiti che incontra comunque il terzo, che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo: egli, infatti, come già sostenuto da questa corte (da ultimo Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, Rv. 289384 – 01) in linea con il prevalente orientamento, non può 4 contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, ma solo può dedurre l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Rv. 288683 - 01; Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Rv. 288674 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Rv. 287396 - 01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Rv. 287165 - 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439 - 01). Di conseguenza, tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo, e quindi, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura. Tale opzione interpretativa, in primo luogo, è conforme al fondamentale principio, secondo cui la legittimazione ad agire (e, segnatamente, la possibilità di intervenire nella procedura cautelare reale) precede logicamente ogni ulteriore interesse a rimuovere una situazione pregiudizievole derivante dal provvedimento impugnato e comporta che chi agisce debba innanzitutto essere titolare di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela (nella specie, l'effettiva titolarità o disponibilità di quanto sottoposto a sequestro). In secondo luogo, è coerente con il fatto per cui la contestazione del fumus come del periculum del reato è elemento che attiene alla sfera dell'indagato, che solo quest'ultimo può avere concreto interesse a far valere. In altri termini, la società ove anche fosse legittimata al riesame, in quanto terzo interessato non avrebbe potuto comunque avanzare in sede di merito, e non può riproporre in sede di legittimità, profili di critica relativi alla sussistenza della concreta configurabilità del reato e al pericolo cautelare che sono stati invece dedotti nel primo e terzo motivo. Che entro tali limiti di riferimento condividono, ulteriormente, il giudizio di inammissibilità alla luce delle suesposte considerazioni. Del resto, e sempre in un quadro di assoluta completezza, quanto al periculum, posto il ben noto principio di unitarietà della valutazione dell’abuso edilizio, emerge anche che solo parte delle opere erano state ultimate, per cui la motivazione, sia del GI che del tribunale, in punto di pericolo di reiterazione e aggravio delle conseguenze del reato è adeguata e corretta. 8. A completamento di tali rilevazioni, e in ogni caso, si osserva quanto segue circa il secondo motivo di ricorso: diversamente da quanto sostenuto dalla 5 ricorrente anche in sede di memoria di replica, non si dà atto nella ordinanza qui impugnata che gli atti siano stati trasmessi in data 21.8.2025. In mancanza di tale dato, non può non condividersi quanto pure rilevato dal Procuratore Generale quanto alla genericità del motivo per cui, pur emergendo un profilo procedurale rispetto al quale questa corte opera come giudice del fatto, tuttavia in tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca un vizio correlato ad un atto processuale che non fa parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, ha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda (in tal senso in tema di nullità, Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Rv. 280551 - 01). Ancora, in tema di giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso (Fattispecie in cui il ricorrente, pur avendo dedotto l'inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia inviati al giudice per le indagini preliminari con "omissis", non aveva fornito alcun elemento dal quale desumere la trasmissione parziale di tali atti). (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Rv. 280121 - 01). A fronte quindi, della inesistente attestazione della data di ricezione degli atti nella ordinanza che qui si impugna, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, e altresì della inesistenza di una adeguata e autonoma attestazione e allegazione della predetta data da parte della ricorrente, anche la censura in esame appare del tutto infondata. Piuttosto, si rinviene: l’avviso recante la data del 23.8.2025, alla Procura di Tivoli, con richiesta di trasmissione degli atti, inviato dal tribunale circa l’avvenuta presentazione, in data 23.8.2025, della domanda di riesame nell’interesse della società: date queste incompatibili con la tesi della trasmissione atti in data 21.8.2025. Si rinviene, altresì, in cartaceo, una pec da segreteria5.procura.tivoli@giustiziacert.it del 1.9.2025, inviata al tribunale del riesame, avente ad oggetto: rgnr 4702/25 mod. 21 – 633/2025 rg sequestri (stesso numero che compare sulla epigrafe della prima pagina della ordinanza impugnata). Il documento reca il timbro di pervenuto del tribunale del 2.9.2025, vergato dal Funzionario competente. Non può che ribadirsi allora, a fronte della genericità e erroneità in punto cronologico del motivo oltre che carente anche in termini di allegazione come sopra precisato, nonché a fronte della presenza, piuttosto, dei documenti prima citati, che depongono per date di ricezione atti ben diverse dal 21.8.2025 (al più 1.9.2025), la inammissibilità dei motivo;
oltre 6 che, alfine, il rispetto del termine decisionale, a fronte del decorso, dal 1.9.2025, fino alla data di decisione del 8.9.2025, di meno di 10 giorni. Né sarebbe possibile valorizzare date riferite al distinto e quasi parallelo procedimento cautelare proposto dall’indagato in proprio, cui si fa cenno a pagina 2 della medesima ordinanza impugnata. 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così è deciso, 11/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GI LO LU CI