CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29529 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LH IA nato in [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania in data 1/4/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli, letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio ha chiesto l'annullamento della sentenza;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con il presente ricorso l'imputato LH IA lamenta l'omessa motivazione della Corte di merito sul motivo di appello concernente le attenuanti generiche;
ritenuto che il motivo è fondato avendo la Corte d'appello completamente obliterato il motivo articolato dall'allora appellante, in maniera specifica, con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694; Sez.3, n. 26272 del 07/05/2019, Rv. 276044). Penale Sent. Sez. 2 Num. 29529 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/05/2023 Va ricordato infatti che per il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato ( Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013 , Rv. 256172). P . Q . M . Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto*. Dichiara irrevocabile l'affermazione di 021)25Bresponsabilità. Sentenza a motivazione semplificata. ,Q01 Qtw__ k, ci,' Così deciso, 26 maggio 2023 Ce ,
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli, letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio ha chiesto l'annullamento della sentenza;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con il presente ricorso l'imputato LH IA lamenta l'omessa motivazione della Corte di merito sul motivo di appello concernente le attenuanti generiche;
ritenuto che il motivo è fondato avendo la Corte d'appello completamente obliterato il motivo articolato dall'allora appellante, in maniera specifica, con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694; Sez.3, n. 26272 del 07/05/2019, Rv. 276044). Penale Sent. Sez. 2 Num. 29529 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/05/2023 Va ricordato infatti che per il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato ( Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013 , Rv. 256172). P . Q . M . Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto*. Dichiara irrevocabile l'affermazione di 021)25Bresponsabilità. Sentenza a motivazione semplificata. ,Q01 Qtw__ k, ci,' Così deciso, 26 maggio 2023 Ce ,