Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 5445
CASS
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Carenza di interesse

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che la persona sottoposta a indagini può proporre richiesta di riesame solo se alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Nessuno dei ricorrenti ha vantato un diritto sui beni in sequestro né ha prospettato tale interesse.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che la persona sottoposta a indagini può proporre richiesta di riesame solo se alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Nessuno dei ricorrenti ha vantato un diritto sui beni in sequestro né ha prospettato tale interesse.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che la persona sottoposta a indagini può proporre richiesta di riesame solo se alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Nessuno dei ricorrenti ha vantato un diritto sui beni in sequestro né ha prospettato tale interesse.

  • Inammissibile
    Contestazione dei presupposti della misura

    La società, in quanto terzo proprietario di beni oggetto di sequestro preventivo, non è legittimata a contestare i presupposti della misura ablativa (fumus commissi delicti e periculum in mora). La sua legittimazione è limitata alla rivendicazione della titolarità o disponibilità dei beni e all'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. La contestazione dei presupposti della misura è di pertinenza esclusiva dell'indagato.

  • Inammissibile
    Vizio motivazionale sul fumus commissi delicti

    Il motivo di ricorso attacca la persuasività della motivazione, esulando dal sindacato della Corte di Cassazione limitato alla violazione di legge e ai vizi della motivazione radicali. Il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla base degli atti di indagine, evidenziando la conoscenza pregressa della società di viaggi con tabacco lavorato e i relativi vantaggi economici.

  • Inammissibile
    Vizio motivazionale sul periculum in mora

    Il motivo di ricorso attacca la persuasività della motivazione, esulando dal sindacato della Corte di Cassazione limitato alla violazione di legge e ai vizi della motivazione radicali. Il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla base degli atti di indagine, evidenziando la conoscenza pregressa della società di viaggi con tabacco lavorato e i relativi vantaggi economici.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1tra obblighi di sicurezza e formazione
    Redazione · https://ablabour.it/news2/ · 3 aprile 2026

    La Corte di cassazione nell'ordinanza n. 6988, del 24 marzo 2026 si pronuncia sul collegamento tra la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione (Naspi) negando la possibilità di accesso all'indennità nei casi in cui la disoccupazione consegua a un accordo tra le parti, seppur raggiunto in sede protetta (art. 2113, comma 4, del codice civile) e sostenuto da un incentivo all'esodo ma privo dell'idoneità a qualificare la risoluzione del rapporto di lavoro come licenziamento per giustificato motivo oggettivo. I giudici della Cassazione hanno censurato le decisioni assunte in primo grado e in appello escludendo, in primo luogo, la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 5445
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5445
Data del deposito : 11 febbraio 2026

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