Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 14998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14998 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE E BOLLI L. 24-11-1981, N. 689 U modifiche al sistema penale 14 9 9 8 /03 ESENTE DA ART. 23 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 4786/01 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 30426 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep . Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere Ud. 12/03/03 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ZA RI, in proprio e nella qualità di rappresentante della ON Coperture srl", elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO LUPPI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
SPEDALI CIVILI BRESCIA;
- intimato 2003 avverso la sentenza n. 4537/00 del Tribunale di 610 BRESCIA, depositata il 07/12/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Romanelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25.10.1999 DA ON. in proprio e quale legale rappresentante della ON Coperture s.r.l., proponeva opposizione avanti al Tribunale di Brescia avverso l'ordinanza-ingiunzione n.19/99 emessa il 24.9.1999 dalla Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, in qualità di gestione liquidatoria della soppressa USSL n.18, con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa di £ 20.000.000 per violazione delle norme di sicurezza prescritte dal D.M.
6.9.94 secondo il disposto di cui all'art. 15 comma 2 della Legge 257/92. Assumeva al riguardo la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per l'omessa osservanza dell'art. 14 della Legge 689/81. la infondatezza е la ingiustificatadella pretesa sanzionatoria determinazione della sanzione. Si costituiva l'Azienda Ospedaliera che chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'esito del giudizio il Tribunale con sentenza del 5.11-7.12.2000 rigettava il ricorso. Dopo aver affermato la ritualità della contestazione, essendo stato il verbale notificato dopo appena tre giorni dalla violazione e cioè nel 3 termine di novanta giorni previsto dal richiamato art. 14 della Legge 689/81 consentendosi così alla società di formulare le controdeduzioni come di fatto era poi avvenuto, rilevava il Tribunale che legittimamente l'impugnata ordinanza era stata notificata solo a DA ON e non anche alla società in quanto, qualora la contestazione abbia come destinataria una persona fisica considerata nella duplice veste di trasgressore e di rappresentante del soggetto giuridico obbligato in solido, non è necessaria la consegna di un doppio esemplare, potendo la notifica di una sola copia essere considerata sufficiente a far conoscere al destinatario la violazione contestata. Osservava poi nel merito che nessuna rilevanza assumeva la circostanza che la ON avesse proceduto alla movimentazione delle lastre con le modalità abitualmente usate e che non sussistessero pericoli di abrasione in quanto alla stessa incombeva l'obbligo, come si rilevava dal Piano di Lavoro, di adottare le specifiche misure di sicurezza previste che non erano state Osservate essendosi riscontrato che le lastre erano state la cautela necessaria ed movimentate Senza accatastate senza "pallettizzazione", i rifiuti non 4 erano stati raccolti al momento della lore formazione, non era presente in cantiere necessaria per la l'attrezzatura pulizia giornaliera delle aree contaminate, non era stata delimitata una zona di accatastamento temporaneo per la separazione degli altri detriti ed infine non erano state adottate misure idonee per evitare sia un'esposizione eccessiva dei lavoratori а concentrazioni elevate di fibre di amianto e sia l'ulteriore dispersione delle stesse nell'ambiente. Rigettava infine la richiesta di riduzione 4 della sanzione al minimo edittale in considerazione della palese e grave violazione della normativa in materia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione ON DA in proprio e quale rappresentante della ON Coperture s.r.l. deducendo due motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso ON DA, in proprio e nella qualità, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Legge 689/81, deducendo che la mancata contestazione immediata, ove possibile, rende illegittimo il verbale di contestazione ed i successivi atti del procedimento 5 in quanto preclude alla parte di indicare, nell'immediato, gli elementi 2 sua difesa desumibili dalla situazione dei luoghi. a nulla rilevando a tal fine 10 Osservazioni che erano state successivamente presentate in quanto inidonee a sanare il vizio. La censura è infondata. L'art. 14 della Legge 689/81, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non richiede necessariamente la contestazione immediata della violazione amministrativa anche quando ne sussista la possibilità e pertanto la sua omissione non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non rende invalida quindi la pretesa punitiva, purchè si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del relativo verbale di accertamento. La mancata contestazione immediata potrebbe, tutt'al più, attenuare il valore probatorio dell'accertamento in sede di opposizione, ma a tal fine l'interessato ha l'onere di provare in concreto il pregiudizio che ne derivato per l'impossibilità di approntare gli elementi a sua difesa, specie in un contesto come quello in esame caratterizzato da una contestazione avvenuta ad 6 appena tre giorni dall'accertamento della violazione. Sul punto il ricorrente. dopo aver prospettato in astratto la possibilità di un tale pregiudizio, non ha indicato quali circostanze, di cui il giudice non avrebbe tenuto conto, avrebbe dedotto in sede di merito a sostegno di una tale tesi né, tanto meno, ha evidenziato, come avrebbe dovuto, la loro specifica rilevanza. Nemmeno sotto tale profilo la censura può h quindi trovare accoglimento. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene contrariamente a quanto rilevato dal che, Tribunale, tutte le procedure riguardanti il trattamento di fibre di amianto erano state regolarmente esequite in quanto i frammenti di amianto venivano raccolti nella rete di protezione e successivamente trattati con apposita sostanza per impedirne la dispersione e che а causa della mancanza di un' immediata contestazione, gli era stato impedito di indicare oli elementi a suo favore. Lamenta infine che sia stata rigettata, senza peraltro alcuna motivazione, la richiesta di riduzione della sanzione inflitta. Anche il presente motivo di ricorso, 7 articolato in due distinte censure. è infondato. Quanto alla prima, con cui viene operato un generico riferimento alle modalità di lavoro ed alle precauzioni adottate, essa è addirittura inammissibile, trattandosi di questione di merito su cui l'impugnata sentenza si è soffermata. evidenziando in maniera specifica il "modus operandi" nell'esecuzione dei lavori posti in violazione delle norme di sicurezza previste dalla contestata disposizione a tutela della salute per l'estrema pericolosità del materiale (D.M.
6.9.1994 in relazione all'art. 15 comma 2 della Legge 257/92). senza che da parte del ricorrente sia stato dedotto un difetto di motivazione, essendo stata lamentata, ancora una volta, solo 1'impossibilità di una difesa adeguata causata dalla mancata contestazione immediata della infrazione e dal consequente impedimento a fornire elementi a discarico. Ma al riguardo, oltre a quanto già sottolineato in relazione al primo motivo, non considera il ricorrente l'ulteriore precisazione contenuta nell'impugnata sentenza e cioè che, all'atto dell'accertamento, egli non ha contestato a verbale la veridicità di quanto dettagliatamente 8 in esso descritto. Per quanto riguarda infine il secondo profilo relativo al presente motivo di ricorso e mancanza di motivazioneriguardante la supposta sulla richiesta di riduzione della sanzione, non vengono precisate le specifiche ragioni che in sede di merito erano state poste a sostegno della richiesta né quali elementi il Tribunale abbia omesso di valutare, essendosi limitato il ricorrente a lamentare la mancata motivazione sul 4 punto. Ora, nell'ambito di un tale limitato profilo, sentenza deve ritenersi sufficientemente la motivata con il preciso riferimento alla "palese e grave violazione della normativa tecnica vigente in materia". La concreta determinazione della pena rientra infatti nel potere discrezionale del giudice di merito che deve tener conto della gravità della violazione e degli altri eventuali elementi di valutazione che però, nel caso in esame, non risultano dal ricorrente nemmeno dedotti. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita. 9
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 12.3.2003 Il Presidente Il Consiglier est. Mgo Pal aceИдо Ricendi Блинниц рибні ча IL CANCELLIERE Somenico Mackaluy CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il 8 OTT. 2003 IL CANCEL 10