Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 0972/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 7759/99 Cron.2577 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Ud. 19/10/01 Dott. Maura LA TERZA © Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ET FO, ET CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che li rappresenta e all'avvocato JONA EMILIO, giusta difende unitamente delega in atti;
ricorrenti
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 2001 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo 4031 rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 29/98 del RE di BIELLA, depositata il 04/03/98 R.G.N. 2723/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato PAFUNDI per delega ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso ed in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo EL e CO NC, quali soci e legali rappresentanti della NC snc., proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni loro notificate dall'Ispettorato del lavoro di Vercelli per violazione degli artt. 21 legge n.264/1949, 1 e 3 legge n.4/1953 e 4 legge n.112/1935, relativamente al lavoratore Ilvo ME. Gli opponenti deducevano che, nel periodo al quale si riferivano le ingiunzioni, il ME aveva prestato la propria opera come artigiano con contratti di subappalto e che solo successivamente era stato assunto con rapporto di lavoro subordinato. L'adito RE di LA acquisiva i verbali delle prove testimoniali raccolte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per il pagamento di contributi concernenti il medesimo lavoratore e, con sentenza in data 9 marzo 1998, rigettava l'opposizione. Il giudice a quo, premesso che intendeva uniformarsi all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, avallato anche dalla Corte costituzionale, secondo il quale, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, non è decisivo il “nomen iuris" del contratto, bensì l'atteggiarsi nel tempo della concreta volontà delle parti, riteneva che le modalità di esecuzione del rapporto fossero quelle proprie del lavoroeffettiva subordinato. Rilevava, in proposito, che i testi escussi (tra i quali lo stesso ME) avevano dichiarato che costui usava propria attrezzatura e materiale in parte proprio, non era tenuto al rispetto di un orario e il suo lavoro veniva stabilito 3 all'inizio e controllato alla fine. Tuttavia il ME, in sede di ispezione, e taleaveva dichiarato di non aver mai usato materiali e utensili propri deposizione appariva più attendibile di quella da lui resa in giudizio quando era già diventato dipendente della NC;
inoltre, le fatture emesse dal ME riguardavano quasi tutte lavori eseguiti per la società e avevano cadenza mensile (dimostrando con ciò una costante messa a disposizione delle energie lavorative), l'attività da lui svolta era rimasta la stessa anche dopo l'assunzione, mentre l'attenuazione delle direttive non era significativa, tenuto conto della natura (non specialistica ma usuale) dell'attività suddetta. Contro questa sentenza EL e CO NC hanno proposto ricorso con unico motivo. La Direzione Provinciale del lavoro di Vercelli resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2094 e 2222 cod.civ. nonché vizi di motivazione e censurano la sentenza impugnata per aver attribuito decisiva rilevanza alle dichiarazioni rese in sede di ispezione dal ME, senza tenere in alcun conto le altre deposizioni testimoniali, tra loro assolutamente concordanti, e trascurando il fatto che, nel periodo controverso, il lavoratore in questione svolgeva la propria attività anche a favore di terzi. Secondo i ricorrenti, trattandosi di una situazione quantomeno ambigua, il RE avrebbe dovuto fare applicazione del principio secondo il quale, in difetto di una sicura prova contraria, è decisiva la qualificazione data al rapporto dalle parti. Il ricorso è fondato. 4 La sentenza impugnata, invero, pur dando atto della esistenza di numerose deposizioni testimoniali (testi SS, NI e ET) che tutte riferivano come, nel periodo contestato, il ME utilizzasse attrezzature proprie e materiale in parte proprio, non fosse tenuto ad osservare un orario di lavoro e venisse controllato nell'attività svolta soltanto ad ultimazione della stessa, non esprime alcun giudizio a proposito di queste pur significative risultanze istruttorie, neppure per ritenerne la non attendibilità, affermata solo con riferimento alla testimonianza resa dal ME. Contraddittoria appare inoltre la motivazione nella parte in cui, pur avendo of accertato che esistevano in atti fatture mensili emesse dal lavoratore per attività non riguardanti la NC, dà poi determinante rilievo alla fatturazione mensile come elemento dimostrativo della costante messa a disposizione della società delle proprie energie lavorative da parte del ME. Le rilevate omissioni e contraddizioni rendono censurabile la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato operata dal giudice a quo, dal momento che la non adeguata valutazione delle risultanze processuali ha, in definitiva, condizionato il giudizio al riguardo conclusivamente espresso, che rimane affidato, in una situazione di fatto nella quale non risultava la evidenza immediata della subordinazione, ad elementi (come la emissione di fatture mensili e lo svolgimento, da parte del ME, di attività della stessa natura prima e dopo l'assunzione) non decisivi, una volta che dal materiale istruttorio emergevano altri numerosi indizi ( come l'assenza di vincoli di orario, l'uso di attrezzature e materiali propri, l'effettuazione di attività per 5 altri soggetti, la mancanza di controlli durante lo svolgimento del lavoro) sintomatici, nel loro insieme, di una modalità di espletamento della prestazione lavorativa caratteristica più di un rapporto di natura autonoma che del "tipo" subordinato. Si aggiunga che, proprio con riferimento a fattispecie che presentino elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo di rapporto, la giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato la necessità di tener conto della volontà espressa dalle parti del rapporto e della qualificazione che esse ne hanno formalmente dato, attribuendo a tale qualificazione valore fondamentale e prioritario quando si tratti di risolvere situazioni di ambiguità fattuale (vedi, tra tante, Cass.4 agosto 1995 n.8565, 29 maggio 1996 n.4948, 9 gennaio 2001 n.224). Anche questo principio è stato completamente ignorato dalla sentenza impugnata, pur avendo la stessa dato atto, nelle premesse, che le parti avevano posto in essere rapporti formalmente qualificati come subappalti. Non è da trascurare, infine, la circostanza che il RE ha giudicato utilizzando il contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società NC contro l'INPS per la stessa posizione lavorativa e che, nel giudizio suddetto, quelle stesse deposizioni avevano determinato il Tribunale di LA ( la cui decisione è stata poi confermata da questa Corte con sent. n.1759/2001) a ritenere insussistente un rapporto di lavoro subordinato. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, e la causa, previa cassazione della sentenza impugnata, va rinviata ad altro giudice di merito, per la necessità di un nuovo accertamento di fatto. 6 Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Torino, provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spesedi questo giudizio, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2001 Avisnode Il Cons. Il Presidente estensore fatellal ееее J Prevelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi.. 26 GEN.2002 Quare feeselle IL CANCELLIERE O Z O I N T A I I K V Š ID I S I 7 N J L I 4 O Z 9 0 ' Ɑ 9 V 1 I 1 Y O S I 1 E V W 1 N - O S 8 I O D - S N 4 G I I 8 N V S I T G I N I V N V N 9 O I I 8 T V 8 1 S O 0 ' S V a I 7