Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2002, n. 11566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11566 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
ee 74849 2 REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Imposte dirette: eventi sismici del 1984; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE agevolazioni +1.566/02... SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA osta dai Magis ti: R.G. N.4478/2001 bot Bruno Cons. relatore Dott. Enrico PAPA Cron. 25174 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Consigliere Rep. MONACI Dott. Stefano C.C 7.5.2002 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA in camera di consiglio, sul ricorso iscritto al n. 4478 R.G. 2001, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE proposto CAMPIONE CIVILE da 74849 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministed in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; -ricorrente -
contro
OR NE, LI CA RT;
-intimati - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 0 Regionale dell'Umbria in data 1° dicembre 1999, depositata col 5 8 n. 289/02/99 il 14 dicembre 1999. 1 Udito, in camera di consiglio, il relatore Cons. Papa;
vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Premesso - in fatto - che: NE NI e CA TO UC, residenti in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 159/1984, come convertito dalla legge 363/1984, nella successiva dichiarazione dei redditi detrassero dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa;
l'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminò in tali sensi l'imponibile e notificò cartella di pagamento per la maggior somma;
il ricorso dei contribuenti fu accolto, e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza precisata in epigrafe, ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria;
per la cassazione ricorre quest'ultima, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge 133/1999; 3, comma 2-bis, del d.l. 791/1985; 13, comma 1, della legge 449/1997; 10 della legge 46/1986; 2 del d.P.R. 597/1973; la parte intimata non svolge difese. Considerato - in diritto - che: il ricorso deve essere rigettato;
l'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791, come 2 convertito dalla legge 28 febbraio 1986 n. 46, prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette-sospesi, a mente dell'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici - non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r.: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, deve essere considerata come introduttiva di un'agevolazione ulteriore, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 4945/2000, 8659, 10237, 11248/2001); non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso dev'essere rigettato, senza statuizioni sulle spese, per mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002. II Cons. estensore Il Presidente Enrico Papa - Bruno Saccucci - зиморасчис Price IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 AGO. 2002 LD Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 LD Ascanio 3