Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 4826
CASS
Sentenza 16 marzo 1998

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Massime1

La prospettazione di denunciare taluno all'autorità giudiziaria non costituisce, di per sè, ne' minaccia ne' oltraggio; e tanto meno diventa di contenuto oltraggioso quando ad essa si accompagna la specificazione dell'oggetto della denuncia esternata senza arroganza, ma rimanendo nei limiti della protesta espressa in termini civili, anche se risentiti.(Nella fattispecie è stato escluso che costituisse oltraggio aggravato dall'uso della minaccia l'essersi rivolto al maresciallo dei Carabinieri presente nell'aula del consiglio comunale con la frase "la denuncio per non aver mantenuto l'ordine pubblico").

Commentario1

  • 1Chiamare l'avvocato non è una minaccia (Cass., 20320/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 agosto 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 4826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4826
Data del deposito : 16 marzo 1998

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