Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
La prospettazione di denunciare taluno all'autorità giudiziaria non costituisce, di per sè, ne' minaccia ne' oltraggio; e tanto meno diventa di contenuto oltraggioso quando ad essa si accompagna la specificazione dell'oggetto della denuncia esternata senza arroganza, ma rimanendo nei limiti della protesta espressa in termini civili, anche se risentiti.(Nella fattispecie è stato escluso che costituisse oltraggio aggravato dall'uso della minaccia l'essersi rivolto al maresciallo dei Carabinieri presente nell'aula del consiglio comunale con la frase "la denuncio per non aver mantenuto l'ordine pubblico").
Commentario • 1
- 1. Chiamare l'avvocato non è una minaccia (Cass., 20320/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 agosto 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1998, n. 4826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4826 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 16 marzo 1998
1. Dott. ES ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito GARRIBBA Consigliere N. 369
3. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni CONTI Consigliere n. 45229/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OP ON nato a [...] il [...],
avverso la sentenza, emessa in data 13.10.1997, dalla Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, l'impugnata sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Vincenzo VERDEROSA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore di fiducia: Avv. Alfonso FURGIUELE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
1. Con sentenza in data 10. 12.1991 il Pretore di Sala Consilina, sez. dist. di Polla, mandava assolto OP ON dal reato di cui all'art. 336 c.p. ("per avere, in Polla il 7.5.1991, minacciato il maresciallo CAGGUNESE Gerardo dei Carabinieri di Polla, al fine di indurlo ad espellere dall'aula consiliare MAIOLI ES, dicendogli: la denuncio per non aver mantenuto l'ordine pubblico"), "perché il fatto non costituisce reato".
Avverso tale decisione interponevano appello il Procuratore della Repubblica di Sala Consilina, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno e il difensore dell'imputato. La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 13.10.1997, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'OP e, nel contempo (in accoglimento del gravame del P.M.), ne affermava la penale responsabilità per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale aggravato (ex art. 341 ult. co. c.p.) - così derubricata l'originaria imputazione - e, ritenute le generiche prevalenti sull'aggravante, lo condannava alla pena di giorni 15 di reclusione con i benefici di legge.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'OP e denuncia:
- violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) in relazione agli artt. 486 co. V e 177, 178 lett. c) e 179 c.p.p.: si sostiene che il giorno fissato per il giudizio di appello, esso ricorrente comunicava alla Corte di aver precedentemente provveduto a revocare la nomina dell'avv. ON CAPOZZOLI e di aver nominato come nuovo difensore l'avv. Camillo CELEBRANO che, però, non poteva comparire, in quanto affetto da lombo-sciatalgia acuta.
Nel rigettare la richiesta di rinvio, la Corte cadeva in equivoco, dando, erroneamente atto a verbale, che l'imputato era assistito da altro difensore. Ciò in alcun modo rispondeva alla realtà, poiché il codifensore avv. Angelo Ippolito era deceduto l'8.11.1992;
- violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 47, 51, 59 co. II c.p.: si sostiene l'assenza dell'antigiuridicità nella condotta dell'imputato, poiché l'espressione adoperata dall'OP, non appariva idonea ad offendere l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale, anche perché si era prospettata l'evenienza di rivolgersi all'autorità giudiziaria, in un contesto quale quello della Camera consiliare di Polla, in cui, al momento, si erano verificati episodi di assoluta intemperanza, per i quali l'OP aveva confidato che l'intervento del maresciallo dei carabinieri potesse valere a ripristinare l'ordine. Pertanto il ricorrente sostiene di aver agito nell'erronea supposizione di una causa di giustificazione, ritenendo lecito l'esercizio del diritto di denuncia nei confronti del maresciallo dei carabinieri CAGGUNESE, che si era sottratto all'adempimento di un suo preciso dovere di servizio.
3. Il primo motivo è infondato, in quanto, il giorno fissato per il giudizio di appello come risulta dal verbale di udienza, l'imputato OP si è limitato a prospettare l'impedimento fisico del difensore avv. CELEBRANO a comparire, senza contestualmente comunicare l'avvenuta revoca dell'avv. ON CAPOZZOLI. Ciò stante il giudice a quo correttamente ha rigettato la richiesta di rinvio, dando atto a verbale che l'imputato era assistito da altro difensore.
È da ritenere, invece, fondato il ricorso nel merito. E, invero, la condotta ascritta all'OP consiste nel fatto che il predetto, nella qualità di consigliere comunale, nel corso della seduta consiliare del comune di POLLA del 7.5.1991 si rivolgeva al maresciallo dei carabinieri CAGGUNESE, presente in aula, con la frase "la denuncio per non aver mantenuto l'ordine pubblico" con riferimento a delle intemperanze che si erano verificate in aula e, in particolare, ad un'accesa discussione intervenuta tra tale MAIOLI Idolo, facente parte del gruppo consiliare D.C. e il capogruppo del P.S.I.. Questa Corte osserva che l'uso di un termine, ancorché astrattamente offensivo, può in una data fattispecie concreta perdere la sua carica genericamente negativa ed assurgere all'espressione sintetica di lecita critica dell'operato del pubblico ufficiale, tenuto conto, in particolare, della situazione temporale e spaziale in cui l'espressione è pronunciata e della causa che l'ha determinata.
Premesso ciò, devesi ritenere che la frase adoperata "la denuncio per non aver mantenuto l'ordine pubblico" non assume un significato obiettivamente oltraggioso, se valutata nel contesto in cui fu pronunciata. In particolare, mette conto rilevare che la prospettazione di denunciare taluno all'autorità giudiziaria non costituisce, di per sè, ne' minaccia, ne' oltraggio;
e tanto meno diventa di contenuto oltraggioso quando ad essa si accompagna la specificazione dell'oggetto della denuncia ("per non aver mantenuto l'ordine") esternata senza arroganza, ma rimanendo nei limiti della protesta espressa in termini civili , anche se risentiti (v. l'uso del pronome "la" ... ). Ognuno vede come nella situazione testè descritta, la protesta si sia risolta nella manifestazione di un'opinione personale sul fatto, non di una censura ricadente sulla persona del p.u. come sarebbe stato se, per sminuirne la persona o le capacità, l'imputato avesse invece detto: "lei non sa mantenere l'ordine pubblico".
Così emendato l'errore di diritto in cui è incorso il giudice "a quo" (che ha giudicato la frase "oggettivamente intimidatoria perché la denuncia proietta la possibilità di un male ingiusto...":
il che non è, come si è visto) e poco importando l'errore dell'imputato per aver ignorato che spettasse al Sindaco intervenire per infrenare le intemperanze dei consiglieri, ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
la Corte di Cassazione
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1998