Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5268 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 5 26 8 /01 Domanda di risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno ex art. 1591 c.c. Competenza del Pretore o Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: el Trib ale R. 23 18/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Vittorio DUVA Consigliere Cron. 11281 Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere 1871 Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 08/11/00 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TT NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALVI DELL'UMBRIA 9, presso lo studio dell'avvocato FULVIO BALDACCI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio LUNARI FULVIO, BERRI MARIA, elettivamente domiciliati ILSOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 in ROMA VIA F CIVININI 49, presso 10 studio 9 APR il IL CANCELLIERE dell'avvocato FULVIO LUNARI, che li difende, giusta HH0:07711500 delega in atti;
2000 controricorrenti 1784 avverso la sentenza n. 3257/98 della Corte d'Appello di 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta Copia esecutiva dal Sig. MARI ROMA, emessa il 27/10/1998, depositata il 04/11/98; per diniti L. 24,000+h 11/21 GIU.2001 RG. 591/1998; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato FULVIO BALDACCI;
udito l'Avvocato FULVIO LUNARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Premesso in fatto che: con sentenza resa in data 27.10.1998, la Corte d'Appello di Roma ha statuito che fosse competente il Tribunale per una controversia insorta tra i locatori RR IA e LU FU e il conduttore PO AN relativa al risarcimento del danno causato, a norma dell'art. 1591 C.C., dalla omessa (tempestiva) restituzione dell'immobile locato;
di tale sentenza il PO ha chiesto la cassa- zione con ricorso affidata a tre motivi al quale la IR 00 RR resiste con controricorso illustrato da memoria;
tutto ciò premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue. AX167073 MOTIVI DELLA DECISIONE AX167072 LBE147075 2 BE147074. 1°) La sentenza impugnata ha motivato, osservando che: a) la questione sulla competenza (del Pretore o del Tribunale) si doveva risolvere, a norma dell'art. 8 c.p.c., in base alla normativa vigente all'epoca della domanda (la L. n. 392/78, modificata nel 1984) che at- tribuiva alla competenza del Pretore le cause relative alla determinazione del canone locativo;
da questa com- petenza non derivava anche quella relativa alla materia oggetto della controversia al suo esame (come si è esposto, risarcimento del danno ex art. 1591 c.c.), da- to che il canone (il cui ammontare non era tra le parti "assume (va) natura meramente strumentale controverso) all'azione di risarcimento, in quanto rispetto serv (iva) solo a determinare l'ammontare minimo del danno e, per differenza, quello eventualmente maggio- re"; pertanto, rilevava la competenza ordinaria per il risarcimento del danno derivante da inadempienza con- trattuale;
b) la prova del maggior danno risultava adeguata- mente acquisita in base alle univoche deposizioni te- stimoniali e alle conclusioni del C.T.U.; c) la richiesta di limitazione del danno nella mi- sura del 20% dell'indennità di occupazione era inammis- sibile perché formulata dall'appellante soltanto nella 3 comparsa conclusionale;
d) il conduttore aveva "soltanto affermato, ma non era "dovuto provato" che il ritardo (nella riconsegna) a ragioni tecniche nella utilizzabilità dell'appartamento (da lui) acquistato (per abitarlo)"; e) la mera speranza di una sentenza favorevole (in appello) peraltro dopo una prima decisione contraria, non può giustificare il ritardo;
la mancata consegna di altro appartamento acquistato dalla conduttrice non ri- sultava adeguatamente provata e non avrebbe giustifica- to il ritardo. 2°) Con il primo motivo -formulato per errata in- terpretazione dell'art. 1591 C.C. in relazione all'art. 8 L. 392/78- il ricorrente censura la decisione sulla competenza (sub, II, 1° a), con una serie di osserva- zioni -lo Stato ha limitato "la disponibilità di con- trattare liberamente tra le parti un contratto che non è più un contratto liberamente stabilito dalle parti pur nella cornice di una tipologia ben inquadrata"; ta- stato "recepito totalmente dalla nuova le assunto è normativa sulle locazioni ad uso abitativo entrata in vigore nel gennaio del 1999"; la intera normativa "impone al proprietario delle notevoli limitazioni per la liberazione del suo bene"-, per il modo in cui sono state formulate, inesatte (cfr. sent. n. 4 482/2000), le quali comunque non attengono specifica- mente alla motivazione contestata, la quale ha adegua- tamente esaminato il contrasto giurisprudenziale sulla competenza e ha optato per una soluzione che le conno- tazioni pubblicistiche della vigente normativa (unica sostanziale critica del motivo in esame) non disatten- dono in nessun modo. Pertanto, il primo motivo va respinto. 3°) Anche il secondo motivo formulato per errata applicazione della legge 61 del 1989 e della legge 33 del 1992 e per errata valutazione dei mezzi istruttori e delle risultanze processuali si basa sulle argomen- tazioni del primo, desumendone -"ne consegue in via lo- gica"- che il conduttore, in base alla normativa vigen- te ed ai valori che la sorreggerebbero, avrebbe il di- ritto di permanere nell'immobile locato, corrispondendo "oltre all'indennità di occupazione un 20% quale ri- sarcimento del danno e successivamente all'abolizione anche di detto 20% quale risarcimento del danno e suc- cessivamente all'abolizione anche di detto 20% in più per il danno". Inoltre lamenta che "le prove offerte per dimostrare il maggior danno sono esclusivamente prove testimoniali generiche mentre consolidata giu- risprudenza vuole che il maggior danno venga provato ... nella sua concretezza, nella sua esistenza ontologica. 5 Tutte le censure sono irrilevanti. Infatti: a) la sentenza impugnata ha disatteso la richiesta di limitazione del maggior danno al 20%, con una motivazione (come si è esposto, trattavasi di do- manda nuova in appello) che il ricorrente non ha speci- ficamente contestato;
b) la stessa sentenza ha calcola- to il maggior danno risarcito anche in base alla c.t.u. e non risulta alcuna norma o principio che, per garan- tire i valori (del tutto indefiniti nel ricorso) di "concretezza" e la "esistenza ontologica" del danno escluda le prove testimoniali. 4°) Egualmente infondato è il terzo motivo che la- menta la mancata valutazione, nella sentenza di appel- lo, del "carattere oggettivo" delle prove che avrebbero dimostrato la impossibilità della conduttrice di rila- sciare l'immobile. Infatti, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, fa riferimento a risul- tanze processuali senza riprodurre gli atti che ne do- vrebbero dimostrare l'esistenza. Inoltre, nulla dedu- ce su altre argomentazioni della motivazione contesta- ta, relative alla irrilevanza di tali pretese giustifi- cazioni ai fini di escludere l'l'obbligo del risarcimen- to. 5°) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere 6 rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 173.000 e dei relativi onorari che liquida in L.
1.700.000. Così deciso in Roma, in data 8.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Giovanni Giambattistathem IL CANCELLIERE C1. Depositata in Cancelleria 9 APR. 2001 Oggi, li hoooo IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 290000; They S I Z A N O 10 MAG. 2001 A UFFICIO DELLE ENTRATE Registrato in data Serie 21351 290.000 versate £. ains DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigento Area Servici (fire (D.ssa IA Gra 120) Cludiziari Responsable 10 CHIND Z 7