Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17505 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 C.C. 61089 N. 131 TAB. ALL. B - No 5 MATERIA LA ORTE SUPREMA DICASSAZIONE1 7505/02 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME FO PO ULO IT SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 15303/98 Cron. челил Presidente Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER - Rel. Consigliere Ud. 19/04/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere WE SUPP A ASSAZIONE ha pronunciato la seguente CIVILE CAMPION SENTENZA 610 89 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA GILARDI GIUSEPPE, elettivamente presso lo studio dell'avvocato CHIOCCI VIA RODI 32, MARTINO U., che lo difende, giusta procura a margine;
ricorrente 0 3.27
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 1608 avverso la sentenza n. 103/97 della Commissione -1- tributaria regionale di MILANO, depositata il 17/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato SISTO (con delega), che si riporta al ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con decisione n.382/19/92 la Commissione Tributaria di Primo Grado di NO accoglieva il ricorso di RD IU( agente di commercio)avverso il silenzio pe rifiuto S dell'Amministrazione Finanziaria sull'istanza di rimborso dell'Ilor versata per gli anni 1990 e 1991. Il contribuente aveva giustificato la domanda richiamandosi alle sentenze n.40/1980 e n.87/1986 della Corte Costituzionale e deducendo che l'attività era svolta in assenza o quasi di organizzazione imprenditoriale. L'Intendenza di Finanza di NO appellava la decisione assumendone la erroneità, avendo i primi Giudici omesso di considerare che la parte aveva dichiarato il reddito derivante dall'anzidetta attività fra quelli d'impresa, nel cui ambito l'attività stessa è comunque astrattamente sussumibile ai sensi degli artt.2195 cod.civ. e 51 DPR 579/1973; ed inoltre che il contribuente non aveva assolto all'onere di provare in concreto che il reddito de quo era stato prodotto con il solo apporto personale. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,con sentenza n.103/27/1997, depositata il 17.6.1997,accoglieva l'appello sul rilievo della mancata prova da parte del contribuente che l'attività era svolta con lavoro prevalentemente personale ed in assenza di beni strumentali e patrimoniali. Ricorre per cassazione il RD con due mezzi di gravame. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. Motivi della decisione Con un primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento in riferimento agli artt. 12 comma quinto e 33 comma primo D.Lgs.vo 546/1992,anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.111 del 6.4.1998. Il ricorrente - premesso di non essere stato assistito da difensore tecnico nè in primo nè in secondo grado - lamenta di non essere stato informato, con l'avviso di trattazione comunicatogli dalla CTR, della necessità di dover presentare almeno dieci giorni prima dell'udienza un'apposita istanza di discussione in pubblica udienza e che per tale ragione,pur essendosi presentato 1 all'udienza,non aveva potuto utilmente parteciparvi,"argomentando e producendo documenti a sostegno delle sue ragioni" così subendo un grave pregiudizio al proprio diritto di difesa. In relazione a tale situazione il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale delle norme suindicate per violazione dell'art.24 della Costituzione: laddove cioè esse non prevedono l'obbligo della indicazione, sull'avviso di trattazione dell'udienza diretto al contribuente, dell'onere di presentare un'apposita istanza per la trattazione in pubblica udienza della causa nonchè dei termini per il deposito di istanze e documenti. La censura è priva di fondamento. Anzitutto,è da rilevare che nel giudizio di appello il RD(¡l quale non contesta che l'impugnazione dell'Ufficio gli sia stata ritualmente notificata) non risulta essersi costituito nelle forme di rito e cioè ai sensi degli artt.54 e 23 D.Lgs.vo 546/1992. Pertanto, il medesimo non aveva titolo a ricevere l'avviso della data di trattazione del ricorso, della quale l'art.31 comma primo della indicata fonte normativa prevede che la segreteria dia comunicazione alle parti “costituite”. Correlativamente, deve rilevarsi il difetto di interesse det ricorrente sollevare le questioni prima a rammentate,particolarmente per ciò che attiene al contenuto che ad avviso del ricorrente stesso dovrebbe caratterizzare l'avviso della data di trattazione al fine di garantire il diritto di difesa. D'altro canto, la circostanza che, nella specie, all'appellato non costituito sia stato egualmente inviato l'avviso de quo rappresenta solo un beneficio informativo per l'interessato,il quale non essendo previste dagli artt.citati specifiche - decadenze alla costituzione della parte resistente una volta reso - edotto della data fissata per la trattazione del ricorso, ben poteva approntare tempestivamente delle difese scritte,anche a mezzo di difensore tecnico all'uopo nominato, così controdeducendo ad ogni avversa pretesa;
o,una volta costituito, instare per la discussione del ricorso in pubblica udienza,al fine di parteciparvi. M 2 Pertanto,deve escludersi che nella specie sia stato in qualsiasi modo leso il diritto di difesa del contribuente. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma secondo DPR 599/73 e dell'art.4 n.1 L.825/1971, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.42/1980,per avere i Giudici di appello erroneamente ritenuto che fosse onere del contribuente di fornire la prova dell'assenza di qualsiasi carattere imprenditoriale dell'attività svolta laddove, trattandosi di Ilor,era l'Ufficio a dover dimostrare la presenza di una significativa componente patrimoniale o organizzativa dell'attività di agente di commercio,tale da dover ricondurre l'attività stessa nell'alveo di quella imprenditoriale, appunto soggetta all'Ilor. Il motivo,che, nonostante la deduzione di violazione di legge,si risolve in realtà in una censura in punto di fatto,non consentita in questa sede,è comunque privo di fondamento. Al riguardo è appena il caso di rilevare che con il ricorso introduttivo il RD ha impugnato il silenzio - rifiuto dell'A.F. su una istanza di rimborso di Ilor da esso RD avanzata,e non già un atto impositivo della stessa amministrazione. Pertanto, in osservanza ai comuni principi sull'onere della prova fissati nell'art.2697 comma primo c.c.,spettava proprio al contribuente - che assume lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo senza il supporto di una peculiare organizzazione offrire la dimostrazione di tale affermazione. Ciò posto,del tutto corretta in diritto appare la soluzione cui sono pervenuti i Giudici di appello, ritenendo essere l'onere della prova a carico del contribuente. D'altro canto,i medesimi Giudici,con valutazione di stretto merito insindacabile in questa sede perché congruamente e non illogicamente motivata - hanno rilevato la mancanza in concreto di siffatta prova, osservando che "il contribuente si è limitato a documentare l'importo versato,ma non ha fornito alcun elemento probatorio sulla struttura, sull'organizzazione e sulle caratteristiche dell'attività svolta". 3 Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio,che si ritiene di liquidare in complessivi euro 800,00 di cui euro 100,00 per spese, oltre quelle prenotate a debito.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,liquidate in complessivi euro 800,00 di cui euro 100,00 per spese, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.04.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente بلسر ILCA A Чашь % - 9 DIC. 2002 4