Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NO0 1348 / 0 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA CORTE SU E A Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 11090/98 Cron.2758 Dott. Erminio RAVAGNANI Rel. Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SEN TENZA dal Sig. per diritti L. 15 31 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE RONCI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO LIRE 1500 471 presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, CANCELLERIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente 0925628
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, al Sig. AGOSTINT rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI per diritti L.
1.3 FEB. 2001-- 2000 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla IL CANCELLIERE 5107 copia notificata del ricorso;
-1- resistente con mandato avverso la sentenza n. 12676/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/06/97 R.G.N. 3332/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma il signor VI NC chiedeva che fos- se dichiarata non dovuta all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi dell'art. 52 legge n. 88 del 1989 la restituzione della somma da quest'ultimo erogatagli dal 1° dicembre 1983 al 30 giugno 1988 a titolo di pensione di invalidità integrata al minimo e, ad avviso dell'Istituto, in violazione dell'art. 8 legge n. 638 del 1983 per la mancanza del requisito reddituale necessario. Il Pretore adito accoglieva la domanda. L'INPS interponeva gravame, cui resisteva il NC. Il Tribunale di Roma accoglieva l'appello, osservando che nella specie, ratione temporis, non fosse applicabile l'art. 52 legge n. 88 del 1989, e che, esclusa l'applicabilità altresì dell'art. 80 del RD n. 1422 del 1924 e dell'art. 6 DL n. 463 del 1983, dovesse dichiararsi la ripetibilità della somma indebitamente erogata alla luce del principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ.. Il NC ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un solo motivo. L'INPS ha presentato soltanto procura speciale. Motivi della decisione Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dei commi 260, 261, 262, 263, 264 e 265 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996 n. 662 anche quale ius superve- niens, e vizio della motivazione, assume, al fine, tra l'altro, di evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, che sia applicabile al caso di specie la normativa ora indicata, e chiede che, avendo pertanto egli diritto al godimento dei relativi benefici, i limiti e le condizioni di sussistenza di questi ultimi siano accertati dal giudice di meri- to. 3 La sentenza del Tribunale di Roma, che ne ha letto il dispositivo il 28 novembre 1996, non contiene riferimento alcuno alla legge n. 662 del 1996, essendo evidente- mente a quest'ultima antecedente. Il ricorso, peraltro, proposto tempestivamente il 17 giugno 1998 avverso detta sentenza, depositata il 28 giugno 1997, e, quindi, idoneo ad impedire il formarsi della cosa giudicata, deve essere accolto, per quanto di ragione, sic- come fondatamente riferito alla applicabilità della legge sopravvenuta. Di conseguenza, la impugnata sentenza, pur risultando sostanzialmente corretta in relazione alla disciplina all'epoca applicabile e parzialmente conforme alla giurispru- denza di questa Corte (v. sent. SU 22 febbraio 1995 n. 1965, secondo cui in materia si verteva in ipotesi distinta da quella dell'indebito in generale di cui all'art. 2033 cod. civ.), deve peraltro essere cassata, in relazione alla nuova disciplina ora invocata dal ri- corrente, con rinvio della causa ad un giudice di secondo grado, che si designa nella Corte di Appello di Roma, per gli accertamenti di fatto necessari alla chiesta applicazio- ne della legge n. 662 del 1996, e preclusi in questa sede. A detta Corte si rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese di que- sto giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2000. Il consigliere estensore r Линіціо Rave Ма сичMe Il Presidente vine AL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 Depositata in Cancelleria 3 5 0 1 . . N oggi, 3.0 GEN. 2001. A T S R S 3 I A ' A 7 - IL COLLABORATORE T D L 8 , , L - E A O 1 A PL S L D 1 E M L I P E DI CANCELLERIA O S S E R B I N G P I E N S G D G E I O A L A T A S O D A O T L E P T , L I M E O R I I R D T A D S D I O G E E T R N E S E