Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/1998, n. 9478
CASS
Sentenza 9 luglio 1998

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Massime1

Nel caso in cui, l'imputato, senza revocare espressamente il precedente difensore, nomini durante il giudizio d'appello altro difensore di fiducia, e solo di questi in concreto si avvalga, concentrando su di esso la propria scelta, a lui affidando la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento di secondo grado, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l'incarico affidatogli, deve ritenersi per "facta concludentia" ed inequivocabilmente, l'intento dell'imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito, e quindi, in sostanza, di revocare il mandato all'altro difensore.

Commentario1

  • 1La nomina fiduciaria nel giudizio penaleAccesso limitato
    Saverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/1998, n. 9478
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9478
Data del deposito : 9 luglio 1998

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