Sentenza 9 luglio 1998
Massime • 1
Nel caso in cui, l'imputato, senza revocare espressamente il precedente difensore, nomini durante il giudizio d'appello altro difensore di fiducia, e solo di questi in concreto si avvalga, concentrando su di esso la propria scelta, a lui affidando la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento di secondo grado, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l'incarico affidatogli, deve ritenersi per "facta concludentia" ed inequivocabilmente, l'intento dell'imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito, e quindi, in sostanza, di revocare il mandato all'altro difensore.
Commentario • 1
- 1. La nomina fiduciaria nel giudizio penaleAccesso limitatoSaverio Zippo · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/1998, n. 9478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9478 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 9.7.98
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N. 1398
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Sandro Occhionero " N. 12964/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NE GI, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 27 gennaio I997
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
O S S E R V A
TR GI ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, in parziale riforma di quel la di primo grado, lo ha ritenuto colpevole del delitto di furto pluriaggravato, così modificata l'originaria Mutazione di ricettazione, e ridotto la pena - previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti - ad anni due di reclusione e L.I.000.000 di multa. Deduce in primo luogo il ricorrente violazione dell'art. 601 c.p.p. a ragione dell'omessa notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza dibattimentale d'appello ad uno dei difensori di fiducia.
La doglianza non ha base.
Nel caso in cui, come nella specie, l'imputato, senza revoca re espressamente il precedente difensore, nomini durante il giudizio d'appello altro difensore di fiducia, e solo di questi in concreto si avvalga, concentrando su di esso la propria scelta, a lui affidando la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento di secondo grado, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo persona le, diretto e autonomo abbia espletato l'incarico affidatogli, ciò dimostra, per 'facta concludentia' ed inequivocabilmente, l'intento dell'imputato stesso di affidare le attività defensionali al sola difensore che lo ha effettivamente assistito, e quindi, in sostanza, di revocare il mandato all'altro difensore.
Intento tanto più univoco ed evidente nel caso concreto, ove si consideri che, presente nell'udienza cui ò stata rinviata la discussione del gravame, nulla il TR ha eccepito, neppure tramite il difensore, in ordine alla omessa notificazione dell'avviso di detta udienza al precedente patrocinatore.
Non sussiste pertanto la denunciata violazione di legge. Lamenta in secondo luogo il ricorrente difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Assente l'iter logico seguito dal giudice del merito per pervenire alla pena inflitta: "andava, invece, individuata la pena base e sulla stessa evidenziato come aggravanti ed attenuanti andassero ad operare".
Assolutamente privo di spiegazione il diniego del giudizio di prevalenza delle att.gen.e del contenimento della pena, nonostante i ben precisi elementi favorevoli segnalati con l'appello, quali la mancanza di carichi pendenti, la non gravità dei precedenti penali, i criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art.I33 C.P.. Anche siffatte censure vanno disattese.
Nessuna valenza giuridica può riconoscersi alla prima:
una volta operato il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno contrario, non ha senso - evidentemente - parlare di "pena base", cui agganciare "aggravanti ed attenuanti".
Una particolare menzione merita invece l'altra doglianza. Non bisogna dimenticare, in proposito, che la sentenza forma un tutto organico, e che quindi non è indispensabile che le ragioni che il giudice ha addotto a sostegno della decisione facciano parte di un unico contesto: possono anche essere esposte in punti diversi, compresa la narrazione del fatto.
Orbene, dato che nell'esposizione del fatto l'impugnata sentenza si è ripetutamente soffermata sulle modalità di esecuzione della condotta criminosa( attuata "oltre che mediante violenza sulle cose - effrazione del capannone del deposito - facendo entrare dentro quest'ultimo almeno tre automezzi pesanti .... occorsi per il compendio asportato .... operazione che richiedeva quindi il concorso di almeno altrettante persone ), è di evidente necessità logica ritenere che il giudice di appello - nell'asserire che "le att.gen.possono essere concesse non tanto per la modestia del precedente specifico quanto per adeguare la, pena al fatto, dato che la doppia aggravante speciale comporterebbe una pena minima di tre anni, ma che ciò non toglie che in un regine di equivalenza delle att.e delle aggravanti pena adeguata possa ritenersi quella non minima di due anni di reclusione e un milione di multa" - intese in effetti far leva, quanto al trattamento sanzionatorio, giusto sulla gravità del fatto, desunto dalle cennate modalità di esecuzione dello stesso.
Da ciò deriva che la motivazione, sul punto, non è affatto carente, come denuncia il ricorrente;
ed è altresì conforme a legge, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella determinazione della pena basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'art.I33 c.p., che ritiene (anche implicitamente) prevalente sugli altri e atto a ispirarlo nella scelta della punizione da infliggere in concreto. Per le dette ragioni il ricorso deve essere rigettato. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 luglio I998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998