Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10479 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
O L L O B 2 I 8 D 0 1 p - A 6 9 /0 1 2 T PUBBLICA ITALIANA S L 1:0475 E E O D P 2 M IN NOME DEL POPOL ITAL NO 4 I 6 . R A . P D . CORTE SUAR CASSAZIONE D E Oggetto T N E Espropriazione presso terzi: S 2 SEZIONE TERZA CIVILE E 2 intervento;
opposizione agli atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11052/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron. 23031 Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Rep. 3548 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 01/06/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI SESTILI, difesa dall'avvocato ANTONIO CAMINITI, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delega in atti;
UFFICIO COPIE www.. Richieste copia studio ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 contro per diritti L. || 01 AGO 2001... DI ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE GOLAMETTO 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DE 313000 MARTINO, che 10 difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato GIUSEPPE FANFANI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente - - 1230 nonchè
contro
DE345133 GRILLO LL;
- intimato avversO la sentenza n. 1324/98 del Pretore di MILANO, Sezione Civile, emessa il 09/02/98 e depositata il 16/04/98 (R.G. 4763/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/06/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI (per delega Avv. A. CAMINITI); udito l'Avvocato Giuseppe FANFANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. IT VE, dichiarandosi creditrice di Mar- cello LO della somma di oltre lire 500 milioni, ha proposto intervento nella procedura esecutiva già pro- mossa da RO OC contro il proprio debitore da- vanti al pretore di Milano con le forme del pignoramen- to presso terzi ed ha chiesto di partecipare alla di- stribuzione della somma di cui il terzo si era dichia rato debitore.
2. L'opposizione è stata rigettata con sentenza del 16 aprile 1998. 2 3. Per la cassazione di questa sentenza IT Ver- delli ha proposto ricorso Resiste con controricorso IE OC. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso non è ammissibile come eccepito dal controricorrente.
2. Dalla lettura degli atti di causa, consentita in ragione della questione sollevata con l'eccezione di inammissibilità, si ricava che la sentenza impugnata, emessa il 16 aprile 1998 è stata impugnata con il ri- corso, notificato il 20 maggio 1999. La proposizione del ricorso è avvenuta, quindi, ol- il termine annuale di decadenza indicato dall'art. tre 327 cod. proc. civ., il quale decorre "dalla pubblica- zione della sentenza" come specifica la norma.
3.1. E' appena il caso di ricordare che la sospen- sione dei termini processuali in periodo feriale indi- cata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non procedimenti di opposizione si applica ai all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposi- zione di terzo all'esecuzione, come questa Corte ha ri- petutamente affermato: sent. 26 novembre 1996 n. 8490 e :- 12 novembre 1997, n. 11166, tra le altre.
3.2. La critica, che il difensore della ricorrente ha rivolto a questa interpretazione, sostenendo che la sospensione dei termini in periodo feriale deve essere applicata all'opposizione agli atti esecutivi, non può essere condivisa. Infatti, nei procedimenti di opposizione all'esecu- zione sono comprese anche le cause di opposizione agli atti esecutivi, le quali appartengono alla categoria "delle opposizioni", secondo la denominazione adottata dalla intestazione del titolo quinto del libro terzo del codice di procedura.
4. Le spese di questo giudizio, in favore della parte costituita, sono poste a carico della ricorrente in base alla regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la ricorrente al rimborso delle spese di questo Lire 24.2.0.00. giudizio, che liquida in lire oltre onorari liquidati in lire 5 milioni, in favore di IE Focar- di. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 1° giugno 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. by of seway Il Presidente776 IL CANCELLERE 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 1 A60. 2001 oggi, li CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 109T 250.000 456T. TOT.