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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27111 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AN PA, nato in [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Laura Franci, di fiducia 2. ND OU, nato in [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Ninfa Renzini, di fiducia avverso la sentenza n. 3960/21 in data 08/02/2022 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; Penale Sent. Sez. 2 Num. 27111 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 09/05/2023 letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale in data 02/05/2023 nell'interesse di PA AN nonché la memoria difensiva in data 08/05/2023 nell'interesse di ND OU;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 08/02/2022, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Siena in data 01/04/2021 con la quale ND OU veniva dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi A (artt. 110, 628, primo, secondo e terzo comma, n. 1 cod. pen.) e B (artt. 110, 582, 585, primo comma, in relazione all'art. 576, primo comma n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.) e condannato alla complessiva pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, con le pene accessorie di legge;
nel medesimo contesto, AN PA veniva dichiarato responsabile in relazione al capo A (riqualificato a norma dell'art. 379 cod. pen.) e condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di AN PA e di ND OU, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di AN PA. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione della condotta quale favoreggiamento reale. Non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia fornito al rapinatore un fattivo contributo nell'assicurarsi il profitto dell'atto predatorio. La norma dell'art. 379 cod. pen. prevede che l'attività del favoreggiatore sia espressamente ed esclusivamente diretta ad assicurare al favorito, rendendo stabile quanto da lui acquisito alla propria sfera patrimoniale, il prezzo, il prodotto, il profitto del reato presupposto, e non anche genericamente quanto di pertinenza dello stesso. Secondo motivo: mancanza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di favoreggiamento reale con travisamento della prova;
errata valutazione 2 del corredo probatorio con particolare riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche. La Corte territoriale, nell'affermare che il quadro probatorio risulta preciso, univoco e coerente nonché privo di elementi di segno contrario, omette di riferire e soprattutto di superare le logiche censure proposte nell'interesse del ricorrente in sede di gravame. Dalle intercettazioni telefoniche (richiamate genericamente dal giudice di secondo grado) si evince come lo ND avesse in costanza dell'accadimento dell'episodio delittuoso, legami significativi con soggetti diversi dal AN che abitavano nello stesso complesso residenziale, i quali avrebbero potuto coadiuvarlo nelle operazioni di occultamento del corpo del reato e/o degli altri oggetti ad esso pertinenti. La Corte d'appello non fornisce logica spiegazione del perché, come contestato in sede di gravame, se l'intento dello ND fosse stato quello di recuperare il provento del reato, lo stesso avrebbe dovuto urlare in strada per diversi minuti, restando sotto il complesso abitativo ove dimorava il AN (e tanti altri cittadini stranieri) per almeno un'ora, rischiando di essere notato dal vicinato e dai passanti, anziché ad esempio suonare il campanello o telefonare all'amico, circostanza esclusa dall'assenza di conversazioni telefoniche nella notte tra i due, così come emergente dai tabulati telefonici acquisiti e da quanto riferito dagli operanti. 4. Ricorso di ND OU. Primo motivo: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con conseguente violazione dell'art. 294 cod. proc. pen. in relazione alla mancata sottoposizione dell'imputato ad interrogatorio di garanzia in seguito all'applicazione della misura cautelare nonché per violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e per la mancanza della conoscenza effettiva del procedimento in capo all'imputato. Quest'ultimo era stato erroneamente dichiarato latitante, conseguentemente non era a conoscenza del procedimento a proprio carico in quanto tutte le comunicazioni venivano effettuate al difensore ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Lo stesso avrebbe meritato le medesime in presenza di fatto di modesto allarme sociale. Terzo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante della recidiva. La Corte territoriale ha omesso di tener conto che i precedenti penali dell'imputato fanno riferimento a condotte marginali ed ha rifiutato di compiere quella valutazione del caso concreto imposta dalla più recente giurisprudenza di legittimità. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ND OU è inammissibile;
quello di AN PA è pienamente fondato. 2. Partendo da quest'ultimo si osserva come su nessuno dei due motivi oggetto di ricorso, validamente proposti dalla difesa dell'imputato in sede di gravame ed astrattamente idonei ad incidere sulla valutazione della reiudicanda, vi sia stata pronuncia, nemmeno in modo implicito da parte della Corte territoriale: l'omissione, integrante la c.d. "mancanza grafica della motivazione", implica vizio di legittimità censurabile ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ed impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio (cfr., in fattispecie similare, Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01). 3. A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento alla posizione di ND OU. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Va premesso che l'imputato da un lato non chiarisce perché la dichiarazione di latitanza sarebbe erronea, dall'altro, riconosce che l'imputato ha appreso del processo prima della sua conclusione, avendovi partecipato dopo la sua cattura. Con riferimento poi al mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia, va evidenziato come per costante giurisprudenza, evocata anche dalla Corte territoriale, nell'ipotesi in cui la misura cautelare, disposta in fase di indagini preliminari, sia eseguita - come nella fattispecie - nel corso del dibattimento nei confronti di soggetto latitante, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela (Sez. 6, n. 3470 del 03/11/2020, dep. 2021, Naffeti Khaireddine, Rv. 280591 - 01). 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato ampiamente giustificato in ragione della mancata esistenza di elemento positivi valorizzabili in tal senso. Anche qui la Corte territoriale si è adeguata al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). 3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La recidiva è stata ritenuta ed applicata riconoscendosi come, sulla base delle risultanze del certificato penale in atti, i fatti per cui si procede esprimono "la medesima capacità delinquenziale di cui il predetto imputato era portatore". In presenza di una motivazione ampiamente giustificata il ricorrente si limita a contestare apoditticamente il decisum, senza specificare i precedenti rispetto ai quali "i fatti per cui si procede" non esprimerebbero "la medesima capacità delinquenziale". 4. Alla pronuncia consegue: -la condanna di ND OU, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
-il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio nei confronti di AN PA.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN PA (CUIO2LZA2T) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di ND OU (CUO3HOYFZ), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/05/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; Penale Sent. Sez. 2 Num. 27111 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 09/05/2023 letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale in data 02/05/2023 nell'interesse di PA AN nonché la memoria difensiva in data 08/05/2023 nell'interesse di ND OU;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 08/02/2022, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Siena in data 01/04/2021 con la quale ND OU veniva dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi A (artt. 110, 628, primo, secondo e terzo comma, n. 1 cod. pen.) e B (artt. 110, 582, 585, primo comma, in relazione all'art. 576, primo comma n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.) e condannato alla complessiva pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, con le pene accessorie di legge;
nel medesimo contesto, AN PA veniva dichiarato responsabile in relazione al capo A (riqualificato a norma dell'art. 379 cod. pen.) e condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di AN PA e di ND OU, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di AN PA. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione della condotta quale favoreggiamento reale. Non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia fornito al rapinatore un fattivo contributo nell'assicurarsi il profitto dell'atto predatorio. La norma dell'art. 379 cod. pen. prevede che l'attività del favoreggiatore sia espressamente ed esclusivamente diretta ad assicurare al favorito, rendendo stabile quanto da lui acquisito alla propria sfera patrimoniale, il prezzo, il prodotto, il profitto del reato presupposto, e non anche genericamente quanto di pertinenza dello stesso. Secondo motivo: mancanza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di favoreggiamento reale con travisamento della prova;
errata valutazione 2 del corredo probatorio con particolare riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche. La Corte territoriale, nell'affermare che il quadro probatorio risulta preciso, univoco e coerente nonché privo di elementi di segno contrario, omette di riferire e soprattutto di superare le logiche censure proposte nell'interesse del ricorrente in sede di gravame. Dalle intercettazioni telefoniche (richiamate genericamente dal giudice di secondo grado) si evince come lo ND avesse in costanza dell'accadimento dell'episodio delittuoso, legami significativi con soggetti diversi dal AN che abitavano nello stesso complesso residenziale, i quali avrebbero potuto coadiuvarlo nelle operazioni di occultamento del corpo del reato e/o degli altri oggetti ad esso pertinenti. La Corte d'appello non fornisce logica spiegazione del perché, come contestato in sede di gravame, se l'intento dello ND fosse stato quello di recuperare il provento del reato, lo stesso avrebbe dovuto urlare in strada per diversi minuti, restando sotto il complesso abitativo ove dimorava il AN (e tanti altri cittadini stranieri) per almeno un'ora, rischiando di essere notato dal vicinato e dai passanti, anziché ad esempio suonare il campanello o telefonare all'amico, circostanza esclusa dall'assenza di conversazioni telefoniche nella notte tra i due, così come emergente dai tabulati telefonici acquisiti e da quanto riferito dagli operanti. 4. Ricorso di ND OU. Primo motivo: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con conseguente violazione dell'art. 294 cod. proc. pen. in relazione alla mancata sottoposizione dell'imputato ad interrogatorio di garanzia in seguito all'applicazione della misura cautelare nonché per violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e per la mancanza della conoscenza effettiva del procedimento in capo all'imputato. Quest'ultimo era stato erroneamente dichiarato latitante, conseguentemente non era a conoscenza del procedimento a proprio carico in quanto tutte le comunicazioni venivano effettuate al difensore ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Lo stesso avrebbe meritato le medesime in presenza di fatto di modesto allarme sociale. Terzo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante della recidiva. La Corte territoriale ha omesso di tener conto che i precedenti penali dell'imputato fanno riferimento a condotte marginali ed ha rifiutato di compiere quella valutazione del caso concreto imposta dalla più recente giurisprudenza di legittimità. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ND OU è inammissibile;
quello di AN PA è pienamente fondato. 2. Partendo da quest'ultimo si osserva come su nessuno dei due motivi oggetto di ricorso, validamente proposti dalla difesa dell'imputato in sede di gravame ed astrattamente idonei ad incidere sulla valutazione della reiudicanda, vi sia stata pronuncia, nemmeno in modo implicito da parte della Corte territoriale: l'omissione, integrante la c.d. "mancanza grafica della motivazione", implica vizio di legittimità censurabile ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ed impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio (cfr., in fattispecie similare, Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01). 3. A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento alla posizione di ND OU. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Va premesso che l'imputato da un lato non chiarisce perché la dichiarazione di latitanza sarebbe erronea, dall'altro, riconosce che l'imputato ha appreso del processo prima della sua conclusione, avendovi partecipato dopo la sua cattura. Con riferimento poi al mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia, va evidenziato come per costante giurisprudenza, evocata anche dalla Corte territoriale, nell'ipotesi in cui la misura cautelare, disposta in fase di indagini preliminari, sia eseguita - come nella fattispecie - nel corso del dibattimento nei confronti di soggetto latitante, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela (Sez. 6, n. 3470 del 03/11/2020, dep. 2021, Naffeti Khaireddine, Rv. 280591 - 01). 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato ampiamente giustificato in ragione della mancata esistenza di elemento positivi valorizzabili in tal senso. Anche qui la Corte territoriale si è adeguata al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). 3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La recidiva è stata ritenuta ed applicata riconoscendosi come, sulla base delle risultanze del certificato penale in atti, i fatti per cui si procede esprimono "la medesima capacità delinquenziale di cui il predetto imputato era portatore". In presenza di una motivazione ampiamente giustificata il ricorrente si limita a contestare apoditticamente il decisum, senza specificare i precedenti rispetto ai quali "i fatti per cui si procede" non esprimerebbero "la medesima capacità delinquenziale". 4. Alla pronuncia consegue: -la condanna di ND OU, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
-il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio nei confronti di AN PA.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN PA (CUIO2LZA2T) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di ND OU (CUO3HOYFZ), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/05/2023.