Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di archiviazione, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 408, comma 3, cod proc. pen., secondo la quale nell'avviso della richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione da notificare alla persona offesa va precisato che entro dieci giorni, si può prendere visione degli atti e proporre opposizione, non da luogo a nullità in quanto essa incide solamente sulle modalità dell'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento di archiviazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2002, n. 16923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16923 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 21/02/2002
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - ORDINANZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 454
Dott. ILARIO SALVATORE MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 659/2001
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NO UI, nato l'[...] a [...]., avverso il decreto di archiviazione del procedimento penale n.2120/2000 R.G.N.R. a carico di
1. DI LF
2. IL EP, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Nocera 27 novembre 2000, con il quale è stata inoltre dichiarata inammissibile l'opposizione all'archiviazione.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Letta la requisitoria del P.G. il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso il decreto di archiviazione del procedimento penale n. 2120/2000 R.G.N.R. a carico di LF PA e EP IL - emesso dal G.I.P. del Tribunale di Nocera 27 novembre 2000, con il quale è stata inoltre dichiarata inammissibile l'opposizione all'archiviazione - ha proposto ricorso per cassazione UI NO, parte offesa opponente, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Nullità del decreto per violazione degli artt. 127 n. 1, 409 n.3 e 125 n. 3 c.p.p., perché il G.I.P. non ha tenuto conto che l'avviso ex art. 408 n. 3 c.p.p. non conteneva la precisazione che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari;
2. Omessa o carente motivazione perché il G.I.P. si è limitato a considerare il disposto dei precedenti decreti di archiviazione senza valutare non solo che l'episodio denunciato faceva riferimento a fatti diversi avvenuti in tempi diversi, ma che la fattispecie dell'art. 388 c.p. emergeva de plano dalle carte processuali e non abbisognava di ulteriori indagini da parte del P.M.. L'impugnazione è inammissibile.
Col primo motivo di ricorso il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità, già rigettata col decreto di archiviazione. In realtà, la violazione della disposizione dell'art. 408 cc. 2 e 3 c.p.p. - secondo la quale della richiesta del P.M. di archiviazione della notitia criminis infondata dev'essere notificato avviso alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione, con la precisazione che entro dieci giorni può prendere visione degli atti e proporre opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari - da luogo a nullità, di carattere generale ma non assoluto (v. art. 180 c.p.p), solo nella misura in cui contrasta con l'art. 178 lett. c) c.p.p., solo, cioè, in quanto pregiudica l'intervento nel procedimento di archiviazione della persona offesa dal reato. Questo si verifica nel caso di omesso avviso della richiesta di archiviazione, di cui al secondo comma (Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 1999 n. 611, ric. P.O. in proc. Zanellato;
Sez. 3^, 31 luglio 1998 n. 1776, ric. Tesei;
Sez. 3^, 18 dicembre 1997 n. 3518, ric. Luchi e altro), non già nel caso in cui nell'avviso manchi la precisazione prevista dal terzo comma dell'art. 408 c.p.p., che non ha lo stesso effetto condizionante perché riguarda solo le modalità dell'intervento. Sempre che il provvedimento di archiviazione non sia adottato prima della scadenza del termine di dieci giorni assegnato alla parte offesa per proporre l'opposizione (Cass., Sez. 6^, 25 novembre 1998 n. 3394, ric. P.O. in proc. Doglioni), perché allora si torna a incidere sull'intervento in giudizio della parte offesa. Anche se l'omessa precisazione voluta dall'art. 408 c. 3 c.p.p. costituisse nullità, sarebbe in ogni caso soggetta alle sanatorie generali previste dall'art. 183 c.p.p. e, in particolare, a quella indicata alla lett. b), che si verifica allorché - com'è accaduto nella specie - la parte offesa proponga ugualmente entro dieci giorni dall'avviso la propria opposizione all'archiviazione. Per tutte queste ragioni il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Alla medesima conclusione si riguardo al secondo motivo. Infatti, per orientamento giurisprudenziale costante il decreto di archiviazione è impugnabile mediante ricorso per cassazione solo per carenza di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 c.p.p., in quanto l'arbitraria o illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti se non maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dal sesto comma dell'art. 409, ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606, lett. c) c.p.p. (Cass., Sez. U., 15 marzo 1996 n. 2, ric. p.c. in proc. Testa e altri;
Sez. 5^, 15 novembre 1999 n. 5052, ric. Andreucci).
Nella specie il decreto di archiviazione è sufficientemente motivato sia in ordine alla mancata indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova;
sia con riferimento ai precedenti decreti di archiviazione già intervenuti. Nè il giudizio di legittimità può estendersi oltre la verifica della rispondenza in fatto della motivazione indicata, per cui il motivo di ricorso risulta anch'esso inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002