Sentenza 18 maggio 2018
Massime • 1
È legittimo l'appello incidentale proposto dalla parte civile contro il capo della sentenza di condanna relativo alle spese processuali sostenute nel primo grado di giudizio dalla stessa parte civile, ancorché non oggetto di impugnazione principale, in quanto la parte della sentenza investita da tale appello è logicamente collegata ai capi ed ai punti relativi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, oggetto dell'impugnazione principale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2018, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2018 |
Testo completo
00094-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 1816/2018 ALDO CAVALLO -UP 18/05/2018 ANGELO MATTEO SOCCI R.G.N. 2874/2018 ALDO ACETO -Relatore - GIANNI FILIPPO REYNAUD ANTONELLA CIRIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo udito il difensore P.e. All Minichim deforAul Minichi Alfo ss & voce) Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' L'AVVOCATO DEPOSITA CONCLUSIONI E NOTA SPESE. 2874/2018 RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra AN RA ricorre per l'annullamento della sentenza del 18/02/2016 della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma di quella del 25/02/2015 del Tribunale di Nola, impugnata da lei e dalla parte civile, Comune di Ottaviano, ha rideterminato le spese sostenute nel primo grado da quest'ultima, confermando, nel resto, la condanna alla pena di cinque mesi di arresto e 25.000 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 44, lett. c), 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, commesso in Ottaviano in epoca antecedente all'8/07/2011. 1.1. Con unico motivo eccepisce l'inosservanza degli artt. 576 e 595 cod. proc. pen. deducendo: a) la mancanza di procura speciale ad impugnare da parte del difensore della parte civile;
b) l'inammissibilità dell'appello incidentale relativo alla condanna alle spese sostenute nel primo grado dalla parte civile non oggetto di impugnazione principale. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.In ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.Premesso che la ricorrente con impugna il capo della sentenza relativo alla affermazione della sua penale responsabilità, non conseguente irrevocabilità della sua condanna sul punto, osserva il Collegio che:
3.1.con provvedimento del 22/04/2015 il Sindaco del Comune di Ottaviano aveva espressamente conferito procura speciale all'avv. Antonio Palazzi per proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado;
3.2.quando l'imputato impugna la sentenza di condanna chiedendo l'assoluzione da tutti i reati, oggetto della devoluzione è anche il capo relativo alla condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte offesa (o danneggiata) che si è costituita parte civile per ottenere il risarcimento del danno derivante dagli stessi reati per i quali l'appellante principale invoca l'assoluzione (art. 574, comma 4, cod. proc. pen.) (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 26166 del 19/05/2016, Montermini, Rv. 267376, secondo cui è legittimo l'appello incidentale proposto dalla parte civile contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile, in quanto la parte della sentenza investita dell'appello incidentale risulta logicamente collegata ai capi ed ai punti relativi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, oggetto dell'impugnazione principale, dalla eventuale modifica dei quali, pertanto, la parte civile acquiescente ben potrebbe subire una diretta ed immediata influenza negativa;
nello stesso senso, Sez. 4, n. 17560 del 02/02/2010, Garbetti, Rv. 247322; Sez. 3, n. 10308 del 03/08/1999, Protti, Rv. 214271).
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00. Alla declaratoria consegue anche la condanna al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, Comune di Ottaviano, liquidate corne da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/05/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Aldo Aceto All Coule Aldo Acel DEPOSITATION C ELLS - 3 GEN 2019 IL CANCE ERE Luana M 2