Sentenza 7 febbraio 2003
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 04/02/2008 n° 2551Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2003, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
IN0 18 31/0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R. G. N. 6086/00 4247 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. Rep.562 - Consigliere Dott. Walter CELENTANO Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere Ud. 03/07/02 Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NN RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso l'avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
OR, elettivamente domiciliato in ROMA MUSCAS cheVIA PAVIA 28, presso l'avvocato RAFFAELE PORPORA, lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente 2002 avversO la sentenza n. 3730/99 della Corte d'Appello 1490 -1- di ROMA, depositata il 14/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato De Belvis che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato Porpora che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 21.11.1995 AL AS conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma la propria moglie NA RI CA, dalla quale era legalmente separato, chiedendone la condanna al pagamento della metà del valore del fabbricato che egli aveva costruito sul fondo di proprietà della medesima. Nella contumacia della convenuta il Tribunale condannava al pagamento della somma di £ la 104.800.000 con gli interessi legali dalla domanda. La CA proponeva impugnazione, deducendo la nullità della citazione introduttiva con la quale era stata invitata a costituirsi "entro i termini di legge" senza che fosse stato specificato che venti giorni prima tale termine scadeva dell'udienza di comparizione. costituiva, contestando Il AS si l'impugnazione e proponendo anche appello incidentale con cui chiedeva che venisse elevato l'importo dovuto. All'esito del giudizio la Corte d'Appello di Roma con sentenza dell'1-14.12.1999 dichiarava inammissibile l'appello principale in quanto era stata dedotta solo una nullità di carattere 3 processuale non rientrante fra le ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 C.P.C., senza che fosse stata prospettata alcuna censura di merito ed accoglieva l'appello incidentale riconoscendo la rivalutazione monetaria sul presupposto che trattavasi di debito di valore e condannando così la CA al pagamento della somma di £ 210.000.000, pari al doppio oltre agli dell'importo liquidato dal Tribunale, interessi dal 21.11.1995. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NA RI CA, deducendo un unico articolato motivo di censura. r controricorso, illustrato ancheResiste con con memoria, AL AS che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura, per insufficiente esposizione dei fatti di causa e per difetto di articolazione dei motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente sotto un triplice profilo. Quanto al primo, correlato alla nullità della procura per il suo contenuto identico a quello utilizzato per i giudizi di merito, è sufficiente 4 osservare che la specialità richiesta dall'art. 365 C.P.C. può ritenersi rispettata in considerazione della sua inerenza materiale al ricorso, a margine del quale è stata apposta. Né rileva che la procura sia priva di data allorchè, come nel caso in esame in cui sia stata rilasciata a margine e risulti anche dalla copia notificata, non si dimostri positivamente che sia stata conferita in bianco prima della publicazione della sentenza impugnata o per il compimento di un atto diverso da quello per il quale il difensore era stato autorizzato. Per quanto riguarda il secondo profilo dedotto sul rilievo di un'insufficiente esposizione del fatto, si Osserva invece che il ricorso risponde pienamente al principio di autosufficienza, contenendo i fatti che hanno dato origine alla controversia, le posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio e le decisioni adottate in sede di merito. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi infine relativamente al contenuto delle censure in quanto, sebbene formalmente articolate in un unico motivo, appaiono sufficientemente chiare, consentendo, come si vedrà, una loro valutazione giuridica. 5 Con l'unico articolato motivo di ricorso NA RI CA deduce in primo luogo la discrasia rilevabile fra la motivazione ed il dispositivo, essendosi affermato apoditticamente nella prima l'inammissibilità dell'appello principale e risultando dal secondo solo la pronuncia di rigetto. Lamenta poi che la Corte d'Appello abbia riconosciuto l'inammissibilità dell'appello pur in presenza dei dedotti vizi che rendevano nullo l'atto introduttivo e che avrebbero richiesto da parte sua tutte quella attività volte alla rinnovazione della citazione di primo grado. Sostiene altresì che erroneamente la Corte d'Appello non ha ritenuto inammissibile l'appello incidentale in quanto, essendo stato proposto tardivamente, avrebbe dovuto almeno seguire la sorte dell'appello principale dichiarato inammissibile ed infine che senza richiesta alcuna ha provveduto alla rivalutazione monetaria della somma liquidata dal Tribunale. Il ricorso, articolato sostanzialmente in quattro distinte censure, deve essere accolto, sia pure nei limiti che verranno qui di seguito precisati. Quanto alla prima, relativa alla "discrasia" 6 fra la motivazione ed il dispositivo, si osserva che essa meramente apparente, dovendo il dispositivo essere letto ed interpretato alla luce della motivazione della sentenza. E' pur vero infatti che l'appello principale della CA risulta in dispositivo rigettato mentre in motivazione viene dichiarato inammissibile per motivi di ordine processuale, ma è anche vero che trattasi sostanzialmente di un errore materiale che, seppure emendabile con la relativa proceduta espressamente prevista, ben può essere valutato da questa Corte al limitato fine di escludere la presenza di un vizio comportante la nullità della sentenza e comunque devoluto al suo sindacato. Infatti, nell'interpretazione della sentenza impugnata, certamente consentita a questa Corte per dedurne l'effettivo contenuto, non può non essere recuperata l'espressa dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale contenuta in motivazione con riferimento ad un vizio di carattere processuale, fatto peraltro oggetto in questa sede di specifica censura. Per quanto riguarda poi in particolare tale censura, con cui si sostiene che illegittimamente sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello 7 principale, la Corte d'Appello ha richiamato la giurisprudenza, ormai consolidata di questa Corte (Sez. Un. 12541/98), la quale ha affermato il - mentre nel principio in base al quale l'appello caso in cui abbia contenuto esclusivamente rescindente, vale a dire allorchè il riscontro del motivo di invalidità esaurisca l'oggetto della cognizione riservata al giudice di secondo grado in quanto si deducono vizi rientranti nelle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 C.P.C., la parte soccombente ha interesse a dedurre solamente anche 4 un semplice vizio di nullità del giudizio di primo grado dovendo la causa, in caso di accoglimento, essere rimessa al primo giudice perché si proceda nuovamente in presenza di una valida costituzione del contraddittorio nelle altre ipotesi invece, in cui cumula in sé il rescindente ed il rescissorio ed è diretto quindi alla rinnovazione del giudizio di merito, non può essere limitato nell'ambito dei soli vizi di ordine processuale in quanto, avendo carattere strumentale, non è idoneo ad assicurare la tutela sostanziale invocata, la quale è connessa non già alla mera rimozione della sentenza di primo grado ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in precedenza, 8 con la conseguente inammissibilità, in tal caso, dell'appello per difetto d'interesse. Non rientrando la dedotta nullità (art. 164 comma 1 C.P.C. con riferimento all'avvertimento di cui all'art. 163 n.7 C.P.C.) fra quelle previste dagli artt. 353 e 354 C.P.C. e non essendo stata dedotta alcuna censura di merito avanti alla Corte d'Appello cui è riservata la diretta cognizione, correttamente l'impugnata sentenza, in applicazione del richiamato principio che si condivide, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, con la conseguenza che la censura sul punto deve essere rigettata. Il ricorso deve invece essere accolto laddove censura la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità anche dell'appello incidentale. L'art. 343 comma 1 C.P.C., nella formulazione introdotta dall'art. 51 della Legge 353/90 ed applicabile "ratione temporis" al caso in esame, il quale prevede che l'appello incidentale può essere proposto a pena di decadenza con la comparsa di risposta all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 C.P.C., va necessariamente coordinato con l'art. 334 C.P.C.. Quest'ultimo, nel 9 consentire la proposizione delle impugnazioni incidentali tardive, considera tali quelle per le quali sia decorso all'atto della loro proposizione il termine anche per esse previsto dagli artt. 326 e 327 C.P.C.. Pertanto il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 343 C.P.C. non esclude la tardività dell'impugnazione incidentale allorchè siano e 327decorsi i termini previsti dagli artt. 326 C.P.C., sopra già richiamati. Nell'ipotesi in esame risulta dagli atti, la cui lettura è certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, che la sentenza è stata notificata a mezzo servizio postale il 4.2.1999 mentre l'impugnazione incidentale è stata proposta con la comparsa di risposta del 7.4.1999. Indipendentemente dal rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 343 C.P.C., essa deve ritenersi pertanto tardiva in quanto proposta oltre il termine breve di trenta giorni previsto con decorrenza dalla notificazione della sentenza. Trova quindi applicazione l'art. 334 comma 2 C.P.C., con la conseguenza che, cassata sul punto la sentenza impugnata e decidendosi nel merito ai 10 sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., l'appello incidentale deve essere dichiarato privo di efficacia. L'accoglimento della presente censura comporta l'assorbimento della successiva riguardante il contenuto della pronuncia nella parte in cui, in accoglimento di tale appello incidentale, aveva rivalutato l'importo liquidato dal Tribunale. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la totale compensazione delle spese del giudizio di appello e del presente.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa "in parte qua" la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., dichiara l'inefficacia dell'appello incidentale. Compensa le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione. Roma, 3.7.2002 Il Presidente Il Consigliere est. Мдо Мість Толибнами CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prim Divile Galleria CANCELLIERE Deposi Andrea Bianchi 27 FEB. 2003 ELLIERE