Sentenza 25 marzo 2014
Massime • 1
In tema di requisiti della sentenza, nel caso di impedimento del presidente, il componente più anziano del collegio che sia anche estensore del provvedimento può limitarsi ad apporre un'unica sottoscrizione non essendo richiesto che egli, a differenza di quanto previsto per il presidente del collegio, debba sottoscrivere l'atto due volte, una in qualità di estensore e l'altra come magistrato eccezionalmente esercente funzioni presidenziali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2014, n. 26341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26341 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 25/03/2014
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 836
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 52726/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA IU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/06/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Monza, sez. dist. di Desio, nei confronti di GA IU per violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, GA IU affidando il gravame ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 3.
Il ricorrente assume che mancherebbe nella sentenza la sottoscrizione del consigliere estensore, il quale, ai sensi dell'art. 546 cpv. cod. proc. pen., avrebbe vergato l'atto in veste di consigliere anziano al posto del presidente temporaneamente impedito, omettendo tuttavia di firmare proprio nella veste di consigliere estensore con la conseguenza che, nel caso di specie, la sentenza comunque avrebbe dovuto riportare, ex art. 546 c.p.p., comma 2, due firme, benché le stesse fossero riferibili alla medesima persona.
Secondo il rilievo del ricorrente l'unico caso infatti in cui la sentenza può esibire una sola sottoscrizione sarebbe quello contemplato dall'ultima alinea dell'art. 546 c.p.p., comma 2, ossia quando l'impedimento investa il componente estensore, abilitando così a sottoscrivere il "solo" presidente, e da ciò deducendosi che quando il legislatore intende che sia sufficiente una sola sottoscrizione lo ha espressamente enunciato;
diversamente bisogna attenersi al dettato dell'art. 546 cpv. cod. proc. pen. che prevede appunto due sottoscrizioni anche nel caso, come quello di specie, in cui la figura del consigliere estensore e quella di consigliere anziano vicario del presidente coincidano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Va innanzitutto rilevato che in calce alla sentenza impugnata è espressamente attestato che la sottoscrizione è stata apposta dal consigliere estensore "anche quale Consigliere anziano ex art. 546 cpv. cod. proc. pen., in ragione del temporaneo impedimento del
Presidente alla scadenza del termine per il deposito della motivazione".
La disposizione nel ricorso invocata, di cui all'art. 546 c.p.p., comma 2, non prevede affatto una doppia (inutile sottoscrizione del componente anziano del collegio che sia anche estensore del provvedimento) bensì che sia fatta menzione dell'impedimento del presidente, conseguendo da ciò che, in sua sostituzione, la sottoscrizione debba essere apposta dal componente anziano ed anche dal componente estensore, qualora non vi sia coincidenza tra l'uno e l'altro componente del collegio, bastando la firma del "solo" presidente quando impedito o impossibilitato sia il componente estensore, indipendentemente dall'anzianità.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che solo la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide peraltro ne' sul giudizio ne' sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza- documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012,dep. 29/03/2013, R,D., Rv. 254671). Il caso di specie è invece completamente diverso perché l'impedimento del presidente del collegio è stato puntualmente attestato ed il componente anziano era anche estensore del provvedimento sicché, in siffatto caso, non è richiesta una duplice sottoscrizione, così come una doppia sottoscrizione non è richiesta, e di ciò non si è mai dubitato, nell'ipotesi in cui il presidente del collegio sia, al tempo stesso, estensore del provvedimento.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014