Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
È apparente la motivazione con la quale il giudice per giustificare il diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, consideri esaustivo il riferimento alla gravità del reato - nella specie, peraltro, di natura contravvenzionale (guida in stato di ebbrezza) - e ometta di indicare i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo ai benefici richiesti, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, costituente un elemento di indubbia valenza positiva, che esige, nell'ambito della fattispecie sottoposta al vaglio giudiziale nei suoi profili soggettivi e oggettivi, l'individuazione di uno o più elementi di segno contrario idonei a neutralizzarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2012, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 27/11/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1725
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 38033/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL CO N. IL 25/11/1981;
avverso la sentenza n. 7570/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 22/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente alla omessa connessione dei benefici.
udito il difensore avv. Armellini Paola che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna, a seguito di opposizione a decreto penale, condannava LÒ CE alla pena di giorni 5 di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno, per il reato di guida in stato di ebbrezza;
il primo giudice, in particolare, non concedeva le attenuanti generiche osservando che l'imputato, pur potendo beneficiare del trattamento sanzionatorio minimo di legge, non aveva fatto tesoro della clemenza riservatagli "opponendo senza motivi il decreto penale". Proponeva rituale impugnazione il LÒ, limitando le censure al trattamento sanzionatorio, dolendosi dell'entità della pena, asseritamente eccessiva per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e sollecitando la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata decisione e, per la parte che in questa sede rileva, dava conto del suo convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) il LÒ non appariva meritevole delle attenuanti generiche - che avrebbero potuto incidere esclusivamente sulla pena pecuniaria, essendo stata quella detentiva determinata nel minimo di legge insuscettibile quindi di ulteriore diminuzione - avuto riguardo alla mancanza di segni di resipiscenza, desumibile anche dalla condotta processuale, pur a fronte di un fatto assai grave per l'elevato tasso alcolemico e per essersi messo il LÒ alla guida di un'auto in tale stato, così ponendo in essere una situazione potenzialmente pericolosa;
b) dette considerazioni, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, inducevano a formulare una prognosi non positiva e quindi a negare anche gli invocati doppi benefici di legge. Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando vizio di motivazione in ordine al diniego dei benefici di legge, osservando che la Corte territoriale, nel ritenere evidentemente di poter trarre elementi negativi dall'opposizione al decreto penale, sarebbe incorsa in errore, avendo l'imputato legittimamente esercitato un suo diritto;
2) in presenza dello stato di incensuratezza dell'imputato, la Corte d'Appello avrebbe dovuto motivare in maniera maggiormente adeguata ed approfondita la mancata concessione dei benefici richiesti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
La Corte distrettuale, invero, non ha indicato concreti elementi di valutazione sui quali poter basare, logicamente e motivatamente, un negativo giudizio prognostico ostativo ai benefici richiesti: non può infatti ritenersi esaustivo, ai fini che qui rilevano, il solo riferimento alla ritenuta gravità del reato - comunque pur sempre contravvenzionale - in relazione al quale è stata peraltro ritenuta congrua, già dal primo giudice, la pena detentiva nel minimo legale di cinque giorni di arresto. A ciò aggiungasi che lo stato di incensuratezza del LÒ, di cui la stessa Corte ha dato atto, richiedeva una motivazione ancor più approfondita e connotata da stringente logicità trattandosi di elemento positivo di significativa valenza, così come più volte precisato da questa Corte: "È solo apparente la motivazione con la quale, per giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena, si afferma che non sussistono elementi che inducono a formulare una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 164 c.p., comma 1, essendo sotto tale profilo insufficiente l'incensuratezza dell'imputato. A fronte di un elemento di indubbia valenza positiva qual'è quello dell'assenza di precedenti penali, infatti, il giudice deve, per correttamente pervenire al diniego del beneficio, individuare nella fattispecie sottoposta al suo esame (riguardata nei profili oggettivi e soggettivi) uno o più elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo" (in termini, "ex plurimis", Sez. 5, n. 10494 del 22/10/1997 Ud. - dep. 20/11/1997 - Rv. 209024; conf. Sez. 1, n, 9693 del 18/06/1992 Ud. - dep. 08/10/1992 - Rv. 191875). Conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame in ordine alla richiesta dell'imputato di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Resta ovviamente coperta da giudicato la statuizione concernente l'affermazione di colpevolezza - peraltro non impugnata nemmeno con l'appello - con conseguente irrilevanza della decorrenza del termine di prescrizione successivamente alla presente sentenza;
ai sensi dell'art. 624 va pertanto dichiarata l'irrevocabilità di detta statuizione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla questione concernente i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame sul punto. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità
penale.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2013