Sentenza 20 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2001, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
7 ) 8 , 7 4 1 8 9 EPUBBLICA ITALIANA o a z 6 e r m 1 e g 9 g t r L . A ( A S S T R A A L T I A G N O D A , O O L L B IN NOMI EL RIOLO5 8 4 0 0.1 E S N E T E D A L L ' I M P O T S A ་ D N DECASSAZIONE E SUI L I Oggetto Separazione fer- E R T O S E G I R SEZIONE PRIMA CIVILE sonale dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REALE Presidente R.G.N. 18758/99 Dott. Pasquale Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere BONOMO Rel. Consigliere 12631 Cron. Dott. Massimo Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Ud. 12/02/01 SPAGNA MUSSO - ConsigliereDott. Bruno ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUSSO RAFFAELE, 477/B, presso l'avvocato ROBERTO GAVA, AURELIA rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SOMMA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DIFIORE LAURA, APPELLO DI NAPOLI;
intimati avversO la sentenza n. 1915/99 della Corte d'Appello 2001 di NAPOLI, depositata il 30/07/99; 384 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gava, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26 novembre 1988 AE SS chiedeva al Tribunale di Napoli che fosse pronunziata la separazione personale tra lui e sua moglie LA RE deducendo che si erano sposati nel 1986, che dall'unione era nata una figlia e che ben presto la convivenza era divenuta impossibile a causa del com- portamento della moglie. Con separato ricorso del 2 dicembre 1988 la RE chiedeva a sua volta la separazione personale, doman- dando che fosse addebitata al marito. Questi costi- tuendosi spiegava domanda riconvenzionale per l'adde- bito della separazione alla moglie. I due giudizi erano riuniti e trasmessi al Tribu- nale di Torre Annunziata in applicazione della legge n. 126/92. Con sentenza depositata il 28 luglio 1998, quel Tribunale pronunziava la separazione personale dei coniugi, respingendo entrambe le domande d'addebi- 2 to affidava la figlia minore alla madre, regolando il diritto di visita del padre e ponendo a carico di que- sto un assegno mensile di lire 650.000 (annualmente rivalutabile dal 1°.1.1999), a titolo di concorso al mantenimento della figlia, con compensazione delle spese di giudizio. - 30 luglio 1999, la Corte Con sentenza dell'8 d'appello di Napoli, pronunziando sull'appello princi- pale della RE e su quello incidentale del SS: dichiarava che la separazione era addebitabile al Rus- - aumentava a lire 700.000 mensili, rivalutabili so;
annualmente, l'assegno per il mantenimento della mino- re, ordinandone il pagamento diretto da parte del Mi- disponeva che il SS rimbor-nistero del Tesoro;
- sasse alla moglie le spese mediche anticipate per la figlia minore, liquidate in lire 2.095.000, e parteci- passe in futuro a pagare la metà delle spese mediche 13 che si sarebbero rese necessarie od opportune, delle quali avrebbe dovuto essere avvisato con anticipo di almeno sette giorni (salvi i casi di documentata ur- - condannava il SS alla rifusione delle genza); spese dei due gradi di giudizio. Avverso la sentenza d'appello il SS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 70, 71, 72, 101, 102 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 della leg- ge n. 898 del 1970, come modificati dall'art. 23 della legge n. 74 del 1987. L'atto di appello proposto dalla RE, né tanto meno l'appello incidentale, erano stati notificati al pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annun- ziata, il quale era litisconsorte necessario ed aveva un autonomo potere di impugnativa della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 4 e 5 citati, ri- guardanti il divorzio, ma applicabili, ai sensi del- l'art. 23, comma 1, della legge n. 74 del 1987, anche alla separazione (cfr. Cass. n. 10803 del 29.10.1998). La Corte d'appello non aveva provveduto ad inte- grare il contraddittorio nei confronti del detto pub- blico ministero. Il motivo non è fondato. Il presente giudizio è circoscritto alla questione dell'addebito della separazione, che forma oggetto del secondo motivo di ricorso, non essendo stata impugnata la parte della sentenza della Corte d'appello relativa alla determinazione dell'assegno per il mantenimento della figlia. L'esigenza di notificare al pubblico ministero quo il ricorso per cassazione presso il giudice a sussiste solo nelle ipotesi in cui si tratti di causa che egli abbia promosso о avrebbe potuto promuo- vere e, quindi, quando il P.M. sia titolare di un autonomo diritto di impugnazione (Cass. 22 aprile 1994 n. 3841). Per i procedimenti di separazione dei coniugi, de- ve escludersi la necessità di integrare il contraddit- torio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice "a quo", atteso che in detti procedimenti le funzioni del p.m. non comprendono, ai sensi dell'art. 72, comma 3, c.p.c., il potere d'impugnazio- ne, che riguarda le sentenze relative a cause matrimo- niali, salvo quelle di separazione personale (Cass. 4 dicembre 1985 n. 6063; Cass. 27 gennaio 1995 n. 1012). Quanto al richiamo effettuato dal ricorrente all'art. 23, comma 1, della legge n. 74 del 1987, va rilevato che nel procedimento di divorzio fra coniu- gi con figli minori o incapaci, a norma degli artt. 4 e 5 legge n. 898 del 1970 (come novellati dalla leg- ge n. 74 del 1987), il Pubblico ministero è liti- necessario in concorrenza con le parti sconsorte private ed è titolare di un autonomo potere di impu- gnazione in relazione agli interessi dei suddetti figli, ma che tali interessi non formano oggetto del presente giudizio, ormai limitato alla questione del- l'addebito della separazione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte d'appello non aveva considerato che tutti i testi dell'appellante facevano affermazioni de rela- to ex parte, che non avevano valore probatorio, ed aveva sottovalutato l'omesso adempimento da parte del- la RE, per cinque anni, dell'obbligo di consentire al marito di vedere la figlia. La Corte d'appello ave- va, inoltre, interpretato talvolta i fatti in maniera distorta (v. testimonianza Amodio) ed altre volte ave- va trascurato l'esame di alcuni fatti (v. testimonian- za di IG AE che conferma di avere incon- trato, due o tre giorni dopo la nascita della bambina in ospedale, il SS il quale l'aveva invitato a ve- derla nel nido%;B tale testimonianza smentisce il luogo 1 comune che il SS non avrebbe visitato la moglie e la figlia in ospedale). Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenu- te più idonee a sorreggere la motivazione, involgono 6 apprezzamenti di fatto riservati al giudice di meri- to, il quale è libero di attingere il proprio convin- cimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione de- gli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considera- vista dei ti, ma solo la sua congruenza dal punto di principi di diritto che regolano la prova (Cass. 3 marzo 2000 n. 2404). Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe interpretato in maniera distorta la testimo- nianza Amodio, ma non indica né il contenuto della te- stimonianza né gli elementi su cui si fonda la sua af- fermazione, sicché la censura risulta inammissibile. M Deve, poi, osservarsi che il giudice d'appello ha effettuato un'ampia disamina delle risultante proces- suali ed è pervenuto alla conclusione che la responsa- bilità della separazione fosse da addebitare al SS, quale autore degli atti contrari ai doveri di coniuge che avevano determinato la crisi coniugale, senza che fosse emerso alcun contributo causale da parte della moglie, il cui unico comportamento lesivo dei doveri 7 che nascono dal matrimonio (il finale allontanamento dall'abitazione coniugale) era risultato essere il prodotto della crisi determinata dal comportamento in precedenza per lungo tempo tenuto dal marito e non certo la causa di essa. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia considerato come veritiera una testimonianza de relato ex parte del teste Caputo, la quale aveva detto che la RE le aveva riferito che la famiglia del SS le aveva sconsigliato di andare da un ginecologo, ma di farsi assistere nella gravidanza da una "praticona". Rileva però il Collegio che tale circostanza non ha valore decisivo, poiché la Corte d'appello, pur avendo riferito il suddetto comportamento alla suocera della RE ed aver osservato che la gravidanza si era chiusa con un aborto che aveva lasciato la RE molto 13 triste, ha poi precisato che non rilevava la difficol- tà di rapporti tra nuora e suocera, bensì l'atteggia- mento assunto dal SS, esaminando quindi una serie di circostanze riferibili a quest'ultimo. In partico- lare, il SS: nonostante che disponesse di red- diti di lavoro, aveva sottoposto la moglie ad alcune angherie privando di conforts l'abitazione coniugale, quali il telefono, la televisione nonché, nei primi mesi invernali dell'inizio del 1988, quando la RE 8 aveva iniziato la sua seconda gravidanza, il riscalda- mento;
- aveva ostentato disinteresse per la seconda gravidanza della moglie, rimanendo sostanzialmente as- sente durante il periodo di otto giorni di ricovero della moglie in ospedale;
non si era fatto vedere al momento della dimissione dall'ospedale della mo- glie, che dovette essere riaccompagnata a casa dal ma- rito di un'altra signora degente nello stesso ospeda- le;
aveva portato via i suoi effetti personali da casa e non li aveva riportati nella casa coniugale quando questa era stata trasferita a Scafati;
- ri- maneva assente da casa tutto il giorno, senza che il suo lavoro d'insegnante lo richiedesse, e rientrava solo di notte per dormire, fornendo alla moglie solo lo stretto indispensabile per la sopravvivenza;
aveva rifiutato di far visitare la moglie per una vi- stosa cisti che le si era sviluppata sulle labbra. Trattasi di circostanze rilevanti ai fini della decisione che sono state liberamente e ragionevolmente valutate dal giudice di merito. E' pure infondata la doglianza del ricorrente, se- condo cui il giudice d'appello avrebbe sottovalutato l'omessa adempimento da parte della RE dell'obbligo di consentire al marito di vedere la figlia, avendo la Corte di appello preso in considerazione il comporta- 9 mento adottato dalla moglie in costanza di separazione e diretto ad ostacolare i rapporti tra padre e figlia, ma ritenuto che tale comportamento, pur se segno di immaturità rispetto al ruolo di genitore (se non di inciviltà) nulla aveva a che fare con la genesi della rottura del rapporto tra i coniugi, che era logicamen- te e cronologicamente precedente ad esso e non poteva esserne stata causata. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'esito del ricorso e della mancanza di difese da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2001. Il Presidente Il Cons. est. MollMarime Bonus fyellВопоно крем Dott. Pasquale Reale Dott. Massimo Bonomo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Se ra Civile Andrea BianchiBighchi Depositate Heria 2 APR. 2001 IL CANCELLIERE 10