Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10053 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B Y NNIMED L O LO IT10053 01 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 22094/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI Cron.22657 - Consigliere Dott. Fernando LUPI - Consigliere Dott. Pasquale PICONE Rep. - Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Ud. 23/05/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZ A sul ricorso proposto da: ER PI, ZI RA, AN NI, ZI AN, BA VA NI, ZI NI, UF AE, EL IO EO, CA TO, IE NO, GAMBARELLA OD, DE CI NI, DE ZI AE, SO PASQUALE, VITALE BERTINA, MA RI, RE EL, RO LM, CA AV, LI NI, ND AE, D'FR CO, US CA, ZE RA, AL CA, AR EN LU, US AO, LL AE, ER NC, AN EL, IA NI, CIOFFI 2001 VITO, AN MICHELE, SARNO 2483 ANNAMARIA, PASCALE -1- AGOSTINO, NT MICHELE, AN AL, TA CL AR, DI NA CA, DE AL AE, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA ELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, e difesi dall'avvocato COLELLA EUGENIO,rappresentati giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FMA SRL PRATOLA SERRA e FIAT AUTO S.P.A. 8già SOMEPRA S.P.A.) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAIO AE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FONTANA GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti nonchè
contro
FIM CISL NAZ PROV AVELLINO, FIOM CGIL NAZ, FIOM CGIL PROV AVELLINO, UIL UILM NAZ, FIOM CGIL REG CAMPANIA, FIM CISL REG CAMPANIA, UIL UILM REG CAMPANIA, FIM CISL AVELLINO, FISMIC PROV AVELLINO, UILM UIL PROV METALMECCANICI & SO. HE. PRA. SpA;
- intimati avverso la sentenza n. 725/98 del Tribunale di NOLA, depositata il 09/06/98 R.G.N. 61/95; -2- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 23/05/01 dal MATTEIS;
udito 1'Avvocato FERDINANDO ELLA CORTE per delega COLELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -3- Svolgimento del processo Con sentenza 3/9 giugno 1998 n. 725 il Tribunale di Nola ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio proposto da RB NO ed altri contro la Fabbrica - F.M.A. s.p.a., nonché del ricorso Motori Automobilistici in appello, per vizi nei mandati difensivi. Quanto alla procura per il primo grado, apposta su foglio spillato, il Tribunale ha interpretato il terzo comma dell'art. 83 c.p.c., aggiunto dalla Legge 27 maggio 1997 n. 141, nel senso che la procura rilasciata su foglio separato, anche se congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, debba contenere comunque l'indicazione del relativo procedimento. Quanto al ricorso in appello, nel quale i ricorrenti rinviano al mandato in atti, il Tribunale ha rilevato che essi non hanno indicato in quale atto sarebbe stata rilasciata la procura per 11 grado di appello, e che comunque non sarebbe utile la procura rilasciata in primo grado, perché priva di riferimento specifico al grado di appello, che il Tribunale riteneva necessario a norma dell'art. 83 comma 4 c.p.c. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i lavoratori soccombenti. La intimata si è costituita, resistendo. Motivi della decisione )Il ricorso, con cui i ricorrenti denunciano violazione e ( 1 falsa applicazione 3degli artt. 24 Costit., 83, commi e 4, 159 c.p.c., omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), è fondato. Quanto alla procura di primo grado, la interpretazione fornita dalla sentenza impugnata alla Legge 27 maggio 1997 contraria all'insegnamento di questa Corte, n. 141 è enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'art. 83 c.p.c., nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 कृष्ण Legge 27 maggio 1997 n. 141, deve essere interpretato nel senso che la procura alla lite rilasciata al difensore in un foglio separato ma congiunto materialmente all'atto, é idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e а dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio in relazione al quale l'atto é stato redatto, anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere (Cass. Sez. Un. 10 marzo 1998 n. 2646). Quanto all'atto di appello, il rinvio alla procura in atti, e cioè a quella conferita per il ricorso introduttivo del giudizio, con la formula "per il presente giudizio", senza alcuna indicazione delimitativa, è sufficiente, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ad esprimere la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, di cui all'art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. 17 maggio 1991 n. 5528; da ultimo Cass. 17 marzo 1999 n. 2432, Cass. 2 marzo 1998 n. 2260, etc.). Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'Appello di Napoli, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia Corte d'Appello dila causa, anche per le spese, alla Napoli. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2001. Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldo De Marving doll IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria UPREMA joggi, 2.4, L.U.G, 2001 IL CANCELLIERE EK A D Op\proc-presente giudizio E , O I M T RG22094/1998 S O I T S E E L R L E P D O