Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
Il diritto di riscatto agrario di cui all'art. 8 della legge 590/1965 nasce solo dalla violazione delle norme sulla prelazione, potendo il retraente avvalersi del diritto di riscatto soltanto nella sussistenza dei presupposti che avrebbero consentito di esercitare la prelazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8594 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO ZUCCHI 9, presso lo studio dell'avvocato BARTIMMO ENZO, difeso dall'avvocato BARBUZZI VITO, con studio in 85029 VENOSA (PZ) P.ZZA ORAZIO,18, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI US, AL VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato NAPOLITANO PAOLO, difesi dagli avvocati CAPOTORTO CESARE, SANTOJANNI ALFONSO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 137/98 della Corte d'Appello di POTENZA, Sezione Civile emessa il 26/05/98; RG.52/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato ENZO BARTIMMO;
(per delega avv. Vito Barbuzzi);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.10.1989 AL IO esponeva di condurre in affitto un fondo rustico di proprietà di TA ZO. in agro di Venosa, della complessiva estensione di ha 6.11.32; che con raccomandata del 5.9.1989 il TA gli aveva comunicato l'avvenuta vendita del fondo ai coniugi IN PE e LA ZO con rogito del 20.5.1989, al prezzo di L. 39.000.000; che tale vendita era lesiva del suo diritto di prelazione;
ciò posto, conveniva dinanzi al Tribunale di Melfi i detti coniugi IN-LA, proponendo nei loro confronti domanda di riscatto ex art. 8 l.n. 590/1965. Instauratosi il contraddittorio, i convenuti eccepivano la decadenza dell'attore dall'esercizio del diritto di riscatto, deducendo che con raccomandata del 14.9.1988 era stato inviato il prelimin are stipulato il 10.9.1988 al AL e che questi con comunicazione del 7.10.1988, unitamente fratello MI, aveva aderito alla proposta di prelazione, riservandosi di avvalersi delle agevolazioni di legge, ma poi non aveva provveduto nel termine di tre mesi a versare il prezzo ne' a comunicare la richiesta di mutuo agevolato. All'udienza di conclusioni.dell'11.5.1993 l'attore, oltre a formulare richieste istruttorie, concludeva eccependo in via incidentale e principale l'invalidità del preliminare e nel merito l'accoglimento della propria domanda. In particolare - quanto all'eccepita in validità del preliminare - deduceva che questo era stato stipulato - e la relativa proposta di vendita effettuata - da TA IC che aveva agito quale utile gestore del figlio TA ZO, proprietario, senza essere da questi espressamente delegato a tanto. Con sentenza del 5.1.1996 il Tribunale rigettava la domanda, dichiarando la decadenza del AL dal diritto di riscatto per scadenza del termine per l'esercizio della prelazione. Il relativo gravame veniva rigettato dalla Corte d'appello di Potenza con sentenza emessa il 26.5.1998. Per la cassazione di tale sentenza AL IO ha proposto ricorso, affidando l'impugnazione a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso, depositando anche memoria, IN PE e LA CE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 590/1965, con riferimento agli artt. 1326/1329 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere errato la corte d'appello ad affermare - avendo egli eccepito la invalidità ed inefficacia del preliminare datato 10.9.1988 perché stipulato da chi non era il proprietario del fondo e quindi non legittimato alla proposta di alienazione - che basta il riferimento all'accettazione del diritto di prelazione per ritenere precluso il diritto dell'affittuario a sollevare ogni questione, dovendosi ritenere concretizzato l'esercizio della prelazione.
La censura è da disattendere.
La Corte di merito si è invero rifatta al consolidato indirizzo e da tale indirizzo non v'è ragione per discostarsi per il quale la manifestazione di volontà del coltivatore di volersi avvalere della prelazione sana ogni eventuale irregolarità e determina il concreto esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza per il prelazionante dell'obbligo del pagamento del prezzo entro il termine previsto dall'art. 8 l. n. 590/65 e con la preclusione dell'esercizio del riscatto nel caso in cui sia incorso nella decadenza dalla prelazione per inosservanza delle relative disposizioni. Non condivisibile è. d'altronde, la differenziazione che parte ricorrente assume tuttavia esistente nell'ambito del detto indirizzo - nel senso che la Suprema Corte con esso avrebbe inteso riferirsi alle irregolarità formali dell'atto, giammai alla carenza dei presupposti per l'utile esercizio della prelazione - giacché la carenza dei presupposti per l'utile esercizio della prelazione non potrebbe che essere provocata dalle irregolarità formali e, viceversa, sono queste ultime, se sussistenti, a generare la prima. Ma, per altro verso, non può allo stesso tempo non rilevarsi, alla stregua, del pari, della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che una promessa di vendita di un terreno agricolo, stipulata da un falsus procurator, comunicata al coltivatore diretto avente titolo, è idonea per consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo, perché tale contratto non è nullo, ne' annullabile, ma solo inefficace nei confronti del dominus, unico legittimato a rilevarne l'inefficacia, con la conseguenza che il mancato esercizio nei termini del predetto diritto ne determina la decadenza (v. sent. n. 1443/2000). Col secondo motivo, a sua volta, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l. 590/65 con riferimento agli artt. 1326, 1328, 1392, 1372/2 e 1478 c.c. nonché insufficiente motivazione in ordine a circostanze decisive, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello confermato la validità del preliminare di vendita di bene immobile fatta dall'utile gestore al fine della prelazione pur in mancanza di valida procura ad alienare, come però derivante dall'art. 1392 c.c. che di contro la impone. La censura, alla luce di quanto espresso finora, è inammissibile. Si osserva, infatti, che il giudice a quo ha posto a fondamento della raggiunta conclusione sul punto due autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se a sorreggere il suo dictum, sicché, accertata, come si è accertato sopra, in sede di rigetto del primo motivo di ricorso, la fondatezza della prima ratio decidendi, è palese che è inammissibile - per carenza di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) - il secondo motivo, ora in esame, atteso che anche nella ipotesi dovesse ritenersi la fondatezza degli argomenti ivi svolti non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata nella parte de qua.
Col terzo mezzo, denunciando, violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l. n. 590/1965 e l. n.817/1971, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto il preliminare ugualmente idoneo a consentire l'esercizio del diritto di prelazione nonostante esso fosse stato stipulato per persona da nominare. Censura, inoltre, la sentenza per avere escluso qualsiasi effetto alla difformità tra il preliminare, che conteneva la costituzione di una servitù di passaggio, e l'atto definitivo, dove invece era stata omessa. Anche questo motivo va disatteso.
La Corte territoriale ha rilevato, infatti, sotto il primo profilo di censura, che il preliminare fu recepito dal AL, il quale esercitò il diritto di prelazione senza nulla eccepire in ordine alla forma dell'atto: facendosi così applicazione del principio per il quale devono ritenersi superate, laddove il prelazionante abbia dimostrato di considerarle irrilevanti, le eventuali carenze del preliminare, esercitando ugualmente detto diritto;
e, relativamente all'altro profilo, con incensurabile apprezzamento di fatto ha osservato che lo stesso AL esercitò il diritto di prelazione anche in presenza della previsione di una servitù passiva che sarebbe andata a gravare il fondo oggetto della promessa di vendita, dovendosi perciò ritenere che a maggior ragione avrebbe esercitato il diritto qualora non vi fosse stata menzione della servitù nel preliminare.
È, inoltre, infondato il quarto motivo - col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l. 590/65 e 1.817/71, dolendosi il ricorrente che la Corte d'appello abbia dichiarato la decadenza dall'esercizio della prelazione. e/o dal riscatto per il mancato pagamento del prezzo nel termine di tre mesi dall'accettazione, mentre egli aveva diritto al più lungo termine previsto dalla legge per aver fatto espressa richiesta di accedere al mutuo agevolato - non avendo il AL, come rilevato dalla medesima Corte, dimostrato di avere presentato al competente ufficio della Regione Basilicata la relativa istanza di finanziamento agevolato per l'acquisto del fondo in oggetto e di avere ottenuto il certificato di ammissione alla corrispondente istruttoria.
Col quinto, ed ultimo, mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme in tema di riscatto, il ricorrente deduce che la Corte d'appello non poteva limitarsi a considerare il solo aspetto dell'esercizio della prelazione ma doveva valutare la sussistenza dei requisiti dell'esercizio del riscatto, che, di fronte alla inefficacia del preliminare, andava ritenuto legittimo ed efficace riconoscendosi in capo ad esso AL il relativo diritto previo pagamento del prezzo.
Questa censura è parimenti da disattendere, non solo perché è dedotta una questione nuova, che peraltro poggia su un presupposto disatteso, ma anche in quanto il diritto di riscatto scaturisce dalla violazione, in danno dell'avente diritto alla prelazione, della norma sulla prelazione, potendo questi avvalersi del diritto di riscatto nella sussistenza dei presupposti che avrebbero consentito di esercitare la prelazione. Ove invece egli, messo in condizione di esercitare il diritto di prelazione, non lo abbia fatto ritualmente o, semplicemente, non lo abbia fatto, mai potrà avvalersi del diritto di riscatto, che, ripetesi, nasce solo dalla violazione delle norme sulla prelazione.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in L. 179.000, oltre onorari, liquidati in L.
2.500.000. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001