Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/09/2022, n. 26283
CASS
Sentenza 6 settembre 2022

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Commentari28

Mostra tutto (28)
  • 1L’impugnazione degli atti della riscossione tra vecchie e nuove problematicheAccesso limitato
    Adriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 3 settembre 2024

  • 2Le misure deflattive per la tregua/pace fiscale a confronto: alla scoperta di “quello che c’è” e di “quello che non c’è” nella legge rispetto ai traguardi ed…
    Paola Coppola · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Paola Coppola Sommario: 1. Premessa - 2. La definizione delle liti tributarie pendenti in Cassazione ex art. 5, l. n. 130/2022 – 3. La definizione delle liti in ogni grado di giudizio, compresa la Cassazione ed il giudizio di rinvio ex art. 1, l. n. 197/2022 (commi 186-204) - 4. Le controversie definibili ed il costo della definizione (commi 186-204) - 5. Il perfezionamento della definizione e l'estinzione del processo (commi 194-203): l'urgenza di un correttivo - 6. La questione degli effetti della definizione sugli altri coobbligati (comma 202) - 7. Gli altri istituti deflattivi di liti pendenti: I) La conciliazione agevolata delle controversie pendenti nelle corti di merito (commi …

     Leggi di più…

  • 3Contenzioso tributarioAccesso limitato
    https://www.altalex.com/

  • 4Come Difendersi Se L’amministrazione Finanziaria Non Prova La Corretta Notifica Degli Atti
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 febbraio 2026

    Introduzione La “notifica” non è un formalismo: è l'atto che (di regola) fa partire i termini per difenderti, rende l'atto conoscibile in modo legale e, in molti casi, costituisce il presupposto stesso perché l'Amministrazione possa passare alla riscossione coattiva (fermi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti). Se l'Amministrazione non prova la corretta notifica — o la prova è incompleta, contraddittoria o giuridicamente inidonea — il contribuente/debitore può spesso costruire una difesa efficace, soprattutto se agisce con metodo e tempestività. Il punto centrale (dal tuo punto di vista) è questo: l'onere della prova della notifica non può essere “scaricato” su di te con mere …

     Leggi di più…

  • 5Enti Locali News
    Giuseppe Debenedetto · https://www.publika.it/

    Con la sentenza n 1031 del 15/9/2022 la Commissione tributaria regionale per la Toscana ha affermato che i fabbricati “collabenti” (accatastati in F2) non sono assoggettabili all'IMU fino al 2019, mentre dal 2020 l'imposta è dovuta sull'area fabbricabile in [...] Con provvedimento del 16/9/2022 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modulo di autodichiarazione per fruire del credito d'imposta del 50% per l'Imu versata a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali [...] Si chiede se la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti in Cassazione, recentemente introdotta dalla legge 130/2022, è automaticamente estensibile anche ai …

     Leggi di più…
Mostra tutto (28)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/09/2022, n. 26283
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26283
Data del deposito : 6 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo