Sentenza 27 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/04/2002, n. 6133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6133 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2002 |
Testo completo
061 33/02 2 74584 E 6 I REPUBBLICA 5 8 N 9 . O 1 DI CASSAZIONE I N R / Z 4 - A / A 6 B T CIVILE R 2 . U T . CORTE SUPREMA L S B R ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, L . I I A P E G . R PION . E D T B R L A E CAM T SEZIONE QUINTA CIVILE A D 74584 1 A I D I 3 S 1 N R E E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . T E S N. N N T I Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N.3694/2001. E A A S E M Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 17774 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 31/01/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF -- ILOR Calamità SENTENZA Naturali 1984. - Sospensione sul ricorso proposto da: riscossione Effetti ricollegabili AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro successive. disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge - Ulteriore beneficio presso gli Uffici dell'Avvocatura Portoghesi n. 12, rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
لساكن ricorrente
contro
RE LU, residente a [...], non costituito in giudizio;
intimato W avversO la sentenza della Commissione Tributaria 2 6 Regionale di Campobasso Sez. 4 n.393/4/99 del 19-11- 6 1999, depositata il 10-12-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di 1 Consiglio del 31-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ' ha concluso per il rigetto del MA LA ricorso, per manifesta infondatezza in applicazione dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor ER LU, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei. redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. h Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla t Commissione Tributaria Provinciale. سلام Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e dellafalsa applicazione degli artt.28, legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione W dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, for tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione.. autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti 8659/2001; 10237/2001; sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la. parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2002. Il Presidente Dott. Giulio Graziadei fus Il Consigliere Core Estensore Dott. 6 8 A 9 I 5 E 1 N R . / IL CANCELLIERE C1 IO 4 N DEPOSITATE IN 2002 A Z / - 6 A NN TI T R 2 B T U . IS . Oggi .R B L G I IL CANCELLIERE .P L R A D T . OC BA L B E A D T A I I S 1 N 3 R E 1 E S . T I N A A M