Sentenza 1 luglio 2015
Massime • 1
E deducibile con il ricorso per cassazione la nullità derivante dall'omesso avviso all'unico difensore di fiducia della data dell'udienza per la trattazione in camera di consiglio dell'istanza di riesame di misura cautelare personale, ancorché l'indagato, presente all'udienza, nulla abbia eccepito. (In motivazione la S.C. ha precisato che la nullità dell'ordinanza di riesame per omesso avviso al difensore non comporta l'inefficacia del provvedimento impugnato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2015, n. 33839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33839 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 01/07/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 990
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 15041/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO RE N. IL 11/09/1982;
avverso l'ordinanza n. 1076/2015 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 02/03/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Torre Massimo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio con eventuale scarcerazione del ricorrente. RITENUTO IN FATTO
1. IA SA propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata il 2/03/2015 dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, che ha confermato il provvedimento emesso il 14/02/2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale applicativo della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish commessi, secondo l'ipotesi accusatoria, in concorso con altri il 12 febbraio 2015 in San Giorgio a Cremano.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e del diritto di difesa per omessa notificazione al difensore regolarmente costituito dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio. In particolare, è allegata al ricorso l'attestazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio comunicato all'indirizzo di posta certificata paolotoscano.ordineavvocatiroma.org, ossia a persona diversa dal difensore di fiducia dell'indagato, che nell'istanza di riesame aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica paolo.toscano- 5983.postacertificata.gov.it.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Dal testo dell'ordinanza impugnata emerge che "il difensore, ritualmente avvisato, non è comparso all'udienza camerale" e dal verbale di udienza del 2 marzo 2015 risulta che, per IA SA "detenuto presente", assistito e difeso dall'avvocato Toscano Paolo, "nessuno è comparso. Dalla relazione di comunicazione a mezzo posta certificata dell'avviso di fissazione della udienza camerale si evince che l'avviso è stato inviato, come esattamente dedotto dal ricorrente, ad un indirizzo diverso da quello indicato nell'istanza di riesame, corrispondente ad un avvocato omonimo ma diverso dal difensore nominato dal ricorrente.
3. Il Collegio non ignora il principio espresso nel 1998 da questa stessa Sezione a proposito della sanatoria che conseguirebbe, a norma degli artt. 180 e 182 c.p.p., all'omessa eccezione da parte dell'imputato presente all'udienza (Sez. 4^, n. 3319 del 19/11/1998, dep. 1999, Palmisano, Rv. 213227), con conseguente non deducibilità della relativa nullità dinanzi alla Corte di Cassazione. Ritiene, tuttavia, che si tratti di principio che deve essere oggi superato, alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte con pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263024), nel senso che debba escludersi che una qualsiasi nullità debba essere personalmente eccepita, a pena di decadenza, dal soggetto indagato o imputato, non solo nell'immediatezza dell'atto nullo ma anche successivamente, poiché tale soggetto non ha, o si presume per postulato legale che non abbia, le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l'atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali, e per di più che egli debba attivarsi per eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza.
4. Ne consegue l'affermazione del diverso principio secondo il quale è deducibile con ricorso per cassazione la nullità derivante dall'omesso avviso all'unico difensore di fiducia dell'indagato della data dell'udienza fissata per la trattazione in camera di consiglio dell'istanza di riesame di una misura cautelare personale, ancorché l'indagato fosse presente all'udienza e nulla abbia eccepito. In base a tale principio, l'ordinanza impugnata deve ritenersi affetta da nullità.
4.1. In ogni caso, la nullità dell'ordinanza di riesame dovuta all'omesso avviso della data dell'udienza camerale al difensore non comporta l'inefficacia del provvedimento impugnato, che si verifica soltanto quando il Tribunale del riesame non provveda entro il termine stabilito dall'art. 309 c.p.p., comma 9, (Sez. U, n. 33540 del 11/09/2001, Di Sarno, Rv. 219230; Sez. 2^, n. 16936 del 10/04/2003, Ganci, Rv.224646).
4.2. Deve essere disposto inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame;
la Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2015