Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2015, n. 33839
CASS
Sentenza 1 luglio 2015

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E deducibile con il ricorso per cassazione la nullità derivante dall'omesso avviso all'unico difensore di fiducia della data dell'udienza per la trattazione in camera di consiglio dell'istanza di riesame di misura cautelare personale, ancorché l'indagato, presente all'udienza, nulla abbia eccepito. (In motivazione la S.C. ha precisato che la nullità dell'ordinanza di riesame per omesso avviso al difensore non comporta l'inefficacia del provvedimento impugnato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2015, n. 33839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33839
    Data del deposito : 1 luglio 2015

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