Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2000, n. 4110
CASS
Sentenza 24 ottobre 2000

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In tema di estradizione, nella ipotesi in cui si attivino contemporaneamente più procedure cautelari personali (a richiesta del ministro e per iniziativa della polizia giudiziaria), è sufficiente una sola audizione dell'estradando, purché essa avvenga "al più presto" (vale a dire entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, ovvero della convalida prevista dall'art.716 cod.proc.pen.) e quindi nell'ambito della procedura originata dal provvedimento che per primo ha privato il soggetto della libertà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2000, n. 4110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4110
    Data del deposito : 24 ottobre 2000

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