Sentenza 24 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di estradizione, nella ipotesi in cui si attivino contemporaneamente più procedure cautelari personali (a richiesta del ministro e per iniziativa della polizia giudiziaria), è sufficiente una sola audizione dell'estradando, purché essa avvenga "al più presto" (vale a dire entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, ovvero della convalida prevista dall'art.716 cod.proc.pen.) e quindi nell'ambito della procedura originata dal provvedimento che per primo ha privato il soggetto della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2000, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI GUIDO - Presidente - del 24/10/2000
1. Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLAIANNI NICOLA - Consigliere - N. 4525/2000
3. Dott. ROTELLA MARIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA GENNARO - Consigliere - N. 031549/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RI IM N. IL 13/05/1971
avverso ORDINANZA del 06/07/2000 CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Frasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva
Con l'ordinanza sopra menzionata la Corte d'appello di Bari rigettava l'istanza di revoca - o, in subordine, di sostituzione con gli arresti domiciliari- della misura cautelare della detenzione in carcere nei confronti di HA Lulizim, disposta con provvedimento dell'otto giugno 2000 su richiesta del Ministro della giustizia ex art. 714 c.p.p. allo scopo di assicurare l'estradizione domandata dal governo della Repubblica federale della Germania: il HA, infatti, era stato arrestato il 23 maggio 2000 - e l'arresto era stato convalidato dalla Corte barese ex artt. 716 - 717 c.p.p. - in esecuzione di un mandato di cattura emesso nei confronti il 23 agosto 1994 dalla Procura della Repubblica di Hannover per traffico aggravato di sostanze stupefacenti.
Ricorre il HA deducendo difetto di motivazione e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, rimarcando la mancanza di audizione dell'estradando -a nulla rilevando quella nella precedente procedura, data l'autonomia della stessa dichiarata dalla Corte - e l'idoneità degli arresti domiciliari ai fini cautelari. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'ellittico giudizio di correttezza della procedura si spiega con l'implicito, ma incontroverso - come si ricava dallo stesso ricorso e dagli atti processuali, che questa Corte ha il potere di esaminare, essendo stata denunciata una violazione della legge processuale, - presupposto della già avvenuta audizione dell'estradando a seguito della convalida dell'arresto. Il fatto che il provvedimento custodiale, per cui è ricorso, abbia, secondo il giudice di merito, "connotazioni autonome" rispetto a quello del 23 maggio (l'uno, invero, origina da un ordine del giudice, l'altro invece dall'arresto da parte della polizia giudiziaria, senza che la corte l'abbia ordinato), non toglie che essi abbiano in comune il titolo giustificativo della custodia, costituito dal citato mandato di cattura per il (medesimo) reato di traffico di stupefacenti: ciò che, tenuto conto del limitato fine collegato dalla legge a tale incombente (non assimilabile ad un interrogatorio di garanzia, ma circoscritto all'identificazione della persona ed alla verbalizzazione del suo eventuale consenso all'estradizione), rende sufficiente una sola audizione.
Va in proposito osservato che il richiamo, contenuto nell'art. 717 c.p.p., agli artt. 714, 715 e 716 non può intendersi che in senso cumulativo, tale, cioè, da legittimare una sola audizione per lo stesso titolo custodiale, ancorché si attivino più procedure, ciascuna a norma di uno degli articoli citati, e purché in tal caso l'audizione avvenga "al più presto", vale a dire nell'ambito della procedura originata dal provvedimento che per primo ha privato il soggetto della libertà: e, quindi, "entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716", come nella specie avvenuto.
Quanto alla sostituzione della misura il provvedimento impugnato è motivato con il pericolo di fuga, desunto dalla personalità delinquenziale del HA alla stregua degli atti del procedimento:
si tratta di valutazione di merito, non manifestamente illogica e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, tanto più per il fatto che essa risponde all'esigenza, che sovrintende alla scelta delle misure cautelari in questa particolare procedura, di "garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna" (art. 714 cpv., 2^ prev.).
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001