Sentenza 25 febbraio 1998
Massime • 1
La semplice detenzione in un ristorante di prodotti alimentari congelati o surgelati, non corredata da altri elementi circostanziali, non integra sotto l'ipotesi del tentativo il delitto di cui all'art.515 cod.pen., poiché difetta il requisito della univocità degli atti, mancando un inizio di contrattazione con un acquirente determinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/1998, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Avitabile Davide Presidente del 25.2.1998
1. Dott. Acquarone Renato Consigliere SENTENZA
2. Dott. Raimondi Raffaele Consigliere N.668
3. Dott. De Noio Guido Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Squassoni Claudio Consigliere N. 31926/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RR GE n. Palermo 12.10.1962 RE PA n. Palermo 1.6.1953
avverso la sentenza 16. 6. 1997 della Corte di Appello di Palermo Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Squassoni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Siniscalchi Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 17.3.1994 il Pretore di Palermo ha ritenuto RE PA e RR GE responsabili del reato previsto dagli artt.56,515 cp (per avere,quali titolare e preposto di un ristorante,
tentato di somministrare cibi congelati e surgelati ai clienti senza indicarlo nel menù) e la imputata anche della contravvenzione ex art.21 L.319/1976 (scarico di reflui da insediamento civile senza autorizzazione) e li ha condannati alla pena di giustizia. In parziale riforma della decisione pretorile, la Corte di Appello di Palermo,con la sentenza in epigrafe precisata,ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione-perché non più prevista dalla legge come reato-e,di conseguenza, ha rideterminato la pena nei confronti della RR,confermando nel resto. Per l'annullamento della sentenza gli imputati ricorrono in Cassazione deducendo la non configurabilità del contestato illecito di tentata frode in commercio in base alla sola detenzione di cibi congelati o surgelati in quanto è carente la prova che tali prodotti fossero destinati ai clienti senza adeguata segnalazione . La censura,a parere della Corte merita accoglimento e la circostanza,per il suo carattere assorbente,esonera la Corte dall'esaminare gli ulteriori motivi posti alla base del ricorso. Per chiarezza espositiva deve rilevarsi che,in punto di fatto,è stato accertato che nelle celle frigorifere del locale gestito dagli imputati vi fossero prodotti alimentari congelati e surgelati, per circa Kg.350 ; il menù indicava alcuni cibi come non freschi,ma non inseriva quelli reperiti nel frigorifero che,al momento del controllo,non erano utilizzati nella preparazione di vivande o serviti ai clienti.
In base a queste emergenze fattuali,i Giudici hanno concluso che i cibi in questione sarebbero stati somministrati agli ignari avventori e scartato la prospettazione difensiva secondo cui i prodotti fossero destinati ai banchetti,previa comunicazione della loro qualità. Tanto premesso,la Corte rileva che il delitto previsto dall'art.515 cp si consuma con la consegna materiale della merce all'acquirente ;
pertanto la vendita di prodotti alimentari congelati o surgelati ai clienti, non resi consapevoli del metodo di conservazione dei cibi,configura quella consegna di aliud pro alio integrante il reato di frode in commercio.
Invece non si può concludere che la semplice detenzione,non corredata da altri elementi circostanziali, di cibi della specie in esame integri sotto l'ipotesi del tentativo il delitto ex art.515 cp poiché difetta il requisito della univocità degli atti mancando un inizio di contrattazione con un acquirente determinato. Ora è appena il caso di rilevare che,ai fini della punibilità a titolo di tentativo,la univocità deve considerarsi una caratteristica oggettiva della condotta nel senso che gli atti posti in essere devono possedere,nel contesto in cui sono inseriti,l'attitudine a denotare il proposito criminoso. Tale caratteristica non presenta la condotta in esame che non è idonea ad esprimere una chiara univoca direzione criminosa;
il giudizio prognostico secondo cui i cibi sarebbero stati serviti a inconsapevoli avventori può essere fatto solo in termini di verosimiglianza.
La tesi di una futura consegna ad un ipotetico cliente del prodotto senza indicazione della sua qualità è solo una possibile prospettazione che i Giudici hanno fondato su elementi non decisivi,non concludenti e,soprattutto, equivoci quali l'alto prezzo delle consumazioni e il non inserimento dei prodotti de quibus nel menù del giorno;
l'omissione era giustificata dal momento che i cibi,come rilevato, giacevano in frigorifero e non erano serviti agli avventori. Per tali motivi il Collegio ritiene che la condotta posta in essere dagli imputati non presenti la umivocità necessaria ai fini della configurazione del tentativo punibile.
PQM
annulla la sentenza impugnata,limitatamente al reato ex artt.56.515 cp,perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1998