Sentenza 12 gennaio 2004
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- 1. Banca Dati - Asgihttps://www.asgi.it/ · 15 marzo 2021
Ordinanza del Tribunale di Milano del 15 marzo 2021 Il richiedente asilo trattenuto in un Centro per il Rimpatrio ha il diritto di accedere al proprio telefono cellulare in quanto l'impedimento costituisce una limitazione del diritto alla libertà di comunicazione che non trova fondamento nella nostra costituzione. La limitazione delle comunicazioni con l'esterno, che necessariamente consegue all'impossibilità di accedere al proprio telefono cellulare, è altresì idonea a configurare una violazione del diritto di difesa dei trattenuti. Il Tribunale ordina alla Prefettura, alla Questura di Milano e all'ente gestore di consentire al ricorrente la detenzione e l'utilizzo del proprio telefono …
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Ordinanza del Tribunale di Milano del 15 marzo 2021 Il richiedente asilo trattenuto in un Centro per il Rimpatrio ha il diritto di accedere al proprio telefono cellulare in quanto l'impedimento costituisce una limitazione del diritto alla libertà di comunicazione che non trova fondamento nella nostra costituzione. La limitazione delle comunicazioni con l'esterno, che necessariamente consegue all'impossibilità di accedere al proprio telefono cellulare, è altresì idonea a configurare una violazione del diritto di difesa dei trattenuti. Il Tribunale ordina alla Prefettura, alla Questura di Milano e all'ente gestore di consentire al ricorrente la detenzione e l'utilizzo del proprio telefono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2004, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MUNDULA, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO GIACOBINA, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CHIVASSO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 11/00 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 03/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MUNDULA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso;
assorbito il primo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR PP, esercente attività di commercio ambulante con posto fisso presso il mercato del Comune di Chivasso, inoltrava all'Ente un'istanza di rimborso di quanto versato a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (c.d. Tarsu) per l'anno 1996, adducendo la illegittimità della tariffa adottata dal Comune:
in primo luogo, perché differenziata con riguardo soltanto al luogo di esercizio dell'attività; inoltre, in quanto commisurata a settimana anziché a giorno, come invece previsto dalla legge. Con sentenza n. l53/36/98, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino rigettava il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso opposto dall'Ente.
Tale decisione veniva confermata dalla Commissione Regionale del Piemonte con sentenza n. 11/5/00, depositata il 3.3.2000. I Giudici di appello rigettavano il gravame ritenendo che la tassazione operata dal Comune di Chivasso nei riguardi del AR fosse in linea con la disciplina del D. Lgs.vo 507/1992, istitutivo della tarsu.
Ricorre per Cassazione il AR con due mezzi di gravame. L'Ente territoriale intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo il ricorrente deduce motivazione insufficiente e contraddittoria nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 69 D. Lgs.vo 507/1993.
I Giudici di appello non avrebbero tenuto conto che era stato lo stesso Comune di Chivasso a riconoscere nelle proprie difese di avere commisurato le tariffe non sulla base dei dettami della suindicata fonte normativa bensì secondo la diversa metodologia del previgente Testo Unico della Finanza Locale (RD n. 1175/1931); ed inoltre che la differenziazione tariffaria operata dall'Ente era immotivata e comunque priva di concreta giustificazione, basandosi unicamente sulla presunta maggiore capacità produttiva di rifiuti da parte degli ambulanti rispetto a quella dei negozi.
Le censure sono prive di fondamento.
Invero, dalla impugnata sentenza si ricava che in sede di appello il ricorrente aveva contestato la misura tariffaria adottata dal Comune nei suoi confronti, sotto il profilo che nel D. Lgs.vo 507/1993 non sarebbe previsto alcun parametro per la discriminazione delle tariffe se non nel tetto della spesa generale del servizio.
I Giudici di appello hanno disatteso tale rilievo osservando che la disciplina normativa prevede la emanazione di un regolamento contenente la classificazione per categorie e sottocategorie di aree e locali, e che avendo l'Ente territoriale proceduto in tal senso, del tutto legittima sarebbe la determinazione tariffaria operata in conseguenza nei riguardi del AR (esercente, come prima evidenziato, attività di commercio ambulante).
La soluzione alla quale - con motivazione pur sintetica - è pervenuta la CT risulta corretta, avuto riguardo al disposto dell'art. 68 comma primo lett. a) D. Lgs.vo cit., il quale appunto prevede che, ai fini dell'applicazione della tassa, il regolamento del Comune contenga la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
e considerato, altresì che non risulta (dalla sentenza, e neppure dal ricorso per Cassazione) che fosse stata specificamente contestata dal AR l'inosservanza da parte del Comune di tale prescrizione. Nè appare configurabile la dedotta violazione dell'art. 69 comma secondo della indicata fonte normativa, che impone l'obbligo di motivazione delle deliberazioni di tariffa, risolvendosi la censura sul punto in una generica enunciazione della necessità che non siano applicate "tariffe troppo elevate da una parte e troppo esigue dall'altra" senza alcun riferimento alle ragioni concrete che avrebbero invece imposto l'adozione, nei confronti di esso AR, di una diversa e minore tassazione per via della effettiva quantità di rifiuti dallo stesso prodotta.
Quanto, poi, al rilievo che sarebbe stato lo stesso Comune, "nelle proprie difese", ad ammettere di non avere commisurato le proprie tariffe ai dettami del D. Lgs.vo 507/1993, adottando invece la diversa metodologia del T.U.F.L. (RD n. 1175 del 1931), sul punto il motivo di censura è inammissibile, per difetto della indispensabile autosufficienza, non essendo specificato in quali atti difensivi e comunque in quali esatti termini tale ammissione sarebbe stata fatta. Pertanto non è dato a questa Corte - cui è pacificamente precluso un autonomo potere di indagine su elementi di fatto non risultanti essere stati sottoposti al vaglio del Giudice di merito - di valutare negativamente, in termini di coerenza e completezza della motivazione, la mancata considerazione, da parte dei Giudici di appello, di tale (asserita) ammissione da parte dell'Ente impositore. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 77, commi primo e secondo, D. lgs.vo 507/1993 e del regolamento comunale in ordine all'applicazione della tarsu^nonché motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto. La CT non avrebbe infatti considerato che il Comune aveva determinato l'importo della tassa giornaliera in base alla tariffa annuale rapportata a settimana e non a giorno, in difformità da quanto previsto dall'art. 77 cit. ed inoltre che lo stesso Ente aveva ammesso tale circostanza nelle controdeduzioni in primo grado e in appello, con il riconoscere di avere adottato la tariffa giornaliera soltanto a partire dal 1998. Le doglianze sono infondate. In proposito va osservato che l'art. 77 comma primo D. Lgs.vo cit.(nel testo, qui applicabile ratione temporis, introdotto dall'art. 3 comma 68 lett. g L. 549/1995) prevede che per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente (e cioè per meno di 183 giorni ad anno solare) locali od aree pubbliche, i Comuni devono istituire con il regolamento di cui all'art. 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
Orbene, dalla impugnata sentenza risulta che la tariffa venne - per l'anno 1996 in contestazione - formalmente applicata su base settimanale ma tenendosi pur sempre conto delle singole giornate di effettuazione del mercato.
A questa stregua, e considerato che sul punto il ricorrente non formula alcuna specifica censura, ritiene la Corte di dovere escludere che l'Ente sia incorso nella denunziata violazione di legge, essendo stata la tassa in concreto determinata sulla base di una tariffa ragguagliata ai giorni effettivi di occupazione dell'area pubblica da parte del AR .
Quanto, poi, alla dedotta illegittimità del regolamento comunale (art. ll) delle tariffe n. 450/A e 451/A, non risulta dalla sentenza impugnata ne' dal ricorso che i punti siano stati oggetto di specifici motivi di appello.
Trattasi di questioni nuove, così poste per la prima volta in questa sede, e che pertanto devono ritenersi inammissibili. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del presente giudizio, poiché l'Ente territoriale intimato, risultato vittorioso, non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004