Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA I TALIANA 0286770 1 DI CASSAZIO T SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg. previdenza Dott. Rosario De Musis Presidente R.G. 20824/98 " Vincenzo Mileo Consigliere 11 Alberto Spanò Cron. 5925 " Mario Putaturo Donati V. hel." Rep. " Ud. 11/1/2001 " RI Minichiello ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AN EO,quale erede di UI HE, rappresentata e difesa dall'avv.Sergio D'Andrea del foro di Napoli,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO; 115 INTIMATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 7 gennaio 1998, n.18 (R.G.N.46278/1995); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. per diritti L. ECONC IL CANCELLIERE Re 27 FEB 2001 il 1 udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 11/1/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr. Antonio Martone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4 agosto 1995 il Pretore del lavoro di Napoli rigettava la domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Interno da LU RG, volta al riconoscimento del diritto al maggior danno da svalutazione monetaria e agli interessi sui ratei di pensione corrisposti in ritardo,e la decisione, su gravame dell'assistito, veniva interamente confermata dal Tribunale locale con sentenza del 7 gennaio 1998. Osservava, in particolare, il Tribunale che:nella specie doveva applicarsi la disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 C.C. sia per la sorte capitale che per gli accessori;
il credito in esame era prescritto poiché il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato in epoca successiva al quinquennio dalla maturazione. NN TI,quale erede di LU RG nel frattempo deceduto, ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE then 2 Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa c.c., ai sensi dell'art.360,n.3, applicazione dell'art.2948 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere rigettato la - domanda senza considerare che i ratei oggetto del diritto alla svalutazione monetaria ed interessi legali erano da considerarsi non liquidati e quindi soggetti alla prescrizione decennale. Il motivo va accolto perchè fondato. Alle componenti essenziali di ratei di prestazioni assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria la prescrizione quinquennale di cuidecennale e non all'art.2948,n.4 c.c. che presuppone la liquidità ed esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia messo a disposizione del creditore, che possa riscuoterlo, mentre non sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorchè prontamente, nel suo ammontare.Ne consegue che, in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale di tali prestazioni, neanche alla pretesa relativa agli interessi e alla rivalutazione, che costituiscono componenti essenziali dei crediti assistenziali in forza di Corte Cost. n. 196 del 1993,può applicarsi la prescrizione quinquennale (fra le tante, Cass.,14 gennaio 1998, n. 292; Cass., 26 luglio 2000,n.9825). Siffatti principi sono stati disapplicati dall'impugnata sentenza che non ha considerato che nella specie -secondo quanto indicato dall'interessato -> solo nel maggio del 1985, e cioè in ritardo, erano stati pagati i ratei di pensione per il periodo dal gennaio 1980, epoca di insorgenza del diritto, onde alle componenti 3 Ки essenziali doveva applicarsi la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale di cui all'art.2948 n.4 c.c. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai enunciati,provvederà anche sulle spese diprincipi e criteri questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli. Roma, 11 gennaio 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Poprio beRepuis le up mis Alla Pite co ws. Dhill IL COLLARORATORE OF CANCELLI Depositata in Cancelleria 27 FEB. 2001 oggi, I IL COLLABORATORE A D 0 , S 3 DI CARGELDERLA 1 S 3 O . A 8 L T T L , R . O A A B ' N S L I E L 3 P D E S 7 - D A I 8 T I N - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I I D G A E A G , D O E O E T L R T T T I S N I R A E I L G S D L E E E R O D