Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
In tema di esecuzione per rilascio , il rimedio dell'opposizione all'esecuzione relativa alla individuazione dei beni oggetto dell'esecuzione è legittimamente proponibile, ex art. 615 cod. proc. civ., soltanto fino al momento in cui l'azione esecutiva non si sia consumata in virtù dell'immissione in possesso ex art. 608 cod. proc. civ.; a tal fine non rileva la pendenza di opposizione agli atti esecutivi, ove non abbia dato luogo a un provvedimento di sospensione dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'ON LI, DE ES, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ANTONIO MASTRANGELI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE ERCOLI, difeso dall'avvocato FAUSTO CERRITO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 314/00 del Tribunale di FROSINONE, emessa il 28/02/00 e depositata il 20/03/00 (R.G. 1589/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Fausto CERRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo e l'inammissibilità del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di espropriazione immobiliare nei confronti dei coniugi EL D'IO ed AL DE, il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Frosinone, avvenuto il versamento del prezzo di L. 165.000.000, con decreto del 30.9.1993 trasferiva all'aggiudicatario IL PO l'immobile sito in Frosinone, via Verdi, riportato al N.C.E.U. ed ingiungeva il rilascio. Il 17.12.1993 l'ufficiale giudiziario immetteva lo PO nel possesso dell'immobile ai sensi dell'art. 608 c.p.c. Con ricorso al Pretore di Frosinone depositato il 30.3.1994 e notificato il 9.4.1994, i D'IO proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c.. I ricorrenti assumevano l'illegittimità dell'immissione in possesso, poiché, oltre al fabbricato, aveva riguardato anche l'area adiacente, non indicata nel decreto di trasferimento. Lo PO eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta dopo che l'esecuzione si era compiuta;
nel merito, ne contestava la fondatezza, sul rilievo che l'area in questione doveva ritenersi compresa nel titolo esecutivo, poiché i dati catastali con i quali l'immobile era individuato nel decreto identificavano unitariamente il fabbricato e l'area cortilizia.
Il pretore disponeva consulenza tecnica d'ufficio e con sentenza dichiarava inammissibile l'opposizione all'esecuzione, perché proposta successivamente alla conclusione dell'esecuzione e condannava gli opponenti alle spese.
Proponevano appello i soccombenti. Assumevano che erroneamente il pretore aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, poiché, avendo essi proposto tempestiva opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato il 21.12.1993, in pendenza del relativo giudizio l'esecuzione non poteva dirsi compiuta alla data del deposito del ricorso in opposizione (30.3.1994). Svolgevano ulteriori doglianze di merito.
L'appellato resisteva.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 20.3.2000, rigettava l'appello e condannava gli appellanti alle spese. Considerava che correttamente il pretore aveva qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'aveva dichiarata inammissibile, poiché tale opposizione può essere proposta fino a quando il processo esecutivo non sia esaurito, mentre i D'IO l'avevano proposta, con ricorso del 30.3.1994, dopo che l'esecuzione del rilascio si era compiuta, in data 17.12.1993, con l'immissione nel possesso ex art. 608 c.p.c. Riteneva altresì infondata la tesi dei D'IO, secondo cui l'esecuzione non poteva ritenersi esaurita per avere essi proposto il 21.12.1993 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c, della quale non risultava la pendenza. Avverso la sentenza i D'IO hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, ai quali ha resistito, con controricorso, lo PO, che ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, sul rilievo che il difensore si assume investito di "procura speciale in calce al presente atto", mentre in calce alla copia notificata non risulta trascritta alcuna procura.
1.1. L'eccezione è infondata.
La procura risulta conferita con foglio a parte unito materialmente al ricorso. Va quindi considerata apposta in calce ai sensi dell'art. 83, comma 3, ultima parte, c.p.c, come integrato dalla legge n. 141 del 1997, ed in virtù di siffatta incorporazione al ricorso per Cassazione deve ritenersi speciale, nonostante l'atto sia privo di uno specifico riferimento al giudizio di Cassazione, e di data, atteso che la ravvisata incorporazione consente di ritenere estesa alla procura la data del ricorso.
Nè è causa di inammissibilità del ricorso la mancata trascrizione, nella copia notificata del ricorso, del mandato al difensore, menzionato nell'epigrafe, poiché l'intimato, a seguito del deposito in cancelleria del ricorso notificato, è stato posto in grado di verificare l'anteriorità del rilascio della procura anteriormente alla notificazione dell'atto di impugnazione (sent. n. 10820/00; n. 12044/00).
2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, assume il ricorrente che l'opposizione agli atti esecutivi è stata proposta tempestivamente;
che inopinatamente il giudice di appello ha ritenuto non sussistere prova della proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c; che nel fascicolo di parte di primo grado relativo all'opposizione all'esecuzione risulta ritualmente depositato atto di opposizione agli atti esecutivi in data 21.12.1993; che detto giudizio sia stato ritualmente e tempestivamente instaurato è testimoniato dal fatto che il fascicolo dell'esecuzione risulta tuttora tra i procedimenti sospesi.
2.1. Il motivo non è fondato.
Nella specie correttamente il giudice del merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, in quanto proposta (con ricorso del 30.3.1994) dopo che l'esecuzione si era ormai compiuta in virtù dell'immissione in possesso ex art. 608 c.p.c. (in data 17.12.1993). Per concorde opinione, infatti,
l'opposizione all'esecuzione è proponibile soltanto fino a quando l'azione esecutiva non si sia consumata.
E del pari esattamente ha ritenuto inidonea a sorreggere l'assunto degli appellanti circa la perdurante pendenza dell'esecuzione per rilascio la circostanza che i predetti avessero proposto tempestivamente una distinta opposizione agli atti esecutivi, della quale peraltro avevano prodotto solo il ricorso introduttivo, senza enunciarne l'esito, atteso che la proposizione dell'opposizione agli esecutivi non determina ex se automaticamente la sospensione dell'esecuzione (sent. n. 7153/86; n. 3808/79), e che non era stato neppure allegato che fosse stato adottato un provvedimento di sospensione dell'esecuzione in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c.. 3. Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, i ricorrenti censurano le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata circa l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
3.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. La censura investe considerazioni svolte ad abundantiam dal giudice di appello. Il rigetto dei motivi di appello avverso la statuizione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esonerava infatti il tribunale dall'esaminare le ulteriori doglianze concernenti il merito.
4. Il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003