Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2008, n. 45049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45049 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 25/11/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1825
Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 20052/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano;
contro la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese del 30 luglio 2007;
nei confronti di:
OD NI LI;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere, Dott. Pietro Curzio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano chiede l'annullamento della sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese ha assolto NI LI OD dalle seguenti imputazioni: art. 61 c.p., n.2, art. 495 c.p. e art. 640 c.p., comma 2, n. 1.
Il motivo di ricorso è unico: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). La inosservanza denunciata dal PG consiste nel fatto che il GIP, investito della richiesta di rinvio a giudizio del PM, ha pronunciato sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., senza fissare l'udienza preliminare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni unite, con la sentenza n. 12283 del 25/01/2005 Cc. (dep. 30/03/2005) Rv. 230529, hanno affermato il seguente principio: "Il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in Camera di consiglio. (La Corte ha osservato che l'art. 129 c.p.p., non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 c.p.p.-, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio)". Il ricorso del Procuratore generale pertanto deve essere accolto, perché nel caso in esame il giudice ha deciso senza fissare previamente l'udienza.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Varese per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2008