Sentenza 9 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9970 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE STAZIONI9 7 0 / Composta dagli Ill.mi g. Ma s rat : Oggetto Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Lavoro Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere R.G. N. 1372/00 Cron.27075 Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 08/05/02 SENTENZA C.C. sul ricorso proposto da: RO CO, RI LA, LA GE, ATTINA' TO, OS AR, CE US, LL TO, OD OL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PELLICANO', che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati US GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, FABIANI, VINCENZO 2411 -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 1043/99 del Tribunale di PALMI, depositata il 12/10/99 - R.G.N. 0549/88; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/05/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza. -2- Ritenuto che con sentenza del 12 ottobre 1999 il Tribunale di Palmi, pronunciando in sede di rinvio ez art. 383 cod. proc. civ., dichiarava che CE GR e gli altri qui indicati in epigrafe avevano diritto alla rivalutazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per anni anteriori al 1991 nonché ad interessi e rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. fino al 31 dicembre 1991 ed ai soli interessi a partire dal 1° gennaio 1992, ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 31 dicembre 1991 n. 412; che il Tribunale condannava il soccombente IN alle spese del grado di giudizio, confermava la statuizione pretorile sulle spese e compensava quanto alle altre fasi processuali;
che contro questa decisione ricorrono per cassazione lo GR e litisconsorti, mentre l'IN si è costituito con la sola procura al difensore;
che il Pubblico ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Considerato che
col primo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 16 cit. sostenendone la non applicabilità al caso concreto, trattandosi di crediti previdenziali maturati prima dell'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991; che il motivo è fondato poiché la detta norma non si applica ai crediti sorti prima della sua entrata in vigore, ancorchè la mora dell'ente debitore si protragga oltre il detto termine (Cass. Sez. un.
1. R.5895 del 1996); che accolto il motivo, la sentenza impugnata dev'essere cassata e, poiché non nel occorrono nuovi accertamenti di fatto, la causa può essere decisamente merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condannando l'IN a pagare interessi e rivalutazione, cumulati, fino al soddisfacimento del credito;
che per le spese del processo di merito va confermata la decisione del Tribunale di Palmi, stante le pregresse oscillazioni giurisprudenziali in materia di interessi e rivalutazione dei crediti previdenziali, mentre le spese di questo giudizio di cassazione possono essere compensate per giusti motivi.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'IN a pagare agli attuali ricorrenti interessi e rivalutazione sul debito capitale;
in ordine alle spese dell'intero processo, conferma la statuizione del Tribunale di Palmi e compensa le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2002 Desiffne прифатили в Il Cons. Est. Teduico Rovelli Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 1 .500 9 LUG. 2002 oggi, DI BOLLO, DI A M ✓ CANCELLIERECANCELLI E R P A. TASSA 1 0 4