CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2026, n. 18537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18537 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
202 SENTENZA sul ricorso 15064-2025 proposto da: ES MO, rappresentato e difeso dall' avvocato NC CAPASSO;
- ricorrente -
contro S.M.A. CAMPANIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO MAZZIOTTI DI CELSO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 409/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/02/2025 R.G.N. 1851/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato NC CAPASSO;
udito l'avvocato STEFANO MAZZIOTTI DI CELSO. Oggetto Licenziamento R.G.N. 15064/2025 Cron. Rep. Ud. 25/03/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 18537 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: AMENDOLA FABRIZIO Data pubblicazione: 08/06/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da MO TR nei confronti della S.M.A. Campania S.p.A. volto a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dirigente con comunicazione del 26 maggio 2023. 2. La Corte, in estrema sintesi, innanzitutto ha respinto il motivo di gravame concernente le pretese violazioni del comma 9 ter, ultima alinea, dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, ed in particolare del termine di 30 giorni ivi previsto, affermando che tale disciplina risultava inapplicabile alla società in house datrice di lavoro. 3. Nel merito del recesso, la Corte, esaminati gli atti utilizzati dal giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere e sequestro preventivo della somma di euro 243.251,50 nei confronti del TR, ha ritenuto che dagli stessi emergesse «in maniera univoca il coinvolgimento del ricorrente in una rete di rapporti illeciti tesi ad assicurare ad alcuni imprenditori la gestione dei servizi di manutenzione inerenti al depuratore di Napoli est, nonché la proroga di tali affidamenti, dietro elargizione, periodica e costante, di cospicue tangenti, prevalentemente in denaro ovvero sotto forma di donativi». 4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi;
ha resistito con controricorso l’intimata società. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cui ha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso. La sola controricorrente ha depositato memoria. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 127 ter c.p.c. considerato inapplicabile al processo del lavoro e perché, nella specie, la Corte territoriale avrebbe sostituito con le note scritte l’udienza pubblica di discussione. La censura - che risulta integralmente articolata sull’assunto che le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. non siano applicabili allo speciale procedimento regolato dagli artt. 414 e ss. c.p.c. – non può trovare accoglimento alla luce del contrario avviso espresso dalle Sezioni unite di questa Corte che hanno, invece, sancito la possibilità di sostituire con note scritte anche la fase della discussione della causa nel processo del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un. n. 17063/2025, alla quale si rinvia integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). Né viene adeguatamente allegato nel motivo di gravame il difetto delle condizioni che il precedente richiamato ha indicato al fine di consentire la sostituzione, anche perché chi oggi ricorre neanche deduce di essersi opposto alle note scritte, evidentemente convenendo all’epoca che la situazione processuale concreta non necessitasse di chiarimenti da esporre in una pubblica discussione. Altrettanto evidente che tale necessità non possa insorgere postuma per il solo esito avverso della causa. 2. Il secondo motivo è così testualmente rubricato: «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia all’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 per violazione del comma 9 ter, ultima riga dell’art. 55 bis D.lgs. 165/2001 e in riferimento del termine di legge di 30 giorni, atteso che la contestazione dei fatti del 21/2/2023 gli 4 era stata comunicata il 30/3/2023, contestando la motivazione della sentenza nelle parti in cui aveva ritenuto detta disciplina delle società». In disparte i profili di inammissibilità derivanti dal riferimento a vizi motivazionali secondo una formulazione non più vigente nel codice di rito, la censura, con cui si lamenta che i giudici territoriali non abbiano fatto buon governo dei principi in materia di disciplina delle società in house, negando l’applicabilità del d. lgs. n. 165/2001 al procedimento disciplinare in controversia, risulta infondato secondo la giurisprudenza di questa Corte che applica a dette società la disciplina privatistica, salvo specifiche discipline derogatorie, come per il reclutamento. Precedenti di legittimità con i quali il ricorrente non si confronta (v. Cass. n. 26666/2025; Cass. n. 4433/2025; Cass. n. 35421/2022; Cass. n. 4571/2022; Cass. n. 21378/2018). 3. Il terzo motivo deduce: «Inesistenza del fatto – erronea valutazione – omessa valutazione circa un punto decisivo della controversia. 360 c.p.c. commi n. 1 e n. 5 in relazione agli artt. 2119, 2095 c.c. e ss. nonché art. 112 c.p.c.». Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità, ciascuno dirimente. Viene dedotto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. «doppia conforme», senza che il ricorrente abbia indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra molte: Cass. n. 13372/2025; Cass. n. 5947/2023). Inoltre, il vizio è prospettato al di fuori dei limiti consentiti dal testo novellato della disposizione, come rigorosamente 5 interpretato da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014. Il ricorrente non individua un fatto storico, principale o secondario, realmente omesso, risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e dotato di decisività, nel senso che, ove esaminato, avrebbe determinato con certezza un diverso esito della controversia (tra le più recenti, Cass. n. 6525/2025). Ancora, è formalmente dedotta una violazione di norme di diritto, ma nella sostanza si contesta l’accertamento e la valutazione dei fatti così come operati dalla Corte napoletana. Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016); Infine, si eccepisce una omessa pronuncia a mente dell’art. 112 c.p.c. che non sussiste, avendo la Corte territoriale respinto l’appello, pronunciando, implicitamente o esplicitamente, con una motivazione che esamina tutti i motivi di gravame. 4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo 6 unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2026. Il Cons. est. La Presidente Dott. Fabrizio Amendola Dott.ssa Margherita Leone
- ricorrente -
contro S.M.A. CAMPANIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO MAZZIOTTI DI CELSO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 409/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/02/2025 R.G.N. 1851/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato NC CAPASSO;
udito l'avvocato STEFANO MAZZIOTTI DI CELSO. Oggetto Licenziamento R.G.N. 15064/2025 Cron. Rep. Ud. 25/03/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 18537 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: AMENDOLA FABRIZIO Data pubblicazione: 08/06/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, all’esito di trattazione scritta, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da MO TR nei confronti della S.M.A. Campania S.p.A. volto a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dirigente con comunicazione del 26 maggio 2023. 2. La Corte, in estrema sintesi, innanzitutto ha respinto il motivo di gravame concernente le pretese violazioni del comma 9 ter, ultima alinea, dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, ed in particolare del termine di 30 giorni ivi previsto, affermando che tale disciplina risultava inapplicabile alla società in house datrice di lavoro. 3. Nel merito del recesso, la Corte, esaminati gli atti utilizzati dal giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere e sequestro preventivo della somma di euro 243.251,50 nei confronti del TR, ha ritenuto che dagli stessi emergesse «in maniera univoca il coinvolgimento del ricorrente in una rete di rapporti illeciti tesi ad assicurare ad alcuni imprenditori la gestione dei servizi di manutenzione inerenti al depuratore di Napoli est, nonché la proroga di tali affidamenti, dietro elargizione, periodica e costante, di cospicue tangenti, prevalentemente in denaro ovvero sotto forma di donativi». 4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi;
ha resistito con controricorso l’intimata società. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cui ha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso. La sola controricorrente ha depositato memoria. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 127 ter c.p.c. considerato inapplicabile al processo del lavoro e perché, nella specie, la Corte territoriale avrebbe sostituito con le note scritte l’udienza pubblica di discussione. La censura - che risulta integralmente articolata sull’assunto che le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. non siano applicabili allo speciale procedimento regolato dagli artt. 414 e ss. c.p.c. – non può trovare accoglimento alla luce del contrario avviso espresso dalle Sezioni unite di questa Corte che hanno, invece, sancito la possibilità di sostituire con note scritte anche la fase della discussione della causa nel processo del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un. n. 17063/2025, alla quale si rinvia integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). Né viene adeguatamente allegato nel motivo di gravame il difetto delle condizioni che il precedente richiamato ha indicato al fine di consentire la sostituzione, anche perché chi oggi ricorre neanche deduce di essersi opposto alle note scritte, evidentemente convenendo all’epoca che la situazione processuale concreta non necessitasse di chiarimenti da esporre in una pubblica discussione. Altrettanto evidente che tale necessità non possa insorgere postuma per il solo esito avverso della causa. 2. Il secondo motivo è così testualmente rubricato: «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia all’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 per violazione del comma 9 ter, ultima riga dell’art. 55 bis D.lgs. 165/2001 e in riferimento del termine di legge di 30 giorni, atteso che la contestazione dei fatti del 21/2/2023 gli 4 era stata comunicata il 30/3/2023, contestando la motivazione della sentenza nelle parti in cui aveva ritenuto detta disciplina delle società». In disparte i profili di inammissibilità derivanti dal riferimento a vizi motivazionali secondo una formulazione non più vigente nel codice di rito, la censura, con cui si lamenta che i giudici territoriali non abbiano fatto buon governo dei principi in materia di disciplina delle società in house, negando l’applicabilità del d. lgs. n. 165/2001 al procedimento disciplinare in controversia, risulta infondato secondo la giurisprudenza di questa Corte che applica a dette società la disciplina privatistica, salvo specifiche discipline derogatorie, come per il reclutamento. Precedenti di legittimità con i quali il ricorrente non si confronta (v. Cass. n. 26666/2025; Cass. n. 4433/2025; Cass. n. 35421/2022; Cass. n. 4571/2022; Cass. n. 21378/2018). 3. Il terzo motivo deduce: «Inesistenza del fatto – erronea valutazione – omessa valutazione circa un punto decisivo della controversia. 360 c.p.c. commi n. 1 e n. 5 in relazione agli artt. 2119, 2095 c.c. e ss. nonché art. 112 c.p.c.». Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità, ciascuno dirimente. Viene dedotto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. «doppia conforme», senza che il ricorrente abbia indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra molte: Cass. n. 13372/2025; Cass. n. 5947/2023). Inoltre, il vizio è prospettato al di fuori dei limiti consentiti dal testo novellato della disposizione, come rigorosamente 5 interpretato da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014. Il ricorrente non individua un fatto storico, principale o secondario, realmente omesso, risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e dotato di decisività, nel senso che, ove esaminato, avrebbe determinato con certezza un diverso esito della controversia (tra le più recenti, Cass. n. 6525/2025). Ancora, è formalmente dedotta una violazione di norme di diritto, ma nella sostanza si contesta l’accertamento e la valutazione dei fatti così come operati dalla Corte napoletana. Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016); Infine, si eccepisce una omessa pronuncia a mente dell’art. 112 c.p.c. che non sussiste, avendo la Corte territoriale respinto l’appello, pronunciando, implicitamente o esplicitamente, con una motivazione che esamina tutti i motivi di gravame. 4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo 6 unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2026. Il Cons. est. La Presidente Dott. Fabrizio Amendola Dott.ssa Margherita Leone