Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2003, n. 15497
CASS
Sentenza 16 ottobre 2003

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In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Pertanto, l'accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fornendo la premessa logica indispensabile della statuizione di condanna al pagamento dell'indennità per l'astensione obbligatoria per gravidanza, contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata intervenuta tra le stesse parti, preclude il riesame dello stesso punto di diritto in una causa avente ad oggetto l'indennità per l'astensione facoltativa relativa alla stessa gravidanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2003, n. 15497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15497
    Data del deposito : 16 ottobre 2003

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