Sentenza 16 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Pertanto, l'accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fornendo la premessa logica indispensabile della statuizione di condanna al pagamento dell'indennità per l'astensione obbligatoria per gravidanza, contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata intervenuta tra le stesse parti, preclude il riesame dello stesso punto di diritto in una causa avente ad oggetto l'indennità per l'astensione facoltativa relativa alla stessa gravidanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2003, n. 15497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15497 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RD GR, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati OSCAR LOJODICE, NICOLA LOJODICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, PILERIO SPADAFORA, MANLIO NARDI, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 161/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 21/04/00 - R.G.N. 235/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 gennaio 1995 RA De BE chiedeva al Pretore di Bari la condanna dell'INPS al pagamento, in suo favore, dell'indennità di maternità per astensione facoltativa dopo il parto, avvenuto il 12 aprile 1994; esponeva di essere iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Torino. L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda.
Con sentenza depositata il 21 dicembre 1999 il Giudice del lavoro accoglieva il ricorso.
L'appello dell'INPS, cui resisteva la signora De BE, veniva accolto dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 4/21 aprile 2000. I giudici di secondo grado ritenevano che non potesse riconoscersi la prestazione previdenziale sulla scorta della mera iscrizione della interessata nell'elenco dei lavoratori agricoli, quando ne è contestata la legittimità per carenza di un valido rapporto di lavoro subordinato.
Rilevavano che l'INPS aveva provato che, con provvedimento del 7 ottobre 1997 la ricorrente era stata cancellata dagli elenchi dal 1991 al 1994.
Osservavano che l'appellata assumeva di avere impugnato detto provvedimento, ma non ne aveva fornito la prova.
Escludevano la rilevanza del giudicato formatosi su altra prestazione previdenziale (per l'astensione dal lavoro anticipata), osservando che si trattava di prestazione diversa, anche se per causa petendi analoga;
per ogni prestazione andava provata la sussistenza di un valido rapporto assicurativo e, nel caso di specie, tale prova non era stata fornita.
Dichiaravano inammissibile in appello, oltre che inattendibile, la prova testimoniale richiesta dalla appellata in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro, osservando che erano chiamati a testimoniare i suoceri indicati come datori di lavoro, i quali sarebbero stati tenuti a sostenere la denuncia del rapporto di lavoro per non incorrere nella contestazione del reato di truffa ai danni dell'INPS.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, RA De BE.
L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la difesa della ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c.. Assume che erroneamente la Corte del merito ha rigettato l'eccezione di cosa giudicata, formulata con la memoria difensiva, in riferimento alla sentenza n. 10318/98, con la quale lo stesso giudice del lavoro di Bari ha condannato l'INPS a corrispondere alla stessa ricorrente l'indennità di maternità per astensione obbligatoria anticipata dal lavoro, per il periodo dal 21.11.1993 al 19.1.1994, riferito allo stesso parto del 12 aprile 1994 cui si riferisce la prestazione (indennità per astensione facoltativa dopo il parto) oggetto di questo giudizio.
Deduce che l'efficacia della cosa giudicata copre non soltanto la pronuncia finale, con la quale viene riconosciuto ad una delle parti il bene controverso, ma anche gli accertamenti che si presentino come necessaria premessa o presupposto logico necessario della decisione. Nel caso in esame l'accertamento sul rapporto di lavoro era il punto fondamentale comune ad entrambe le cause.
Con il secondo motivo la difesa della signora De BE denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione degli arti. 7, 15 e 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, degli artt. 3, 4 e 5 del dl. 9 aprile 1946, n. 212 e dell'art. 13 del d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026. Deduce che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 1026 del 1976, la lavoratrice agricola, per fruire dei benefici di cui all'art. 15 della legge n. 1204/71, deve dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato sostitutivo.
La Corte di Bari ha pertanto errato nel ritenere che ella dovesse anche fornire la prova del rapporto di lavoro, non tenendo conto che aveva fornito la prova della iscrizione ed aveva anche, in grado di appello, chiesto di fornire prova testimoniale.
Assume, infine, che la Corte di Appello ha omesso di motivare in ordine alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Bari in merito al ricorso, esibito in copia, proposto dalla De BE avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici.
Il primo motivo di ricorso, con il quale, nonostante il richiamo al solo art. 324 c.p.c., si lamento soprattutto la violazione dell'art. 2909 c.c., è fondato.
L'indennità di maternità, come ha sottolineato attenta dottrina, viene riconosciuta come prestazione previdenziale destinata a quel particolare carico familiare sostenuto personalmente ed esclusivamente dalla donna, carico costituito dalla gestazione, dal parto e (di regola) dal sostentamento del neonato nei primi mesi di vita, nella prospettiva della garanzia dettata dall'art. 31 della Costituzione. A decorrere dal 1999 il trattamento di maternità è poi erogato, come prestazione assistenziale, a tutte le cittadine italiane che, pur trovandosi nelle condizioni materiali di riferimento, non abbiano i requisiti per beneficiare del trattamento previdenziale, e il cui nucleo familiare di appartenenza non risulti in possesso di risorse economiche adeguate (art. 66 della legge n. 448 del 1998). La prestazione previdenziale viene erogata per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, e non richiede requisiti minimi di assicurazione e contribuzione, essendo sufficiente che il rapporto di lavoro sia in atto al momento in cui inizia il periodo di astensione obbligatoria (art. 15, terzo comma, della legge n. 1204/71).
Oltre ai periodi di astensione obbligatoria disciplinati dall'art. 4 della legge n. 1204/71, è prevista la possibilità dell'Ispettorato
del Lavoro di disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro, prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria preparto, nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose suscettibili di aggravamento a causa della gravidanza;
quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, diverse da quelle vietate dall'art. 3 della legge. Ai fini del trattamento previdenziale elementi costitutivi del relativo diritto sono, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (peraltro dal gennaio 1988 la tutela è stata estesa alle lavoratoci autonome) e l'esistenza di una gravidanza;
per la astensione obbligatoria anticipata sono poi richiesti ulteriori requisiti riscontrati dall'Ispettorato del Lavoro, mentre per quella facoltativa è sufficiente la volontà della lavoratrice madre di fruire di tale possibilità.
Requisiti ulteriori, quanto al reddito, sono stati introdotti dalla legge n. 53 del 2000, ma non riguardano la fattispecie in esame, nella quale la gravidanza si è conclusa con il parto del 12 aprile 1994.
Dalla breve disamina, sopra compiuta, sul trattamento previdenziale di maternità per le lavoratrici subordinate, risulta che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato al momento di inizio del periodo di astensione obbligatoria costituisce elemento indispensabile per l'insorgenza del diritto tanto alla indennità per l'astensione obbligatoria, normale o anticipata, quanto alla indennità per l'astensione facoltativa.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile ("L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa"), l'accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile della statuizione di condanna al pagamento dell'indennità per l'astensione obbligatoria, contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata intervenuta fra le stesse parti, preclude il riesame dello stesso punto di diritto in una causa avente ad oggetto l'indennità per l'astensione facoltativa relativa alla stessa gravidanza. Sul punto l'orientamento della Corte è sufficientemente univoco: "In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n. 6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986 n. 6991). Non può trovare applicazione l'orientamento meno rigoroso espresso da Cass., 9 aprile 2001 n. 5235, che consente il riesame della situazione allorquando, pur essendo il rapporto di lavoro subordinato elemento comune a due cause, le prestazioni previdenziali richieste siano diverse (indennità di disoccupazione nella prima causa, indennità di maternità nella seconda) e sia diverso anche il periodo di tempo rispettivamente rilevante nei due giudizi. Nella fattispecie in esame le prestazioni richieste costituiscono due aspetti della stessa tutela di maternità, ed il periodo di tempo rilevante per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro è lo stesso.
Il Tribunale ha pertanto violato l'art. 2909 c.c., allorquando ha affermato la irrilevanza del giudicato su altra prestazione previdenziale per l'astensione dal lavoro anticipata, in quanto il giudicato si sarebbe formato su prestazione diversa anche se su causa petendi analoga.
L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo. Per tutto quanto esposto il primo motivo di ricorso va accolto e va dichiarato assorbito il secondo;
la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con la conferma della decisione di primo grado, anche per il capo relativo alle spese.
Si ritiene equo compensare fra le parti le spese del giudizio di appello, mentre le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico dell'INPS.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado anche per le spese;
compensa le spese del grado di appello e condanna l'INPS al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 14,00 per spese ed in euro 2.000,00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2003