Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE UMBRI OFFICIO ENTRATE TERNI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NC FR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 140/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 06/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN BR richiese alla Intendenza di finanza di Terni il rimborso dell'IRPEF (pari a lire 1.631.804) trattenuta nel 1991 dal proprio datore di lavoro sull'indennità sostitutiva per ferie non godute nel periodo 1987-1991.
Avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente propose ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Terni, sostenendo la natura risarcitoria e non retributiva della indennità. La Commissione adita accolse il ricorso.
In parziale accoglimento del gravame prodotto dall'Amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria escluse il diritto al rimborso limitatamente alla parte della ritenuta afferente le indennità compensative dei riposi suppletivi e delle festività soppresse. Confermò nel resto la decisione appellata, ritenendo risarcitoria, e come tale non assoggettabile a IRPEF, l'indennità connessa alle ferie non godute, che, pur traendo origine dal rapporto di lavoro, non è collegata alla prestazione lavorativa, avendo la funzione di reintegrare il danno patito dal lavoratore per l'impossibilità di recuperare le proprie energie psico -fisiche. Di questa decisione il Ministero delle finanze ha chiesto la cassazione con ricorso basato su di un unico motivo.
Non resiste l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciata la violazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e omessa o insufficiente motivazione, il Ministero
ricorrente deduce, richiamando numerosi arresti di questa Corte, che con il TUIR il legislatore ha dato una qualificazione onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente riconnettendolo a qualunque tipo di attività lavorativa e stabilendo in modo tassativo i compensi che ne sono esclusi. Pertanto, la indennità per ferie non godute, in quanto riconducibile all'insieme dei compensi erogati al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro è, a prescindere dalla sua natura, classificabile tra i redditi imponibili ai fini IRPEF. Il motivo è fondato.
La questione che la censura propone - la tassabilità o no dell'indennità di ferie non godute dal lavoratore dipendente - e stata ripetutamente affrontata da questa Corte, che l'ha risolta in senso positivo a partire dalla sentenza 26 settembre 1994, n. 7868, a prescindere dalla natura dell'indennità stessa, e in base alla specifica normativa applicabile alla fattispecie, movendo dal rilievo che ogni norma, in via di principio, definisce, in relazione alle finalità sostanziali perseguite, i presupposti della sua applicazione.
In tema di soggezione all'IRPEF, alla stregua della normativa di cui agli artt. 46 e 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, applicabile alla fattispecie ratione temporis, si deve, infatti, aver riguardo al reddito, inteso quale somma dei compensi e degli emolumenti, comunque determinati e percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro e che trovino causa nelle prestazioni effettuate. In particolare, con il combinato disposto degli artt. 46 e 48, il legislatore del 1986 ha ampliato (rispetto agli artt. 46 e 48 del D.P.R. 597 del 1973) il concetto di retribuzione imponibile, per ricomprendervi tutte le somme a qualunque titolo corrisposte al lavoratore, indipendentemente dalla effettiva prestazione, in connessione e nell'ambito del rapporto contrattuale di lavoro (cfr., e plurimis, oltre a Cass. n. 7868/1994 cit, Cass. nn. 4134/1999, 4834/1999, 10941/1999, 9361/2002). In particolare, l'art. 48 contiene una minuziosa disciplina delle varie indennità, diretta a precisare la misura in cui esse costituiscono reddito: con la conseguenza che per le indennità non espressamente disciplinate, sempre che esse dipendano dal rapporto di lavoro, resta valida la regola generale stabilita dal primo comma circa la loro totale tassabilità.
In un tale contesto normativo, non è conferente, per l'inclusione nel reddito tassabile di un determinato versamento del datore di lavoro, stabilire se l'indennità in esame abbia consistenza di retribuzione in senso proprio, ovvero di indennità o di risarcimento del danno, e nemmeno accertare la sua obbligatorietà o meno rispetto ai doveri fissati dalla legge o dalla contrattazione individuale o collettiva, essendo sufficiente il carattere compensativo del versamento medesimo e la sua derivazione causale dal rapporto di lavoro, cioè l'identificabilità di questo come fonte e titolo della sua effettuazione.
In diversi termini, anche a riconoscerle i connotati di retribuzione aggiuntiva rivolta a remunerare la prestazione usurante svolta durante il periodo feriale, ovvero di ristoro del pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipendente, non v'ha dubbio che la discussa indennità presenta la natura e la funzione di compenso, nell'accezione lata adottata dalle menzionate norme (tanto da comprendervi i rimborsi e le erogazioni liberali), in quanto mira a riequilibrare sotto il profilo economico gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel suddetto periodo, e inoltre deriva dal rapporto di lavoro, traendo origine dalle posizioni soggettive con esso costituite.
In conclusione, le argomentazioni poste a base dell'indirizzo stabilito da questa Corte, secondo cui l'indennità per ferie non godute fa parte del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, come tale sottoposto a ritenuta d'acconto, meritano l'adesione del Collegio. La decisione impugnata, avendo basato le proprie statuizioni unicamente sul(l'ininfluente) carattere risarcitorio della indennità di ferie non godute, deve, pertanto, essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma primo, c.p.c., con il rigetto della domanda di rimborso proposta dal BR con l'originario ricorso diretto alla Commissione tributaria di primo grado di Temi.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004