Sentenza 26 febbraio 2004
Massime • 1
L'impugnazione incidentale tardiva, sia che l'interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza impugnata, sia che sorga dalla impugnazione proposta dall'altra parte, perde ogni efficacia qualora - per qualsiasi motivo - sia dichiarata inammissibile l'impugnazione principale.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41596 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2004, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KREFER s.r.l., in persona dell'amministratore unico Giovanni Cresto, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 39, presso l'avv. Sergio Smedile, che lo difende, anche disgiuntamente all'avv. Roberto Scialuga, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PINOR s.r.l., quale società incorporante la IA & AV s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Alessandro Cicchetti, elettivamente domiciliato in Roma, via Gregoriana, n. 5 presso l'avv. Giancarlo Rocchi, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AR LL di LL CA, RU & C. s.n.c.;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1267/99 del 18 giugno - 27 settembre 1999 (R.G. 427/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 4 maggio 1987 la KREFER s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Torino la IA e AV S.p.a.. Premesso che il 4 novembre 1986 aveva acquistato dalla convenuta un autocarro Iveco 190 26/A "cabinato con terzo asse messa su strada e immatricolazione", da utilizzare per il trasporto di materiali ferrosi e, pertanto, dotato di una apposita attrezzatura per il carico, con la precisazione che il terzo asse dovesse essere "non Viberti" e le gomme "Michelin", per il prezzo di lire 84.380.000 oltre IVA da pagare in parte con la permuta di un camion Girelli usato e in parte in contanti alla consegna del veicolo dotato del terzo asse, l'attrice esponeva, ancora, che l'il gennaio 1987 la convenuta le aveva comunicato che il veicolo acquistato era pronto e che, pertanto, essa concludente aveva smontato dall'autocarro Girelli l'attrezzatura per il carico, consegnando l'autocarro usato alla convenuta e ritirato il veicolo nuovo, nonché saldato il prezzo. Al momento del ritiro delle targhe e del permesso provvisorio di circolazione, peraltro, proseguiva parte attrice, essa concludente aveva appreso che il camion non poteva circolare perché il terzo asse non era stato omologato e unicamente a fine marzo 1987 il terzo asse era stato omologato mentre l'immatricolazione non era ancora avvenuta.
Tutto ciò premesso l'attrice chiedeva che l'adito tribunale condannasse la convenuta al risarcimento dei danni patiti e da accertarsi in corso di causa, atteso che era stata privata dell'uso di un camion funzionante (e cioè di quello dato in permuta) e, pertanto, disponendo solo di altri due camion analoghi, si era trovata in crisi operativa e che le giustificazioni addotte dalla convenuta erano infondate in quanto le limitazioni di responsabilità previste dalle condizioni generali del contratto erano inefficaci perché non accettate espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. e determinante nella causazione dei danni era la condotta quantomeno imprudente della convenuta che consegnando il camion nuovo e ritirando quello usato aveva privato essa concludente di un mezzo di produzione essenziale.
Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva alle avverse pretese deducendone la infondatezza, atteso che le condizioni generali di vendita, riprodotte sul retro dell'ordine 4 novembre 1986 erano state specificamente approvate dall'attrice e che con la clausola "messa su strada e immatricolato" le parti aveva solo inteso comprendere nel prezzo convenuto il costo di tali procedure, senza alcun effetto in ordine ai termini e alle modalità di consegna, in quanto i ritardi della P.A., preposta alle operazioni di omologazione, collaudo, autorizzazione al trasporto merci e immatricolazione, non erano addebitabili alla venditrice.
Tutto ciò premesso la convenuta chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda attrice, in via riconvenzionale fosse accertato l'inadempimento di controparte, nella vendita dell'autocarro usato, atteso che il servosterzo di questo era risultato non funzionante, con condanna dell'attrice, pertanto, sia alla riduzione del prezzo sia al risarcimento dei danni, da determinarsi in corso di causa. La convenuta provvedeva, altresì, con atto 22 maggio 1997 a chiamare in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c. la AR BA s.n.c. chiedendo che l'adito tribunale, in caso di accoglimento della domanda attrice dichiarasse la terza chiamata ritenuta a risarcire direttamente alla KREFER i danni da questa subiti e, in subordine, condannasse la chiamata a manlevare essa concludente da tutte le somme eventualmente dovute all'attrice.
Esponeva la convenuta, a fondamento di tali richieste che la fornitura e la dotazione del terzo asse erano state da essa concludente ordinate alla chiamata per cui eventuali ritardi nella consegna erano addebitabili a quest'ultima.
Costituitasi in giudizio la AR BA s.n.c. eccepiva, a sua volta, di avere tempestivamente fornito e montato sull'autocarro Iveco il terzo asse e di avere altrettanto tempestivamente richiesto alla CALABRESE VEICOLI INDUSTRIALI s.p.a. che le aveva fornito l'asse, i documento di collaudo e che la convenuta IA AV era a conoscenza, sin dal gennaio 1987, che i documenti di collaudo sarebbero pervenuti unicamente nella seconda metà del mese di marzo 1987.
In ogni modo, proseguiva la terza chiamata, nessun termine era stato fissato per la consegna dei documenti in questione e che se ritardo vi era stato lo stesso era addebitabile alla CALABRESE VEICOLI INDUSTRIALI s.p.a.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima la stessa si costituiva in giudizio eccependo che l'unica obbligazione da lei assunta era quella, adempiuta, di consegna del terzo asse e che dagli atti e documenti prodotti risultava che essa concludente non si era affatto impegnata, nei confronti della propria committente (AR COBALLO) all'osservanza di precisi termini per effettuare la consegna, per cui chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 5 marzo - 24 marzo 1997 dichiarava che la IA & AV era stata inadempiente alla obbligazione assunta con il contratto 4 novembre 1986, ma rigettava la domanda attrice, non avendo fornito la prova dei danni subiti, rigettando, altresì, la domanda riconvenzionale della IA & AV.
Gravata tale pronunzia in via principale dalla IA & AV s.p.a. e in via incidentale tardiva dalla KREPER, anche nei confronti della AR LL s.n.c. che chiedeva la conferma della decisione dei primi giudici, la corte di appello di Torino, con sentenza 16 giugno - 27 settembre 1999 dichiarava inammissibile l'appello principale e inefficace, di conseguenza l'appello incidentale tardivo.
Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto 21 luglio 2000 la KREFER s.r.l. contro la OR s.r.l., già IA & AV s.p.a. nonché nei confronti della AR LL di LL CA, RU & C. a.n.c. affidato ad unico motivo;
ha presentato memoria.
Resiste, con controricorso, la OR, quale incorporante la IA & AV s.p.a.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la AR LL di LL CA, RU & C. a.n.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come osservato in parte espositiva la corte di appello di Torino, dopo avere dichiarato inammissibile l'appello, principale, proposto dalla IA & AV s.p.a., poi OR s.r.l., avverso la sentenza del tribunale di Torino 24 marzo 1997, per difetto di interesse (atteso che l'eventuale accoglimento del gravame non avrebbe apportato alcuna utilità concreta alla società appellante) ha dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo proposto dalla KREFER s.r.l. avverso la stessa sentenza.
In particolare, quei giudici, accertato che la sentenza del tribunale di Torino, oggetto di impugnazione innanzi a sè, pubblicata il 24 marzo 1997, non era stata notificata, che l'atto di citazione di appello era stato notificato alla KEFRER s.r.l. il 27 marzo 1998 e che questa aveva proposto appello incidentale in occasione della costituzione in giudizio il 21 ottobre 1998 e, pertanto, allorché il termine lungo per la impugnazione, di cui all'art. 327 c.p.c. era già scaduto (il 9 maggio 1998), hanno ritenuto l'appello incidentale proposto dalla KREFER s.r.l. tardivo e, pertanto, inefficace, a seguito della ritenuta inammissibilità dell'appello principale, in applicazione del precetto di cui all'art, 334, comma 2, c.p.c. (secondo cui, in particolare, in presenza di impugnazione incidentale tardiva "se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia").
2. Tale statuizione è censurata dalla ricorrente con un unico motivo, con il quale denunzia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., con insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.". Come risulta palese esaminando la comparsa di costituzione e risposta contenente l'appello incidentale proposto nel precedente grado di giudizio - osserva parte ricorrente - l'appello incidentale da essa proposto era sì tardivo, ma anche assolutamente autonomo. Autonomo nel senso che l'interesse a proporre l'appello incidentale per la KREFER s.r.l. era sorto non per effetto della proposizione dell'appello principale, ma direttamente dalla sentenza impugnata. Con la conseguenza, come affermato da questa Corte regolatrice:
- da un lato, che l'impugnazione, benché tardiva, era consentita ancorché "autonoma" (Cass., sez. un., 7 novembre 1989, n. 4640);
- dall'altro, che i giudici a quibus non potevano dichiarare inefficace il proposto appello incidentale, atteso che l'inammissibilità della impugnazione principale determina, a norma dell'art. 334 c.p.c. la inammissibilità di quella incidentale tardiva solo quando l'interesse a proporre quest'ultima derivi dalla proposizione della impugnazione principale (impugnazione incidentale dipendente), non quando come nella specie l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale derivi direttamente dalla sentenza impugnata (impugnazione incidentale autonoma) (Cass., sez. 2^, 7 agosto 1992, n. 9367).
3. Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento. Come noto, risolvendo un contrasto manifestatosi nell'ambito della giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte regolatrice, Cass., sez. un., 7 novembre 1989, n. 4640 ebbe affermare che poiché l'art. 334 c.p.c. ha lo scopo di rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti dello spirare del termine o della propria acquiescenza - le parti contro le quali è stata proposta impugnazione (o quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.) possono proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva medesima.
È di palmare evidenza, pertanto, che in quella occasione le Sezioni Unite limitarono la loro indagine al primo comma dell'art. 334 c.p.c. e, in particolare, a quelli che sono i limiti oggettivi della impugnazione incidentale tardiva, senza in alcun modo porsi il problema delle conseguenze, sulla impugnazione incidentale, della declaratoria di inammissibilità della impugnazione principale. Deve escludersi, contemporaneamente, come si afferma in ricorso e come - con una pronunzia assolutamente isolata - ritenuto da questa Corte, che la formulazione letterale dell'art. 334, comma 2, c.p.c. sia "superata dalla sopravvenuta giurisprudenza di questa Corte che consente l'impugnazione tardiva anche in relazione alle impugnazioni autonome", con la conseguenza, pertanto, che l'inammissibilità dell'impugnazione principale determina, a norma dall'art. 334 c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva soltanto quando l'interesse a proporre quest'ultima derivi dalla proposizione dell'impugnazione principale (impugnazione incidentale dipendente), non anche quando l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale derivi direttamente dalla sentenza impugnata (impugnazione incidentale autonoma) (pressoché in questi termini, Cass., sez. 2^, 7 agosto 1992, n. 9367, cit., specie in motivazione). Se, infatti, nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse (cfr. art. 12, comma 1, prima parte, preleggi) è palese che la "distinzione", nell'ambito del secondo comma dell'art. 334 c.p.c., tra impugnazioni incidentali autonome e dipendenti, invocata dall'attuale ricorrente (nonché dalla pronunzia di questa Corte sopra ricordata) è assolutamente arbitraria.
Prevedendo, espressamente, l'art. 334, comma 1, c.p.c. che "le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate a integrare il contraddittorio...possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza" è di palmare evidenza:
- da un lato, che le parti indicate nell'art. 334, comma 1 quelle, cioè, contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale o chiamate a integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. e per quali è già decorso il termine per impugnare o hanno fatto acquiescenza alla sentenza possono impugnare qualsiasi capo della sentenza oggetto della impugnazione principale (senza che possano distinguersi in questa "capi" già oggetto di impugnazione principale o capi autonomi) come puntualmente affermato da Cass., sez. un., 7 novembre 1989, n. 4640, nonché da una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, che costituisce, al momento, diritto vivente;
- dall'altro, che una "impugnazione incidentale tardiva" perde "ogni efficacia" qualora l'impugnazione principale, per qualsiasi motivo, sia dichiarata inammissibile (come prevede testualmente l'art. 334, comma 2, c.p.c.), riguardi la impugnazione incidentale lo stesso capo della sentenza oggetto della impugnazione principale o altro capo e a prescindere, altresì, dalla circostanza che l'interesse a proporre l'impugnazione sia sorto direttamente dalla sentenza o dalla impugnazione principale (cfr., in termini generali, tra le tantissime, Cass. sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232; Cass. 14 marzo 2002, n. 3743; Cass. 19 gennaio 1996, n. 408). Una diversa lettura dell'art. 334, comma 2, c.p.c. in alcun modo giustificata dalla lettera della disposizione in esame, o dalla sua ratio, si traduce, in realtà o in una lettura della disposizione in termini opposti a quella che è la sua non equivoca formulazione o, comunque, in una parziale abrogazione dell'art. 334, comma 2, c.p.c. non consentita all'interprete e, pertanto, da disattendere. Deve concluderai, pertanto, come correttamente evidenziato dai giudici a quibus, che in presenza di impugnazione incidentale tardiva, sia sorto l'interesse alla sua proposizione dalla sentenza impugnata o dalla impugnazione proposta dall'altra parte, la stessa perde ogni efficacia, qualora - per qualsiasi motivo - sia dichiarata inammissibile l'impugnazione principale.
Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della OR s.r.l..
Nessun provvedimento deve adottarsi, nei rapporti con la AR LL s.n.c., atteso che questa non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione in favore della controricorrente OR s.r.l., liquidate in Euro 100,00, oltre Euro 1000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004