Sentenza 14 marzo 2002
Massime • 1
L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quella principale venga dichiarata inammissibile - come espressamente previsto dall'art. 334 cod. proc. civ. - ma anche se quella risulti improponibile o improcedibile, ossia in ogni caso in cui esista "ab origine" un difetto che preclude l'esame dell'impugnazione principale, atteso che l'art. 334 cit. va interpretato nel senso che intanto persiste e trova tutela nell'ordinamento l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminata l'impugnazione principale.
Commentario • 1
- 1. Ricorso per Cassazione, inammissibilità ricorso principale, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BANCA POPOLARE ANDRESE, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicotera, n. 29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe D'Innella, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Perrone Capano con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BE RO, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. Vico, n. 31, presso lo studio dell'avv. Enrico Scoccini, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Ciccarelli con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
sul ricorso proposto da BE RO, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;
- ricorrente incidentale -
contro
BANCA POPOLARE ANDRESE, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lucera n. 689 in data 21 novembre 1998 (R.G. 58/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.12.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Con sentenza in data 21 novembre i988, notificata il 15 dicembre 1998, il Tribunale di Lucera ha rigettato gli appelli, principale e incidentale, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede con la quale era stata definita la controversia tra RO TO e la Banca Popolare Andriese SpA.
Avverso la sentenza la Banca ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 12 febbraio 1999, non depositato nel termine prescritto dall'art. 369 c.p.c. (come da certificazione della cancelleria in atti). Contro la stessa sentenza, con atto notificato il 19 marzo 1999, ha proposto ricorso incidentale RO TO. Motivi della decisione
Il ricorso principale, non depositato, è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1^ c.p.c. e, pertanto, non se ne può disporre la riunione al ricorso incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., l'improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (cfr. Cass., 2 giugno 1997, n. 4894) L'improcedibilità del ricorso principale preclude l'esame del ricorso incidentale, il quale non può assumere la connotazione di ricorso principale perché non proposto tempestivamente rispetto al termine per proporre ricorso per cassazione, restando assoggettato, quindi, al disposto dell'art. 334 c.p.c. (impugnazioni incidentale tardive).
Invero, secondo un orientamento della giurisprudenza della Corte, l'improcedibilità del ricorso principale non determina la perdita di efficacia del ricorso incidentale, posto che l'art. 334, comma 2^ c.p.c. prevede tale conseguenza solo nel caso in cui il ricorso principale sia dichiarato inammissibile (Cass., 2 giugno 1997, n. 4894; 24 maggio 1993, n. 5817; 9 aprile 1992, n. 4366). Si tratta di un orientamento, esclusivamente fondato sull'elemento letterale ricavabile dall'art. 334, comma 2^, c.p.c., che non può essere condiviso.
Già le sezioni unite della Corte ebbero ad affermare che l'improponibilità (per intervenuta acquiescenza alla sentenza impugnata) dell'impugnazione principale determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva (Cass., sez. un., 28 luglio 1986, n. 4818). Più di recente, la Corte ha osservato che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quella principale venga dichiarata inammissibile - come espressamente previsto dall'art. 334 c.p.c. - ma anche se essa risulti improponibile o improcedibile,
ossia in ogni caso in cui esista ab origine un difetto che preclude l'esame dell'impugnazione principale, atteso che l'art. 334 cit. va interpretato nel senso che in tanto persiste e trova tutela nell'ordinamento l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminata l'impugnazione principale (Cass., 29 maggio 1997, n. 4760). Con questa interpretazione, la giurisprudenza della Corte recupera la necessaria coerenza con l'indirizzo secondo il quale l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (Cass., sez. un., 21 agosto 1990, n. 8533; 23 gennaio 1998, n. 652). Emerge, infatti, con evidenza, l'irragionevolezza del risultato di consentire, peraltro senza limiti di ammissibilità, l'impugnazione tardiva anche nelle ipotesi in cui, sia pure per ragioni oggettive, si è determinata la stabilità delle statuizioni favorevoli a colui che impugna in via incidentale.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo, pertanto, è imposta da una lettura dell'art. 334, comma 2^ c.p.c., conforme agli art. 3 e 24 Cost. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate interamente per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2002