Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3743
CASS
Sentenza 14 marzo 2002

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Massime1

L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quella principale venga dichiarata inammissibile - come espressamente previsto dall'art. 334 cod. proc. civ. - ma anche se quella risulti improponibile o improcedibile, ossia in ogni caso in cui esista "ab origine" un difetto che preclude l'esame dell'impugnazione principale, atteso che l'art. 334 cit. va interpretato nel senso che intanto persiste e trova tutela nell'ordinamento l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminata l'impugnazione principale.

Commentario1

  • 1Ricorso per Cassazione, inammissibilità ricorso principale, conseguenzeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3743
Data del deposito : 14 marzo 2002

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