Sentenza 31 ottobre 2017
Massime • 1
La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi previste (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato) e sempre che le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte, non potendo, in detta fase, trovare applicazione la disposizione dell'art. 129 dello stesso codice, da riferire esclusivamente al giudizio in senso tecnico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2017, n. 57567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57567 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2017 |
Testo completo
5 7567-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 31/10/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente Sent. n. sez. 2387/2017 ROSSELLA CATENA REGISTRO GENERALE ENRICO VITTORIO STANISLAO N.22578/2016 SCARLINI ANTONIO SETTEMBRE Rel. Consigliere - - GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MB KA nato il [...] MB NA nato il [...] KO IO nato il [...] avverso la sentenza del 03/03/2009 del GIP TRIBUNALE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. BO AV, BO NA e OV MI avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, che aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di cui all'art. 489 cod. pen. commesso il 3/5/1997 - per faseintervenuta prescrizione. La sentenza era stata emessa in predibattimentale, ex art. 129 cod. proc. pen., senza interlocuzione con le parti. La Corte d'appello di Bologna, rilevato che le sentenze predibattimentali sono inappellabili (art. 469 cod. proc. pen.) e ravvisata comunque nell'atto una voluntas impugnationis, ha rimesso gli atti a questa Corte CONSIDERATO IN DIRITTO All'esame delle ragioni di censura giova premettere una succinta puntualizzazione della vicenda sostanziale, nei termini pacificamente risultanti dagli atti, il cui esame è consentito a questa Corte, dovendosi valutare la sussistenza di un error in procedendo. In data 11/4/2002 fu emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì decreto penale di condanna nei confronti dei ricorrenti per aver fatto uso di patenti contraffatte. Gli imputati proposero opposizione e lo stesso Giudice, con sentenza del 3 marzo 2009, dichiarò de plano l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, facendo esplicito riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., il cui dettato ritenne di applicare. Contro la sentenza suddetta gli imputati proposero, come si è detto, appello dinanzi alla Corte di merito competente, la quale ha trasmesso gli atti a questa Corte, ritenendo, correttamente, che l'unico mezzo di impugnazione consentito sia rappresentato - nella specie - dal ricorso per Cassazione. Tanto chiarito, la sentenza impugnata va annullata per violazione del contraddittorio. Le Sezioni Unite di questa Corte insegnano, fin dal 2001, che la sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero una presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio (SU, n. 3027 del 19/12/2001, rv 220555). Nella specie, non solo le parti (imputati e pubblico ministero) non sono state sentite, ma non state nemmeno messe in condizione 2 ои di partecipare alla fase processuale in cui è stata emessa la sentenza impugnata, posto che la decisione è stata presa senza fissazione di apposita udienza e senza interlocuzione con gli aventi diritto, dando luogo, in tal modo, ad una nullità assoluta di ordine generale, in quanto incidente sull'intervento e assistenza degli imputati. La sentenza va pertanto annullata e gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Forlì. Così deciso il 31/10/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settentnt༽ ༼ (Paolo Bruno) Дод е Depositato in Cancelleria Roma, li 27. 12.1 IE CANCELLIERE Rossana Cacace 3