CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 16569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16569 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CA NO, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 110/2025 RGRiesP del Tribunale di Salerno del À6 aprile 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Cinzia PARASPORO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16569 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 19/11/2025 Lì RITENUTO IN FATTO Con ordinanza di contenuto sostanzialmente analogo ad altre emesse, come la presente, anche esse in data 16 aprile 2025, il Tribunale di Salerno, operando quale giudice dell'appello cautelare, ha accolto il gravame interposto dal locale Pm avverso il provvedimento reso dal Gip di quel medesimo Tribunale e con il quale, pur essendo stata riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di diversi soggetti, fra i quali La CA NO, in ordine alla loro partecipazione, spiegatasi attraverso distinte modalità operative, ad un sodalizio criminoso dedito, in particolare, alla commissione di delitti in materia tributaria, in ispecie indebite compensazioni di imposte con crediti inesistenti, nonché ?l riciclaggio dei proventi rivenienti dalla predetta attività delittuosa, non stata applicata al predetto alcuna misura cautelare - inekcaapanti—elei---Ea—T-errrerecrerer-stata, in ti, richiesta la misura della custodia cautelare in carcere - sollecitata dal Pm in quanto si era ritenuto insussistente il requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotte criminose. Come detto con la ordinanza in questione il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell'appello cautelare, successivamente ad una ampia e documentata disamina della ragioni per le quali sono stati ritenuti ricorrere, anche a carico del predetto indagato, gli elementi gravemente indizianti in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso ed alla esecuzione di taluni dei reati fine che rientravano nel programma dello stesso, ha rilevato che - diversamente da quanto sostenuto dal Gip, il quale aveva escluso la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa sulla base di una serie di indici, sinteticamente riconducibili al tempo decorso fra la commissione delle condotte ed il momento in cui le misure sono state richieste, alla mancanza di elementi che possano fare pensare alla persistenza sia di condotte criminose ulteriori sia di contatti fra i sodali;
la modalità operativa della frode fiscale era legata alla applicabilità dì una determinata normativa non più vigente;
il fatto che altri sodali, diversi da quelli ora interessati, siano stati attinti da gravi indizi di colpevolezza in relazione ad altre vicende criminose, non è fattore che possa riverberarsi anche sugli altri • soggetti ora interessati - le esigenze cautelard,legittimanti la adozione di una misura cautelare sono tuttora presenti. In particolare, ha osservato: che il lasso di tempo esistente fra la cessazione delle condotte e la richiesta formulata dal Pm di adozione delle misure era non significativo in quanto la natura sostanzialmente professionale 2 della attività criminosa posta in essere, nelle diverse condotte realizzate dall'indagato ora in esame, era tale da far ritenere che il pericolo di reiterazione fosse oltre che concreto, anche attuale e che la vicinanza di questo con tale AL CO, uno degli promotori della associazione a delinquere, il quale aveva, anche successivamente alla cessazione della attività oggetto ora della contestazione cautelare, proseguito in altre condotte criminose, rendeva comunque verosimile la ricaduta del La CA nel crimine. Il Tribunale ha, pertanto, accolto la impugnazione del Pm ed ha disposto a carico del La CA la misura degli arresti domiciliari, la cui esecuzione era, tuttavia, sospesa sino alla definitività del provvedimento applicativo. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato in questione, affidando le proprie doglianze a due motivi di ricorso. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in relazione alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardanti i reati di riciclaggio a suo carico ascritti sub 5), 9) e 12) della provvisoria imputazione;
analoga doglianza egli ha formulato in ordine ai reati, aventi egualmente ad oggetto delle ipotesi di riciclaggio, a lui addebitate ai nn. 17), 20), 24) e 36) della rubrica provvisoriamente elevata a suo carico. Sempre in relazione alla contestazione dei gravi indizi di colpevolezza il ricorrente ha censurato la ordinanza impugnata in ordine alla mancanza di sufficienti elementi a dimostrazione, in ordine al reato di riciclaggio, delle esistenza del reato presupposto, i cui proventi sarebbero stati l'oggetto dell'avvenuto riciclaggio. Infine, sempre in punto di gravità indiziaria, il ricorrente si è doluto dell'avvenuta conferma della sussistenza del quadro di gravità indiziaria in relazione al reato di carattere tributario a lui provvisoriamente contestato sub 37) della rubrica complessivamente elevata. Con il secondo motivo di impugnazione, afferente a tutti i capi a lui contestati, il ricorrente ha lamentato la assenza di elementi per potere inferire la esistenza delle esigenze cautelari in relazione al pericolo di reiterazione delle condotte criminose del tipo di quelle per le quali si indaga. In particolare il ricorrente ha, dapprima, censurato la ordinanza impugnata in quanto la stessa sarebbe priva della cosiddetta motivazione rafforzata, la quale sarebbe stata necessaria in considerazione del diverso 3 contenuto di essa rispetto alla precedente ordinanza emessa dal Gip di Salerno. A corredo di tale considerazione il ricorrente evidenzia sia la carenza della adeguata valutazione della ricorrenza degli elementi, fra loro non sovrapponibili, della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, unica esigenza cautelare, sia pur astrattamente, prospettabile, così come non è stata correttamente esaminata la possibilità di presidiare adeguatamente siffatta esigenza con una misura cautelare meno costrittiva di quella della custodia domiciliare, in ossequio al principio di necessaria proporzionalità della misura effettivamente applicata. Alla udienza del 7 ottobre 2025 alla quale la causa era stata chiamata la Corte, avendo rilevato la mancanza di una pagina della ordinanza impugnata ne ha disposto la acquisizione. Essendo pervenuta la documentazione richiesta il processo è stato rifissato per la odierna udienza;
a tale proposito il difensore della parte ricorrente ha fatto pervenire una nota con la quale lamenta il mancato rispetto del termine a comparire. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Preliminare si prospetta l'esame della eccezione di intempestività della fissazione della presente udienza formulata dalla difesa del ricorrente con la memoria del 3 novembre 2025. Premesso, infatti, che la doglianza della difesa del ricorrente è riferita al mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. a seguito del rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso intervenuto alla scorsa udienza del 7 ottobre 2025, osserva il Collegio che la tesi del ricorrente - secondo la quale andrebbe, anche in occasione della fissazione della nuova udienza, rispettato il termine previsto dalla norma dianzi citata - è destituita di fondamento. Come, infatti, è stato condivisibilmente stabilito da questa Corte, nel giudizio di cassazione, in caso di rinvio del processo a nuovo ruolo non è necessario che la notificazione dell'avviso della successiva udienza sia effettuata nel rispetto di un ulteriore termine libero di 30 giorni ai sensi 4 dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen, essendo sufficiente l'osservanza del termine, non inferiore a giorni 5, previsto in via generale dall'art. 184 cod . . proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 aprile 2019, n. 16540, rv 275808); si rileva, in particolare, che, la fissazione della nuova udienza di trattazione più sollecita di quella che avrebbe consentito il rispetto del predetto termine processuale non può determinare alcuna lesione ai diritti processuali spettanti al ricorrente - in particolare con riferimento alla tempestività della richiesta di trattazione in forma orale e partecipata del giudizio, così come in relazione alla facoltà di presentare memorie o motivi aggiunti - atteso che i termini decadenziali rispettivamente previsti per tali incombenti devono essere calcolati avendo riguardo alla prima udienza in vista della quale il ricorrente era stato regolarmente citato e non sono soggetti a "riapertura" a seguito del rinvio a nuovo ruolo del procedimento. Tanto premesso, andando ad esaminare le originarie doglianze formulata dalla difesa del La CA avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell'appello cautelare, osserva il Collegio che il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Deve, preliminarmente, osservarsi che, in occasione dell'avvenuto rigetto della richiesta formulata dal locale Pm, il Gip del Tribunale di Salerno, per come incontestatamente emerge dalla ordinanza ora impugnata, ha chiaramente precisato che a carico, anche, dell'odierno indagato sussistevano i gravi indizi di colpevolezza in relazione alle imputazioni allo stesso provvisoriamente contestate;
ha, tuttavia, ritenuto di non dovere disporre la misura a suo carico in quanto difettava il requisito della attualità e concretezza delle esigenze cautelari - nella specie riconducibili alla reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede - che la misura richiesta dal Pm doveva tendere a preservare. Per tale ragione, cioè in considerazione dell'avvenuta valutazione positiva operata dal Gip in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la impugnazione che è stata presentata dall'organo pubblico ha avuto ad oggetto esclusivamente siffatto aspetto, cioè la sussistenza delle esigenze cautelari, avendo ritenuto la competente Procura della Repubblica non in discussione la questione riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
è per questa stessa ragione che di tale profilo della vicenda - che non risulta essere stato oggetto di una qualche confutazione neppure da parte della difesa del La CA in occasione dell'avvenuta discussione della 5 impugnazione cautelare presentata dalla Procura della Repubblica di Salerno - il giudice che ha deliberato il provvedimento ora censurato si è occupato, rimandando sul punto alle considerazioni svolte sull'argomento dal Gip, che egli ha esaminato e, pur a seguito di esame critico, condiviso (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 dicembre 2017, n. 57525, rv 272205). Ciò, peraltro, è correttamente avvenuto in ossequio al carattere solo parzialmente devolutivo dell'appello cautelare, in forza del quale la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in applicazione, appunto, del principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 maggio 2023, n. 23042, rv 284544; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 luglio 2010, n. 28253, rv 248135). Tanto considerato, si rileva, quanto specificamente alla impugnazione presentata dall'attuale ricorrente, che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il vizio di motivazione della ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza appare inammissibile in quanto rivolto a contestare, appunto, l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza emersi a suo carico in relazione alle imputazioni a lui provvisoriamente mosse, senza che l'attuale ricorrente avesse provveduto a confutare sul punto di fronte al Tribunale dell'appello cautelare la ordinanza emessa dal Gip, il quale aveva pacificamente ritenuto ricorrere tali indizi a carico anche del La CA e che il Tribunale ha confermato sussistere. Va, peraltro, segnalato che, in ogni caso, le doglianze che al riguardo il La CA ha dedotto in sede di legittimità hanno un esclusivo carattere rivalutativo, essendo esse volte ad evidenziare, per un verso, talune pretese illogicità rilevabili nella motivazione della ordinanza impugnata in punto di valutazione del materiale probatorio che ha condotto alla individuazione del ricorrente quale amministratore di fatto di talune della società coinvolte negli affari illeciti gestiti dal sodalizio criminoso, e, per altro verso, la errata attribuzione di valenza probatoria agli elementi indiziari riguardanti sia le ipotesi delittuose di riciclaggio ascritte al La CA che quelle aventi ad oggetto la violazione della normativa di carattere penai-tributario. Si tratta, pertanto, di questioni tutte inerenti alla valutazione degli elementi probatori che sono sottratte al sindacato della Corte di legittimità ove non caratterizzate dalla manifesta illogicità. 6 Venendo al successivo secondo motivo di ricorso, afferente sia alla sussistenza delle esigenze cautelari sia alla congruità della misura degli arresti domiciliari disposta a carico dell'indagato, si rileva, quanto al primo profilo, come il Tribunale salernitano abbia chiaramente messo in luce la sistematica professionalità della variegata attività delittuosa posta in essere dal ricorrente, elemento che connota evidentemente in termini di maggiore pericolosità iL rischio di recidivanza, tanto più se considerato unitamente ai rilevanti vantaggi/ economici che da tali attività l'indagato contava di ricavare;
ragionevole è la scarsa importanza attribuita nella ordinanza impugnata al fatto che, per effetto della introduzione di novità normative una delle modalità delle condotte frodatorie attribuite al La CA non sia più realizzabile;
tale fattore emerge come recessivo nell'esame degli elementi significativi ai fini della individuazione della sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose sol che si consideri come la biografia criminale del predetto renda attendibile la circostanza che questi, allo stato privo di una qualche lecita attività lavorativa dalla quale poter trarre un reddito quanto meno di sussistenza, possa nuovamente procurarsi diverse ed ulteriori occasioni di svolgere in termini distorti, sia pure con diverse modalità operative, l'attività di impresa. Quanto alla idoneità della misura concretamente applicata, cioè quella degli arresti domiciliari, la ampiezza dei contatti criminali intrattenuti dal La CA, il quale non ha disdegnato anche di avere relazioni quanto meno opache con fornitori esteri, rendono necessaria la applicazione di una misura che comporti la inibizione della prosecuzione di tali contatti;
risultato questo che può essere raggiunto, come plausibilmente segnalato nella ordinanza impugnata, in assenza peraltro di elementi tali da far ritenere la incapacità da parte dell'indagato di rispettare le stringenti prescrizioncf,connesse alla misura disposta, anche senza la totale compressione della libertà personale del La CA, disponendone, tuttavia, la detenzione domiciliare, presidiata dal divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui abitualmente coabitanti o che gli prestano assistenza;
è infatti, chiaro che solamente attraverso la diuturna controllabilità della attività e della libertà di movimento del La CA che sarà possibile verificare la costante astensione da parte di quello dalla prosecuzione delle relazioni che hanno reso possibili per il passato, e che potrebbero nuovamente consentire per il futuro, la realizzazione delle condotte per le quali lo stesso è tuttora indagato. Al rigetto del ricorso, tale da determinare la definitività della misura cautelare disposta con il provvedimento impugnata, con la conseguente 7 Il Presidente (Giovanni LIBERATI) , caduta della condizione che ne rendeva sospesa la esecuzione, viene dietro, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Cinzia PARASPORO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16569 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 19/11/2025 Lì RITENUTO IN FATTO Con ordinanza di contenuto sostanzialmente analogo ad altre emesse, come la presente, anche esse in data 16 aprile 2025, il Tribunale di Salerno, operando quale giudice dell'appello cautelare, ha accolto il gravame interposto dal locale Pm avverso il provvedimento reso dal Gip di quel medesimo Tribunale e con il quale, pur essendo stata riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di diversi soggetti, fra i quali La CA NO, in ordine alla loro partecipazione, spiegatasi attraverso distinte modalità operative, ad un sodalizio criminoso dedito, in particolare, alla commissione di delitti in materia tributaria, in ispecie indebite compensazioni di imposte con crediti inesistenti, nonché ?l riciclaggio dei proventi rivenienti dalla predetta attività delittuosa, non stata applicata al predetto alcuna misura cautelare - inekcaapanti—elei---Ea—T-errrerecrerer-stata, in ti, richiesta la misura della custodia cautelare in carcere - sollecitata dal Pm in quanto si era ritenuto insussistente il requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotte criminose. Come detto con la ordinanza in questione il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento dell'appello cautelare, successivamente ad una ampia e documentata disamina della ragioni per le quali sono stati ritenuti ricorrere, anche a carico del predetto indagato, gli elementi gravemente indizianti in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso ed alla esecuzione di taluni dei reati fine che rientravano nel programma dello stesso, ha rilevato che - diversamente da quanto sostenuto dal Gip, il quale aveva escluso la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa sulla base di una serie di indici, sinteticamente riconducibili al tempo decorso fra la commissione delle condotte ed il momento in cui le misure sono state richieste, alla mancanza di elementi che possano fare pensare alla persistenza sia di condotte criminose ulteriori sia di contatti fra i sodali;
la modalità operativa della frode fiscale era legata alla applicabilità dì una determinata normativa non più vigente;
il fatto che altri sodali, diversi da quelli ora interessati, siano stati attinti da gravi indizi di colpevolezza in relazione ad altre vicende criminose, non è fattore che possa riverberarsi anche sugli altri • soggetti ora interessati - le esigenze cautelard,legittimanti la adozione di una misura cautelare sono tuttora presenti. In particolare, ha osservato: che il lasso di tempo esistente fra la cessazione delle condotte e la richiesta formulata dal Pm di adozione delle misure era non significativo in quanto la natura sostanzialmente professionale 2 della attività criminosa posta in essere, nelle diverse condotte realizzate dall'indagato ora in esame, era tale da far ritenere che il pericolo di reiterazione fosse oltre che concreto, anche attuale e che la vicinanza di questo con tale AL CO, uno degli promotori della associazione a delinquere, il quale aveva, anche successivamente alla cessazione della attività oggetto ora della contestazione cautelare, proseguito in altre condotte criminose, rendeva comunque verosimile la ricaduta del La CA nel crimine. Il Tribunale ha, pertanto, accolto la impugnazione del Pm ed ha disposto a carico del La CA la misura degli arresti domiciliari, la cui esecuzione era, tuttavia, sospesa sino alla definitività del provvedimento applicativo. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato in questione, affidando le proprie doglianze a due motivi di ricorso. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in relazione alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardanti i reati di riciclaggio a suo carico ascritti sub 5), 9) e 12) della provvisoria imputazione;
analoga doglianza egli ha formulato in ordine ai reati, aventi egualmente ad oggetto delle ipotesi di riciclaggio, a lui addebitate ai nn. 17), 20), 24) e 36) della rubrica provvisoriamente elevata a suo carico. Sempre in relazione alla contestazione dei gravi indizi di colpevolezza il ricorrente ha censurato la ordinanza impugnata in ordine alla mancanza di sufficienti elementi a dimostrazione, in ordine al reato di riciclaggio, delle esistenza del reato presupposto, i cui proventi sarebbero stati l'oggetto dell'avvenuto riciclaggio. Infine, sempre in punto di gravità indiziaria, il ricorrente si è doluto dell'avvenuta conferma della sussistenza del quadro di gravità indiziaria in relazione al reato di carattere tributario a lui provvisoriamente contestato sub 37) della rubrica complessivamente elevata. Con il secondo motivo di impugnazione, afferente a tutti i capi a lui contestati, il ricorrente ha lamentato la assenza di elementi per potere inferire la esistenza delle esigenze cautelari in relazione al pericolo di reiterazione delle condotte criminose del tipo di quelle per le quali si indaga. In particolare il ricorrente ha, dapprima, censurato la ordinanza impugnata in quanto la stessa sarebbe priva della cosiddetta motivazione rafforzata, la quale sarebbe stata necessaria in considerazione del diverso 3 contenuto di essa rispetto alla precedente ordinanza emessa dal Gip di Salerno. A corredo di tale considerazione il ricorrente evidenzia sia la carenza della adeguata valutazione della ricorrenza degli elementi, fra loro non sovrapponibili, della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, unica esigenza cautelare, sia pur astrattamente, prospettabile, così come non è stata correttamente esaminata la possibilità di presidiare adeguatamente siffatta esigenza con una misura cautelare meno costrittiva di quella della custodia domiciliare, in ossequio al principio di necessaria proporzionalità della misura effettivamente applicata. Alla udienza del 7 ottobre 2025 alla quale la causa era stata chiamata la Corte, avendo rilevato la mancanza di una pagina della ordinanza impugnata ne ha disposto la acquisizione. Essendo pervenuta la documentazione richiesta il processo è stato rifissato per la odierna udienza;
a tale proposito il difensore della parte ricorrente ha fatto pervenire una nota con la quale lamenta il mancato rispetto del termine a comparire. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Preliminare si prospetta l'esame della eccezione di intempestività della fissazione della presente udienza formulata dalla difesa del ricorrente con la memoria del 3 novembre 2025. Premesso, infatti, che la doglianza della difesa del ricorrente è riferita al mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. a seguito del rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso intervenuto alla scorsa udienza del 7 ottobre 2025, osserva il Collegio che la tesi del ricorrente - secondo la quale andrebbe, anche in occasione della fissazione della nuova udienza, rispettato il termine previsto dalla norma dianzi citata - è destituita di fondamento. Come, infatti, è stato condivisibilmente stabilito da questa Corte, nel giudizio di cassazione, in caso di rinvio del processo a nuovo ruolo non è necessario che la notificazione dell'avviso della successiva udienza sia effettuata nel rispetto di un ulteriore termine libero di 30 giorni ai sensi 4 dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen, essendo sufficiente l'osservanza del termine, non inferiore a giorni 5, previsto in via generale dall'art. 184 cod . . proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 aprile 2019, n. 16540, rv 275808); si rileva, in particolare, che, la fissazione della nuova udienza di trattazione più sollecita di quella che avrebbe consentito il rispetto del predetto termine processuale non può determinare alcuna lesione ai diritti processuali spettanti al ricorrente - in particolare con riferimento alla tempestività della richiesta di trattazione in forma orale e partecipata del giudizio, così come in relazione alla facoltà di presentare memorie o motivi aggiunti - atteso che i termini decadenziali rispettivamente previsti per tali incombenti devono essere calcolati avendo riguardo alla prima udienza in vista della quale il ricorrente era stato regolarmente citato e non sono soggetti a "riapertura" a seguito del rinvio a nuovo ruolo del procedimento. Tanto premesso, andando ad esaminare le originarie doglianze formulata dalla difesa del La CA avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell'appello cautelare, osserva il Collegio che il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Deve, preliminarmente, osservarsi che, in occasione dell'avvenuto rigetto della richiesta formulata dal locale Pm, il Gip del Tribunale di Salerno, per come incontestatamente emerge dalla ordinanza ora impugnata, ha chiaramente precisato che a carico, anche, dell'odierno indagato sussistevano i gravi indizi di colpevolezza in relazione alle imputazioni allo stesso provvisoriamente contestate;
ha, tuttavia, ritenuto di non dovere disporre la misura a suo carico in quanto difettava il requisito della attualità e concretezza delle esigenze cautelari - nella specie riconducibili alla reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede - che la misura richiesta dal Pm doveva tendere a preservare. Per tale ragione, cioè in considerazione dell'avvenuta valutazione positiva operata dal Gip in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la impugnazione che è stata presentata dall'organo pubblico ha avuto ad oggetto esclusivamente siffatto aspetto, cioè la sussistenza delle esigenze cautelari, avendo ritenuto la competente Procura della Repubblica non in discussione la questione riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
è per questa stessa ragione che di tale profilo della vicenda - che non risulta essere stato oggetto di una qualche confutazione neppure da parte della difesa del La CA in occasione dell'avvenuta discussione della 5 impugnazione cautelare presentata dalla Procura della Repubblica di Salerno - il giudice che ha deliberato il provvedimento ora censurato si è occupato, rimandando sul punto alle considerazioni svolte sull'argomento dal Gip, che egli ha esaminato e, pur a seguito di esame critico, condiviso (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 dicembre 2017, n. 57525, rv 272205). Ciò, peraltro, è correttamente avvenuto in ossequio al carattere solo parzialmente devolutivo dell'appello cautelare, in forza del quale la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in applicazione, appunto, del principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 maggio 2023, n. 23042, rv 284544; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 luglio 2010, n. 28253, rv 248135). Tanto considerato, si rileva, quanto specificamente alla impugnazione presentata dall'attuale ricorrente, che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il vizio di motivazione della ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza appare inammissibile in quanto rivolto a contestare, appunto, l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza emersi a suo carico in relazione alle imputazioni a lui provvisoriamente mosse, senza che l'attuale ricorrente avesse provveduto a confutare sul punto di fronte al Tribunale dell'appello cautelare la ordinanza emessa dal Gip, il quale aveva pacificamente ritenuto ricorrere tali indizi a carico anche del La CA e che il Tribunale ha confermato sussistere. Va, peraltro, segnalato che, in ogni caso, le doglianze che al riguardo il La CA ha dedotto in sede di legittimità hanno un esclusivo carattere rivalutativo, essendo esse volte ad evidenziare, per un verso, talune pretese illogicità rilevabili nella motivazione della ordinanza impugnata in punto di valutazione del materiale probatorio che ha condotto alla individuazione del ricorrente quale amministratore di fatto di talune della società coinvolte negli affari illeciti gestiti dal sodalizio criminoso, e, per altro verso, la errata attribuzione di valenza probatoria agli elementi indiziari riguardanti sia le ipotesi delittuose di riciclaggio ascritte al La CA che quelle aventi ad oggetto la violazione della normativa di carattere penai-tributario. Si tratta, pertanto, di questioni tutte inerenti alla valutazione degli elementi probatori che sono sottratte al sindacato della Corte di legittimità ove non caratterizzate dalla manifesta illogicità. 6 Venendo al successivo secondo motivo di ricorso, afferente sia alla sussistenza delle esigenze cautelari sia alla congruità della misura degli arresti domiciliari disposta a carico dell'indagato, si rileva, quanto al primo profilo, come il Tribunale salernitano abbia chiaramente messo in luce la sistematica professionalità della variegata attività delittuosa posta in essere dal ricorrente, elemento che connota evidentemente in termini di maggiore pericolosità iL rischio di recidivanza, tanto più se considerato unitamente ai rilevanti vantaggi/ economici che da tali attività l'indagato contava di ricavare;
ragionevole è la scarsa importanza attribuita nella ordinanza impugnata al fatto che, per effetto della introduzione di novità normative una delle modalità delle condotte frodatorie attribuite al La CA non sia più realizzabile;
tale fattore emerge come recessivo nell'esame degli elementi significativi ai fini della individuazione della sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose sol che si consideri come la biografia criminale del predetto renda attendibile la circostanza che questi, allo stato privo di una qualche lecita attività lavorativa dalla quale poter trarre un reddito quanto meno di sussistenza, possa nuovamente procurarsi diverse ed ulteriori occasioni di svolgere in termini distorti, sia pure con diverse modalità operative, l'attività di impresa. Quanto alla idoneità della misura concretamente applicata, cioè quella degli arresti domiciliari, la ampiezza dei contatti criminali intrattenuti dal La CA, il quale non ha disdegnato anche di avere relazioni quanto meno opache con fornitori esteri, rendono necessaria la applicazione di una misura che comporti la inibizione della prosecuzione di tali contatti;
risultato questo che può essere raggiunto, come plausibilmente segnalato nella ordinanza impugnata, in assenza peraltro di elementi tali da far ritenere la incapacità da parte dell'indagato di rispettare le stringenti prescrizioncf,connesse alla misura disposta, anche senza la totale compressione della libertà personale del La CA, disponendone, tuttavia, la detenzione domiciliare, presidiata dal divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui abitualmente coabitanti o che gli prestano assistenza;
è infatti, chiaro che solamente attraverso la diuturna controllabilità della attività e della libertà di movimento del La CA che sarà possibile verificare la costante astensione da parte di quello dalla prosecuzione delle relazioni che hanno reso possibili per il passato, e che potrebbero nuovamente consentire per il futuro, la realizzazione delle condotte per le quali lo stesso è tuttora indagato. Al rigetto del ricorso, tale da determinare la definitività della misura cautelare disposta con il provvedimento impugnata, con la conseguente 7 Il Presidente (Giovanni LIBERATI) , caduta della condizione che ne rendeva sospesa la esecuzione, viene dietro, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025