Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
70980 IN NOME DEL POPO042 6 6 /02 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO R.G.N. 16216/00 Presidente e Relatore Cron. 9933 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 06/12/01 Dott. Stefano MONACI Consigliere C.C. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 70980 N. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD SESSA AURUNCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RI GI;
www intimato - 2001 avverso la sentenza n. 45/99 della Commissione *2524 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il -1- 04/06/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/12/01 dal Presidente Relatore Dott. Michele CANTILLO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che visti gli artt. 375 nuovo testo e 138 disp. Att. c.p.c.; chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza dello stesso, con le conseguenze di legge. -2- "Svolgimento del processo RIRI GI residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del 13, comma 1, della legge 27 d. 1. 30 dicembre 1985, n. 791; • dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 R del DPR 597/1973;del D.L. 29.5.1989 m. 202 Coun. in L. 263/1989. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il - quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere iderato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, spente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la ma della sospensione, al netto dei versamenti sospeși” (Cass. 45/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). on venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da il ricorso deve essere indirizzo giurisprudenziale, ato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, ese che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 6 DICEMBRE 2001 IL RESIDENTE IL GNSIGLIERE EST. IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NZ BA 25 MAR. 2002 IL CANCELLERE C1 Oggi NO ST