Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10649 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
R T A T 4 6 N E T . I S ( E T E D S N E 1 0649 /0 2 cam. cons. 09.05.2002 r.g. n. ) D E C A I E P I C U D oggetto giudizi 9 4 1 8 3 7 4 RER BBLICA ITALIANA, S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Crow 28255 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente;
dott. Vincenzo CARBONE dott. Paolo VITTORIA Consigliere;
dott. Ernesto LUPO " dott. Roberto PREDEN " dott. Francesco SABATINI relatore "1 ' ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da DI NA MA elett. dom. in Roma viale ' delle Milizie Il. 38 presso lo studio dell'avv. Giovanni De Luca e rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Vantaggiato ed Alberto Erroi come da pocura in calce al ricorso ricorrente contro 1 1100 rappresentato e difeso da LAZZARI avv. Silvestro r da procura a margine del se stesso e come dall'avv. Elio Spro , con anche controricorso domicilio eletto in Roma via Serrapetrona n. 130 ' , presso il sig. Alberto Lazzari controricorrente avverso la sentenza n. 863 in data 19-21 ottobre 1999 del Giudice di Pace di Lecce ( r.g. n. 1612/98 ) Letta la requisitoria scritta con la quale il P.M. in persona del sost. procuratore generale ' dott. Ennio Attilio Sepe chiede dichiararsi inammissibile il ricorso ai sensi del nuovo testo ' dell'art. 375 comma secondo c.p.c. perché prospetta censure non deducibili avverso sentenze del giudice di pace rese secondo equità . Osserva in fatto ed in diritto : ' indicata in epigrafe il Con la sentenza ' 'in accoglimento della domanda giudice di pace di avanzata dall'odierno controricorrente ' risarcimento del danno ad un indumento sottoposto a lavaggio nella lavanderia dell'odierna ricorrente la ha condannato costei al pagamento di lire 380.000 oltre interessi e spese ed è pervenuto a tale " 2 essenzialmente sulla base della decisione resa dalla teste AS . deposizione Per la cassazione di tale decisione ricorre la IN la quale adduce ( primo motivo ) omessa ed insufficiente motivazione in ordine alle risultanze probatorie richiamando ai riguardo la testimonianza OL e la c.t.u. nonché i secondo motivo ) la violazione dell'art. 1176 c.c. Osserva la Corte che tali censure sono manifestamente infondate ed importano il rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 375 secondo comma c.p.c. come modificato dall'art. 1 legge 24 marzo 2001 n. 89 trattandosi infatti ' di decisione resa secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. i vizi motivazionali e di violazione ' della legge sostanziale , allegati dalla ricorrente nor sono deducibili , come questa C.S. ha piu' volte affermato in particolare con la sentenza n. ' 766/99 delle Sezioni Unite che il collegio condivide e fa propria ' mentre non ricorrono le ipotesi della nella specie , né sono invocate , motivazione inesistente apparente 0 } nelle quali il sindacato di contraddittoria legittimità è invece consentito . Le spese seguono la soccombenza . 3
p.q.m.
La Corte getta il ricorso e condanna la ricorrente al giudizio di cassazione pagamento delle spese ' liquidate in euro oltre euro 500,00 ( cinquecento/00 ) di onorari in favore del controricorrente . Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte il 9 maggio 2002 . ' ☐ Consigliere est. Il Presidente From Jabufian IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 22 LUG. 2002 Denest LERIA 4