Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2003, n. 8994
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Sentenza 15 gennaio 2003

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In tema di gratuito patrocinio, l'esclusione del diritto al compenso a carico dello Stato in relazione all'espletamento di attività difensiva prestata per impugnazioni successivamente dichiarate inammissibili, introdotta dall'art. 11, comma 2, della legge 29 marzo 2001 n. 134, non opera con riferimento a prestazioni rese antecedentemente alla data dell'entrata in vigore di quest'ultima, a nulla rilevando che la liquidazione del compenso venga disposta in epoca posteriore ad essa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2003, n. 8994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8994
    Data del deposito : 15 gennaio 2003

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