Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, l'esclusione del diritto al compenso a carico dello Stato in relazione all'espletamento di attività difensiva prestata per impugnazioni successivamente dichiarate inammissibili, introdotta dall'art. 11, comma 2, della legge 29 marzo 2001 n. 134, non opera con riferimento a prestazioni rese antecedentemente alla data dell'entrata in vigore di quest'ultima, a nulla rilevando che la liquidazione del compenso venga disposta in epoca posteriore ad essa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2003, n. 8994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8994 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. OLIVIERI RENATO PRESIDENTE
1.Dott. MARZANO FRANCESCO CONSIGLIERE
2. Dott.DE BIASE ARCANGELO FI
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
4.Dott. CHILIBERTI ALFONSO "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
di PALERMO CORTE APPELLO
nei confronti di:
1) IO NI N.
N. 2) MINISTERO DEL TESORO
avverso ORDINANZA del 21/01/2002
di PALERMO CORTE APPELLO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
BRUSCO CARLO GIUSEPPE lette/Kombite le conclusioni del P.G. The ha l'acco mento del ricorso.plimento
89 94/ 0 3
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 15/01/2003
SENTENZA N.84
1
REGISTRO GENERALE
N. 008667/2002
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. BIANCO
0,77per diritti
1.8 SET 2003 IL CANCELLIERE
IL 28/11/1961
IL 00/00/0000
concluse for
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso avverso il provvedimento 21 gennaio 2002 della medesima Corte che ha rigettato il ricorso, proposto dal medesimo Procuratore generale, contro l'ordinanza 21 maggio 2001 che aveva liquidato all'avv. ANTONIO TITO, per l'attività difensiva prestata in favore di IO ANTONINO ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di lire 2.181.500.
In sintesi il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia liquidato, oltre ai compensi per le altre attività difensive svolte, anche quello previsto per il grado di giudizio davanti alla Corte di cassazione malgrado il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Il ricorrente fonda la sua doglianza sul testo del bis dell'art. 12 1. 30 luglio 1990 n. 217 che comma espressamente prevede che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili."
Il comma 2 bis citato è stato introdotto dall'art. 11 comma
2° della 1. 29 marzo 2001 n. 134 e quindi in epoca successiva al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (decorrente dal 23 marzo 1999), al giudizio di impugnazione e alla sentenza di inammissibilità del ricorso pronunziata dalla Corte di cassazione il 2 febbraio 2000. Ciò ostante il ricorrente ne chiede l'applicazione non retroattiva in quanto, secondo il suo assunto, "in tema di successione nel tempo di disposizioni di carattere processuale, come sono quelle sul gratuito patrocinio, il principio 'tempus regit actum' impone che se dagli atti suddetti siano derivati effetti giuridici e situazioni ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, è quest'ultima che deve essere applicata".
Anche se fosse corretto il presupposto da cui parte il ricorrente deve osservarsi che in ricorso non si precisa quali siano gli effetti giuridici e le situazioni ancora pendenti dopo la sentenza della Corte di cassazione che, per quanto è dato intendere, ha definito il giudizio nel quale l'ammesso al patrocinio era imputato. Se poi il ricorrente intende riferirsi al sub procedimento concernente
l'ammissione spese dello. Stato sembra al patrocinio a evidente che tale riferimento dovrebbe farsi non alla procedura di liquidazione dei compensi defensionali tuttora in corso (anche in questo grado del giudizio) ma al complesso delle attività difensive dalle quali origina la richiesta.
Attività difensive che debbono ritenersi concluse con la decisione della Corte di cassazione ove questa non sia costituita dall'annullamento con rinvio. L'accoglimento di una diversa soluzione comporterebbe la necessità, nelle diverse fasi attinenti al medesimo procedimento di liquidazione delle competenze, di fare riferimento a diverse normative eventualmente succedutesi anche in assenza di una norma che ne disponga l'applicazione retroattiva.
pur invocandoIn realtà sembra alla Corte che il ricorrente, il principio tempus regit actum, in realtà richieda di applicare ad atti compiuti in periodo antecedente alla sua entrata in vigore la nuova normativa della quale pertanto si pretende un'applicazione retroattiva in contrasto con il principio di cui si chiede l'applicazione. E anche il richiamo agli effetti non ancora esauriti non può influire sulla necessità di applicare ad ogni atto la normativa vigente nel momento in cui l'atto medesimo è compiuto a meno che si tratti di atti complessi il cui procedimento di formazione non sia, nel momento in cui la nuova norma entra in vigore, ancora concluso.
In conclusione: il principio tempus regit actum impone che ogni atto non di natura complessa sia disciplinato dalle disposizioni vigenti nel momento in cui l'atto è compiuto e si perfeziona. L'attività difensiva va dunque valutata secondo le regole vigenti nel momento in cui è prestata e non secondo una disciplina entrata in vigore successivamente a questo momento anche se la liquidazione dei compensi debba essere, come normalmente avviene, effettuata posteriormente, atteso che la liquidazione dei compensi avviene con riferimento ad attività defensionali già perfezionatesi ed esaurite.
Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2003. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale IL PRESIDENTE DEPOSIT CANCEL L Renato Olivieri) IL CONSIGLIERE RELATORE (dr. Carlo Brusco) OGGI 25 FEB. 2003
Bray IL COLL O DI CANCELLERIA
Maria Angelili