Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 1
L'ipotesi criminosa prevista dagli artt. 453, comma primo, n. 3 e 459 cod. pen. punisce, oltre alla messa in circolazione dei valori di bollo, contraffatti od alterati, anche la loro detenzione, che logicamente precede la messa in circolazione e che assume valore di autonoma consumazione del reato qualora non sia contestuale a quest'ultima, nel senso di una precedente detenzione per un tempo apprezzabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputata, presso la cui abitazione erano state rinvenute numerose marche da bollo contraffatte sia nello stemma della Repubblica e nel logo dell'Agenzia delle entrate, sia nel supporto cartaceo e nella tecnica di stampa e prive soltanto di quei dati - importo e codice a barre – da apporre al momento della vendita da parte dei rivenditori autorizzati). (Conf. Sez. 1, del 21/11/1988, Rv. 179978).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2019, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
03 848-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2905/2019 -· Presidente GEPPINO RAGO -UP 19/11/2019 ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 47330/2018 STEFANO FILIPPINI - Relatore PIERLUIGI CIANFROCCA GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita'. CONSIDERATO IN FATTO 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 13/06/2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del TRIBUNALE di NAPOLI, in data 25/01/2018, nei confronti di OL DO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 453 n. 3 - 459 cod.pen. In particolare, secondo la conforme ricostruzione accolta dai giudici del merito, l'imputata è stata ritenuta responsabile della detenzione in casa, senza essere concorsa nella contraffazione o nell'alterazione, di 12 bobine di marche da bollo contraffatte (capo A) nonché della ricettazione di 615 marche da bollo da € 0,50 cadauna originali (capo B).
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, nella forma consumata, del reato di cui al capo A (quello di cui agli artt. 453 n. 3 - 459 cod.pen.); invero, l'incompletezza della fattura delle marche da bollo sequestrate all'imputata, prive di elementi indispensabili per la messa in commercio (quali la c.d. vignetta, la data e l'importo), impedisce di ritenere consumata l'ipotesi ascritta, da riqualificare quale tentativo;
per giunta, la Corte territoriale ha mal compreso la giurisprudenza di legittimità invocata dalla difesa a sostegno della tesi appena esposta. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità nella forma consumata del reato di cui al capo B (quello di cui all'art. 648 cod.pen.); difetta invero adeguata dimostrazione della provenienza illecita delle circa 600 marche da bollo genuine sequestrate all'imputata. -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa risposta al motivo di impugnazione relativo alla configurabilità dell'ipotesi attenuata di ricettazione. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è infondato laddove non inammissibile. R 1. Generico, perché meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, perché non confuta adeguatamente la motivazione in fatto (a proposito della circostanza che le marche da bollo di causa avessero tutti i requisiti che hanno quelle genuine nel momento che vengono consegnate alle rivenditorie autorizzate per la vendita al dettaglio) è il primo motivo.
1.1. In primo luogo deve rilevarsi che nessuna illogicità né travisamento degli argomenti in diritto invocati dalla difesa ricorre: la Corte territoriale ha chiaramente affermato di aderire all'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale l'ipotesi criminosa prevista nel n. 3 dell'art. 453 cod. pen. punisce, oltre la messa in circolazione dei valori, anche la loro detenzione (che logicamente precede la messa in circolazione) e che assume valore di autonoma consumazione del reato qualora la detenzione avvenga per un tempo apprezzabile (cfr., Sez. 1, n. 2622 del 21/11/1988, Rv. 179978). E, nella fattispecie, nitidamente dimostrata e non controversa è la condotta di detenzione in casa, da parte dell'imputata, dei rotoli di marche da bollo contraffatte.
1.2. A confutazione poi della tesi difensiva inerente alla qualificazione dell'ipotesi di reato in esame quale tentativo, trattandosi di marche da bollo prive dei dati relativi all'importo e al codice a barre di ciascun pezzo, la Corte territoriale ha logicamente valorizzato il dato (pacifico e incontrastato in causa, neppure oggetto di specifica censura in questa sede) secondo il quale le marche contraffatte (nel logo dello stemma della Repubblica Italiana e dell'Agenzia delle Entrate, oltre che nel supporto cartaceo e nella tecnica di stampa) mancavano di quei dati (appunto, l'importo e il codice a barre) che vengono apposti su quei supporti, in ogni caso (e cioè anche per le marche da bollo autentiche), solamente da parte dei particolari rivenditori autorizzati (generalmente le tabaccherie) al momento della vendita. In sostanza, le marche da bollo false sequestrate all'imputata si trovavano nella medesima condizione di "lavorazione" nella quale si trovano quelle originali nella fase anteriore alla cessione al pubblico da parte dei rivenditori autorizzati. In tale ottica non è pertinente il richiamo difensivo al precedente giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 35774 del 01/06/2011, Rv. 250937), poiché, nel caso allora considerato le banconote oggetto di falsificazione non erano state ancora tagliate e necessitavano di un delicato procedimento lavorativo ancora da svolgere a cura dei falsari. Invece, nella vicenda ora in esame, le false marche da bollo si presentavano come del tutto pronte per la commercializzazione che appunto, attesa le particolari modalità che la caratterizza, necessita proprio di un prodotto privo degli elementi sopra indicati (importo e data). E tale opzione ermeneutica risulta del tutto conforme alla logica sottesa alla previsione di fattispecie di reati di pericolo, la cui consumazione può dirsi realizzata allorchè l'oggetto della falsificazione è stato riprodotto negli elementi necessari per l'immissione in circolazione, determinandosi così l'integrazione del pericolo per i beni giuridici sottesi .
2. Manifestamente infondato è il motivo sulla ricettazione dei titoli originali detenuti dall'imputata. Invero (cfr. pag. 6 e segg. della sentenza d'appello), la Corte territoriale, aderendo a quanto già esposto dal primo giudice, ha adeguatamente valorizzato il regime di circolazione speciale che caratterizza le marche da bollo, riservato a circuito di vendita specifico, sicchè del tutto percepibile, per chiunque, risulta sia la natura illecita della provenienza, sia l'illiceità di una ricezione che avvenga al di fuori di quei canali, per giunta caratterizzata dall'ingente quantitativo di marche originali sequestrate all'imputata. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già condivisibilmente affermato (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028) che l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. Nello stesso senso si è ritenuto (Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Rv. 256108) che il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso.
3. Quanto al motivo inerente la mancata concessione dell'ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen., evidente è l'adeguatezza della implicita risposta offerta al riguardo dalla Ciorte territoriale, che ha valorizzato, come già fatto dal primo giudice, il numero abnorme di marche da bollo ricettate.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, 3
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 19/11/2019 Il Consigliere Estensore STEFANO FILIPPINI IlPresidente GEPPINO RAGO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL frared baksumeci IL DIRE C A M Dott.ssa Rosa Grazia sumec E R P U S