Sentenza 27 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2003, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 031 0 30 33 0 LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 12418/00 . 6878 Dott. Alberto SPANO' · Consigliere Cron Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.09/07/02 - Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FF.SS. SPA TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio che 10 rappresenta edell'avvocato GERARDO VESCI, difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CERRATO VINCENZO, CACCIA GIANCARLO, CAMPAGNA ROMOLO, CICALESE ANIELLO, D'AMATO RAFFAELE, SIANI ANTONIO, 2002 SENATORE NATALE, FERRARA FRANCESCO, ESPOSITO 3364 FRANCESCO, IMPEMBA ETTORE, PISACANE ALFONSO, LAMOGLIE -1- ANTONIO, PISAPIA DOMENICO, MANCUSI DOMENICO, VALENTE J VIRGILIO, MAROTTA GIUSEPPE, BRANDO GAETANO, VOLPE ANTONIO, VENTRE GIOVANNI, SEGUINO FRANCESCO, VITALE ROBERTO PALMIERI ROBERTO, LA MONICA DOMENICO, GIOIA , MATTEO, FERRANTE CARLINO, DE SIO CARMINE, FABBRICATORE GIUSEPPE, CAPONE LUIGI, CITRO PAOLO, CICATIELLO ANTONIO, CAPORALE ANTONIO, CIRILLO PASQUALE, RISPOLI ANDREA;
- intimati avverso la sentenza n. 434/99 del Tribunale di SALERNO, depositata il 15/06/99; RG M² 202/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per * l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 24 novembre 1994 il Pretore di Salerno, giudice del lavoro, in accoglimento della domanda degli odierni resistenti, tutti dipendenti delle Ferrovie dello Stato con qualifica di "aiuto macchinista" (terza categoria, operatore specializzato ruolo ad esaurimento), ha dichiarato il loro diritto all'inquadramento nella qualifica superiore (VI ctg.) di macchinista. Il Tribunale di Salerno, con sentenza 27 aprile/15 maggio 1999 n. 434, non notificata, ha rigettato l'appello delle Ferrovie dello Stato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione SAC la s.p.a. Ferrovie dello Stato Società di servizi e trasporti, con atto notificato il 14.6.2000. Gli intimati, ritualmente citati, non si sono costituiti. Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, subentrata alla s.p.a. Ferrovie dello Stato. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost.; 2099 e 2103 cod.civ.; 3, 10 e 12 della legge 42/1979; 2 e 5 della legge 292/1994; motivazione (art. 360, n. 3 e 5 insufficiente e contraddittoria 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere erroneamente negato il valore delle differenze qualitative e quantitative delle mansioni espletate dai lavoratori ricorrenti, rispetto a quelle dei macchinisti. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 17 agosto 1998 n. 8073, Cass. 19 novembre 1998 n. 11683, Cass. 16 novembre 2000 n. 14833, Cass. 2 luglio 2001 n. 8892, Cass. 5 dicembre 2001 n. 15343)), la legge n. 42 del 1979, nel sopprimere il profilo di aiuto macchinista per il futuro e nel creare un ruolo ad esaurimento per coloro che erano inquadrati in tale profilo, ha mantenuto ben distinte le due figure professionali di macchinista ed aiuto macchinista, pur entrambe utilizzate nella cosiddetta le quali coppia di macchina addetta alla conduzione dei mezzi - sono rimaste separate per diversità di trazione formazione professionale e di compiti assegnati, dato di la funzione dell'aiuto è rimasta caratterizzata che da una posizione di collaborazione nei confronti del macchinista;
pertanto, la mantenuta diversità dello "status" professionale e del tipo di prestazione profilo di rispettivamente richiesta esclude ogni all'attività in relazione disuguale trattamento, 4 lavorativa espletata dagli agenti appartenenti a ciascuna delle dette categorie. Erroneamente la sentenza impugnata ha negato rilevanza alla diversità di status professionale e al tipo di rispettivamente richiesta (dalla stessaprestazione sentenza risulta che gli aiuto macchinisti erano abilitati solo a determinati mezzi di trazione). Il ricorso va pertanto accolto. Sussistono i presupposti previsti dall'art. 384 1° CO. c.p.c., come novellato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e non necessità di ulteriori Ази accertamenti) perché questa Corte decida nel merito, respingendo la domanda dei ricorrenti. Le spese processuali compensate per l'intero vengono processo.
p.q.m.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda. Compensa le spese processuali dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 9 luglio 2002. Il Presidente Gzliche selle Il Consigliere Estensore Aldo De Matrein IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 FEB 2003 5 joggi, J CANCE ANCELLIERE