Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 LA CORTE SUPREMA DIC SA IONE Oggetto 0 SEZIONE Lavoro 6 Composta dagli Il mi agistrati: 0 TANNIRUBERTO Presidente Dott. Giusepp R.G.N. 12933/99 0 MAZZARELLA Consigliere Cron. 437 Dott. Gi Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 19/09/00 Dott. Pasquale PICONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig.. per diritti L 3.000. sul ricorso proposto da: || 1.7 GEN 2001. PILATI TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato SABBADINI GIANCARLO, che la rappresenta e difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato BONZANO ENRICO, giusta delega in atti;
ricorrente contro, TAPPITAL SR, in persona del legale rappresentante pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARENULA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 41, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROSTELLI, dal Sig. D'AMATI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato per diritti 2001 2000 GIUSEPPE ONEGLIA, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE E VARIE DCV controricorrente 3660 -1- 1 10 avversO la sentenza n. 148/99 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 25/03/99 R.G.N. 1075/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato ONEGLIA GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso con l'inamissibilità del ricorso e in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Alessandria del 17/1/95 IL ES conveniva in giudizio la TA SR per il pagamento della somma di £ 24.682.392, pari alla media delle retribuzioni percepite nell'ultimo anno di lavoro;
precisava di avere lavorato per conto della società convenuta dal 10/7/89 in qualità di lavoratrice a domicilio addetta all'assemblaggio di materiale plastico, ma di non avere ricevuto alcun incarico nel periodo giugno 1992 dicembre 1994, per il quale rivendicava il diritto al pagamento della somma suddetta. La TA contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva in parte, condannando la società convenuta al pagamento della somma di £ 150.000 mensili per le mancate retribuzioni, oltre rivalutazione ed interessi. Avverso la decisione proponevano appello entrambe le parti ed il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 26/2 - 25/3/99, accoglieva l'appello della TA e rigettava la domanda della IL. Precisava il giudice del riesame che il lavoro a domicilio era disciplinato dalla L. n. 877 del 18/12/77, che all'art. 8 prescriveva la obbligatorietà del cottimo (la commisurazione cioè della retribuzione alla quantità di lavoro prestato), senza predeterminazione di alcun minimo inderogabile, ed all'art. 9 riconosceva il diritto dei lavoratori in tema di assicurazioni sociali e di assegni familiari, escludendo poi l'applicabilità della 1 normativa in tema di integrazione salariale. La TA aveva dimostrato in primo grado che le mancanza di commesse alla IL era stata determinata da una situazione di crisi, che aveva comportato il ricorso alla C. I. G. per una parte dei dipendenti interni, per i quali non vi era lavoro;
mancavano quindi le condizioni per fare ricorso alla collaborazione dei lavoratori a domicilio. Il Pretore aveva parzialmente accolto la domanda, liquidando equitativamente una somma a titolo di risarcimento del danno per le mancate retribuzioni, sulla base di 2 ragionamento non condivisibile: l'apodittica affermazione, cioè, P. 臧 che dalla L. n.877/77 si ricaverebbe che il datore di lavoro M dovrebbe sopportare per il lavoratore a domicilio un costo ン uguale a quello dei lavoratori interni, argomentazione questa on netto contrasto con il sistema del pagamento a cottimo che comportava per l'imprenditore un costo variabile appunto perché rapportato alla effettiva quantità di lavoro svolto dal lavoratore. Altrettanto non condivisibile era l'altra argomentazione, secondo cui dal riconoscimento giurisprudenziale del diritto all'assicurazione per la disoccupazione involontaria in favore dei lavoratori a domicilio, nonché della disciplina limitativa dei licenziamenti dovrebbe ricavarsi l'esistenza di seppure ridotte garanzie di stabilità in favore dei medesimi lavoratori, trattandosi di istituti di tutela sociale gravanti economicamente 2 non sul datore di lavoro, ma sulla collettività. Il diritto al risarcimento del danno per le retribuzioni non percepite non poteva essere riconosciuto per la mancata individuazione del precetto che sarebbe stato violato;
inoltre, il pagamento di somme per prestazioni non effettuate era in contrasto col principio del cottimo pieno e della corrispondenza fra retribuzione e quantità di lavoro prestato. Per gli stessi principi in tema di retribuzione del cottimo non poteva essere riconosciuto il diritto ad un minimo di retribuzione anche in assenza di prestazione lavorativa e quindi la domanda della IL doveva essere rigettata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la IL fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso la TA. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando falsa applicazione di norme di diritto e insufficiente motivazione, deduce la ricorrente che il Tribunale aveva dato alla legge n. 877/73 una interpretazione smentita dall'art. 11 comma II della medesima legge e dall'art. 2128 c.c.; in questo tipo di rapporto la retribuzione era in effetti commisurata alla quantità di lavoro prestata, ma quando il rapporto stesso, per accordo delle parti o per concrete modalità di svolgimento, avesse una qualificata e ragionevole continuità delle prestazioni lavorative era assimilabile al rapporto di lavoro subordinato ordinario, distinguendosi da esso per i 3 diversi parametri della subordinazione (individuati nelle direttive tecniche per l'esecuzione del lavoro) e per la retribuzione in conformità a tariffe di “cottimo pieno”. Da ciò si deduceva l'applicabilità a tale rapporto “di tutti gli istituti relativi al rapporto di lavoro ordinario che non siano in contraddizione con quanto disposto dalla L. 877/73”. L'esistenza di una limitata garanzia di stabilità era stata affermata con sentenza della Suprema Corte n. 615 del 22/1/87: dopo avere escluso l'applicabilità della disciplina vincolistica in tema di licenziamenti individuali in caso di precarietà del lavoro a domicilio, la Corte aveva ritenuto estensibile detta disciplina a questo tipo di lavoro allorché lo stesso fosse "di fatto caratterizzato da una continuità qualificata e ragionevole", per identità di “ratio” e perché il legislatore “minus dixit quam voluit". L'istante, nel proporre il ricorso, aveva invocato l'applicabilità in proprio favore di questo principio, in sostanza negato dal Tribunale, secondo cui dal sistema di retribuzione del "cottimo pieno" derivava che il datore sopportava un costo variabile, per cui non aveva alcun obbligo di corrispondere la retribuzione in assenza di prestazione lavorativa da parte del dipendente. Tale interpretazione non era condivisibile, perché sanciva in favore del datore di lavoro un'assoluta libertà di licenziamento dei lavoratori a domicilio, con i quali intratteneva un rapporto regolare e continuativo, in caso di crisi aziendale, 4 f trasferendo su di essi un rischio imprenditoriale, che gravava invece su di lui (Cass. n. 10298 del 3/10/91). Il Tribunale aveva escluso l'applicabilità in favore dei lavoratori a domicilio delle, sia pure ridotte, garanzie di stabilità con motivazione inadeguata ed insufficiente, alla luce dei principi giurisprudenziali e “delle paradossali conseguenze derivanti da tale decisione e sopra evidenziate”; la decisione impugnata, in sostanza, autorizzava l'imprenditore ad accollare parte del rischio d'impresa ai lavoratori a domicilio, che pur godevano di una qualificata e ragionevole continuità di prestazioni lavorative. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 366 CPC "il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità ..3) l'esposizione sommaria dei fatti di causa", oltre ai motivi specifici per i quali si chiede la cassazione della sentenza, con la indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Nel caso di specie, non solo manca totalmente la esposizione dei fatti di causa, ma tali fatti non si possono nemmeno ricavare dalle censure svolte. Le argomentazioni, infatti, contenute nel ricorso si concretizzano in una serie di affermazioni di principio, la cui ricaduta sulla fattispecie concreta dedotta in giudizio non è dato comprendere. Il ricorso in sostanza si risolve nella affermazione che nella domanda introduttiva il ricorrente aveva invocato in 5 proprio favore l'applicabilità dei principi elaborati nelle sentenze di questa Corte n. 615 del 22/1/87 e n. 10298 del 3/10/91: la prima aveva ritenuto estensibile la disciplina . vincolistica sui licenziamenti individuali al rapporto di lavoro a domicilio, quando lo stesso fosse “di fatto caratterizzato da una $continuità qualificata e ragionevole"; nulla però dice il ricorrente in ordine al suo rapporto di lavoro e non fornisce alcun elemento di fatto, onde consentire alla Corte la valutazione sulla dedotta applicabilità di quei principi, elaborati in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, al caso di specie, che ruota intorno alla questione di un calo di commesse che ha dato luogo alla cassa integrazione ► guadagni dei lavoratori interni, che, a differenza dei lavoratori a domicilio, ne avevano diritto. La seconda sentenza afferma il principio secondo cui “il calo delle commesse e le crisi economiche congiunturali e strutturali, che non diano luogo all'intervento effettivo della CIG> e non siano tali da integrare l'impossibilità assoluta di ricevere la prestazione” lavorativa non costituiscono causa giustificativa del rifiuto di accettare la prestazione, rientrando nella sfera del rischio imprenditoriale, che in quanto tale non può essere scaricato sul lavoratore. Anche per queste + argomentazioni difensive va rilevato che la mancata indicazione del fatto non consente di comprendere la ricaduta di tale principio sul caso in esame, posto che nella specie c'è stato 6 l'intervento effettivo della CIG, per i lavoratori che ne avevano diritto. Va dichiarata pertanto la inammissibilità del ricorso. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite per il presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Roma 19 settembre 2000 CONSIGLIERE EST.Maiorano IL PRESIDENTI IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 147 GEN 2001 BORATORE DI CANCELLERIA 3 3 5 N . 3 - - 1 8 7 1 E E G L G L A E L D 0 . L 1 T E ' R A L N S D E T S I A I O R T I I D O S A , E P A S T S A S N I E A O G D O , G R T S I E R T N E T O L O L I B A E M P D I D I S A O S , E D 7