Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
Il delitto di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.), avente natura di reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso soltanto se la persona da assistere fosse già morta.
Commentari • 2
- 1. Solidarietà impone dovere del soccorso, salvo che .. (Cass. 38200/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 marzo 2021
- 2. La nozione di “uso personale” di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020
La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2008, n. 29891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29891 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
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23891 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/02/2008
SENTENZA
858, N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. PIZZUTI GIUSEPPE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. ROTELLA MARIO
"I N. 039854/2007 2.Dott. MARASCA GENNARO
"I 3. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO
4. Dott. VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 27/04/1975 1) RD ID
N. IL 10/04/1976 2) AL DR PG NA
Contro
:
N. IL 01/10/1978 3) TI RI
N. IL 15/03/1976 4) CA FRANCESCO
avverso SENTENZA del 15/06/2007
CORTE APPELLO di NA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MARASCA GENNARO
Udito il difensore della parte civile avvocato Giovanni Maio, che, dopo avere rinunciato alla costituzione di parte civile nei confronti del NI, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al ricorso proposto dal Procuratore Generale di Bologna;
Uditi i difensori degli imputati avvocati Giovanni Zauli per NT, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, OR LE per
TI che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale e OS
RI per PA, che ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore
generale ;
La Corte di Cassazione osserva :
Secondo la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito, che si riassume per migliore comprensione dei problemi posti con i ricorsi, NI
AD, NT ID ER IM il 12 novembre 2000 verso le ore
14,00 si recarono a Ravenna ove acquistarono eroina.
Il ER assunse sostanza stupefacente verso le ore 14,30 e poi si stese sul sedile posteriore dell'auto e si addormentò .
I tre ragazzi tornarono a RL .
Verso le ore 17,00 17,30 NI e NT incontrarono gli amici TI
RI e PA CO e tutti e quattro si avvicinarono all'auto nella quale si
2 trovava ancora il ER disteso sul sedile posteriore della stessa;
il ER
non si risvegliò ed i quattro amici si separarono .
Dopo alcuni minuti e precisamente alle ore 17,44 TI con il cellulare di
PA chiamò NI.
Verso le ore 18,30 tutti e quattro gli imputati si ritrovarono dinanzi all'Ospedale
di RL il TI sentì il polso del ER ancora disteso sul sedile dell'auto e comunicò agli amici che il cuore del povero ragazzo ancora batteva.
I quattro ricorrenti si separarono di nuovo e l'auto dal parcheggio dell'ospedale venne trasferita presso l'abitazione del NI ove venne parcheggiata con il
ER all'interno della stessa.
Verso le ore 23,00 il NI chiamò al telefono TI ed insieme portarono il povero ER al pronto soccorso;
il ER era già morto e risultò poi che era deceduto da tempo.
NT ID , NI AD , TI RI e PA CO
venivano tratti a giudizio per rispondere della violazione dell'articolo 593c.p. e nel corso del dibattimento si sviluppava una lunga discussione, che vedeva uno scontro tra i consulenti del Pubblico Ministero e quelli della difesa, in ordine alla determinazione del momento della morte del ER circostanza '
evidentemente rilevante per ritenere sussistente il delitto contestato .
Il Tribunale di RL, con sentenza emessa in data 29 giugno 2005, condannava tutti e quattro gli imputati alle pene ritenute di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite ritenendo che alle ore 18,30 il ragazzo era ancora vivo e che, quindi, vi fu una omissione di soccorso.
3 I giudici di secondo grado, invece, ritennero che alle ore 17,30 il ER era ancora vivo, mentre alle ore 18,30 era già morto e che, pertanto, quando il
TI senti il polso del ER e comunicò agli amici che il cuore ancora batteva disse una bugia, forse per rassicurare gli amici.
La Corte di Appello, perciò, dopo avere ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli imputati nel corso delle indagini preliminari, ma utilizzabili quelle rese nel corso del dibattimento, con sentenza del 15 giugno 2007, confermava l'affermazione di responsabilità per il NI ed il NT ed assolveva gli imputati TI e PA.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di Bologna ha dedotto :
1) i vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dibattimentali del NI , dichiarazioni che erano riscontrate dalla telefonata del TI delle ore 17,44, circostanza che però non poteva avere valore di prova autosufficiente;
2) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta possibilità che alle ore 18,45
il ER fosse già morto dal momento che le perizie sul punto
,
fornivano dati approssimativi , che il TI aveva detto di avere sentito il battito del cuore del ragazzo e che la tesi della bugia sostenuta dalla Corte di merito appariva smentita dai comportamenti successivi.
4 NI AD ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione :
1) il vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'ora della morte di ER, dal momento che alle ore 18,45 il ragazzo era già morto, ma in base a quali elementi è possibile affermare che alle ore 17,30 il
ER fosse ancora in vita? ;
2) il vizio di motivazione in ordine alla valenza delle dichiarazioni rese dal coimputato NI ( sic ) perché non confortate da riscontri più
credibile appariva il NT secondo il quale alle 17,30 il ER non respirava più ;
3) la mancanza dell'elemento psicologico perché forse è ravvisabile nella condotta dell'imputato la colpa, ma non il dolo richiesto dall'articolo
593c.p..
NT ID ha dedotto :
1) la violazione dell'articolo 191c.p.p. in relazione all'articolo 506 comma II
c.p.p. perché il giudice ha posto di ufficio domande ai testimoni utilizzando le risposte ricevute con conseguente lesione del diritto di difesa;
2) la inutilizzabilità delle dichiarazioni del NI sia perché sono state usate per le contestazioni dichiarazioni non utilizzabili sia perché "
mancano riscontri , circostanza ritenuta rilevante per i due imputati assolti, ma non per il ID NT;
5 3) il vizio di motivazione in ordine alla individuazione del momento della morte del Bertozzi Il ricorrente ha affrontato a fondo la questione,
esaminando le consulenze e diffondendosi in considerazioni medico legali , per concludere che la morte del ER intervenne in breve tempo, ovvero entro tre ore dalla assunzione di sostanza stupefacente, che
si è verificata alle ore 14,30 e, quindi, non oltre le ore 17,45 - 18,00.
4) la violazione dell'articolo 185c.p. perché manca il danno in quanto, pur a volere ammettere che vi sia stata una omissione di soccorso alle ore
17,30 i ER era già in coma depassè e quindi, sarebbe morto '
comunque ;
5) la violazione dell'articolo 1227c.c. essendo il danno stato cagionato dalla stessa vittima o, comunque, in modo prevalente dalla stessa.
Con memoria difensiva depositata in data 11 febbraio 2008 PA CO
confutava tutte le argomentazioni del Procuratore generale ricorrente.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale sono manifestamente infondati e si risolvono in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.
In effetti il Procuratore Generale ha formalmente dedotto il vizio di motivazione della decisione impugnata, ma, in realtà ha inammissibilmente messo in
,
discussione le valutazioni di merito compiute dai giudici di secondo grado .
6 La valutazione delle prove e la ricostruzione degli eventi competono in via
esclusiva, ai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, mentre alla Corte di
Cassazione spetta soltanto di verificare se siffatte valutazioni siano state effettuate con l'utilizzo di criteri corretti e se siano o meno sorrette da una motivazione immune da vizi logici ed interne contraddizioni .
Ebbene la motivazione impugnata non merita le censure del ricorrente.
In effetti, come messo in evidenza dalla Corte di merito, a carico del TI
e del PA vi sono soltanto le dichiarazioni accusatorie del NI, il quale,
tra le altre cose aveva detto che alle ore 17,30 il VO aveva scosso il '
ER e, quindi, si era reso conto delle sue precarie condizioni .
Pur volendo prescindere dalle numerose contraddizioni che hanno caratterizzato le dichiarazioni del NI e dal fatto che su tale specifico punto riferito in sede di indagini preliminari e non riproposto in sede dibattimentale le dichiarazioni del NI non sono utilizzabili, come rilevato dalla Corte di merito, va detto che l'unico elemento che sembra confortare tali dichiarazioni accusatorie di un coimputato è costituito da una telefonata del VO sul cellulare del ER
alle ore 17,44 .
Orbene è certo possibile che si trattava di una telefonata con la quale il VO
manifestava la sua preoccupazione per le condizioni di salute del ER, ma è
altrettanto plausibile che il contenuto della telefonata fosse del tutto diverso .
E' certamente vero che i riscontri di cui al comma III dell'articolo 192c.p.p. non debbono avere la forza di prove autosufficienti, ma è pure vero che essi debbono possedere una forza dimostrativa.
Nel caso di specie la ignoranza del contenuto della telefonata consente di ritenere che i giovani, anche dopo avere preso strade diverse intorno alle ore 17,30, si
7 tenevano ancora in contatto, ma non consente di ritenere tale elemento come confermativo della manovra che sarebbe stata effettuata dal VO sul corpo del povero ER, manovra esclusa dagli altri imputati .
Siffatta incertezza, unita al fatto che VO e PA ignoravano che ER
avesse assunto sostanza stupefacente circostanza che i due imputati apprenderanno soltanto in un momento successivo, ha consentito logicamente e legittimamente alla Corte di merito di concludere per una assoluzione del
VO e del PA dal delitto contestato ai sensi dell'articolo 530 cpv c.p..
Anche il secondo motivo di impugnazione si risolve in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.
In effetti i giudici di secondo grado, con una motivazione precisa ed articolata,
che ha tenuto conto di tutti gli elementi processuali acquisiti ed utilizzabili, ed in particolare degli esiti delle consulenze del Pubblico Ministero e delle altre parti processuali, ha messo in evidenza tutte le difficoltà e le incertezze per una determinazione precisa dell'orario della morte del ER.
Il dato è evidentemente di decisiva importanza perché se quando alle ore 18,30
circa il VO ed il PA hanno con certezza preso cognizione delle condizioni dell'amico il VO sentì il battito questi era già deceduto, il TW
delitto contestato non sarebbe evidentemente ravvisabile.
-Ebbene i giudici del merito hanno spiegato che gli indicatori segnalati – il rigor mortis riscontrato dal medico del pronto soccorso la temperatura rettale del
,
cadavere al momento del ricovero presso il pronto soccorso le macchie "
ipostatiche dai consulenti ed ampiamente discussi dalle parti nei due gradi di merito e gli altri elementi emergenti dalle dichiarazioni dei giovani
8 consentivano di ritenere che il povero ragazzo fosse ancora in vita alle ore 17,30
e che fosse, invece, deceduto alle ore 18,30 / 19,00 .
E' vero che la Corte di merito ha detto che i dati clinici emersi, forse anche per la carenza di alcune indagini specialistiche immediate, erano approssimativi, ma ha anche ragionevolmente spiegato che essi convergevano sul fatto che il ragazzo doveva ritenersi già deceduto alle ore 18,30 / 19,00 .
Si tratta di un accertamento di merito che, per essere sorretto da una motivazione che non presenta manifeste illogicità, non può essere messo in discussione in questa sede di legittimità.
Orbene se tali sono le conclusioni alle quali si deve pervenire in base ai rilievi obiettivi, è evidente che si deve ritenere che il VO quando alle ore 18,30
circa ha detto agli amici che si sentiva ancora il battito cardiaco del ER, ha
affermato una cosa falsa.
E' non è illogico ritenere che il VO abbia ciò fatto al fine di non creare panico tra gli altri amici.
'In ogni caso o il VO ha detto una bugia anche perché, come hanno spiegato i sanitari, nella situazione data sarebbe stato assai difficile per un non esperto sentire il battito cardiaco al polso, oppure in buona fede ha davvero ritenuto di sentire un battito, resta il fatto che le altre circostanze obiettive, a
giudizio della Corte territoriale, consentivano di ritenere che nell'ora indicata il
ER fosse già deceduto e che pertanto, non potesse essere ravvisato il "
delitto di omissione di soccorso contestato .
Dal momento che siffatte conclusioni sono sorrette da una motivazione che come già detto non merita censure sotto il profilo della legittimità, anche tale "
motivo di impugnazione deve essere disatteso.
9 Anche i motivi di impugnazione posti a sostegno dei ricorsi degli imputati
NT ID e NI AD sono manifestamente infondati e si risolvono in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.
Quanto al NI e con riferimento al primo motivo di impugnazione già si è
detto in precedenza sulla difficoltà di individuare il preciso momento della morte del ER. Tuttavia la Corte di merito , pur dando atto della approssimazione dei dati tanatologici, ha anche logicamente motivato sul punto tenendo conto di quanto riferito dagli stessi imputati in dibattimento .
Ebbene è pacifico che gli imputati NI e NT sapevano bene che il loro amico ER aveva assunto sostanza stupefacente - oppiacei in quantità non
-
irrilevante (circostanza, invece, non nota agli altri due imputati fino alle ore
18,30) e sapevano che il ragazzo si era addormentato poco dopo l'assunzione.
Inoltre dalle ore 17,30 alle ore 18,30 NI e NT rimasero con l'amico addormentato, mentre gli altri due erano andati via;
ebbene proprio dalle loro dichiarazioni si desume, come posto in evidenza dalla Corte di merito, che con il passare del tempo le condizioni del ER andarono peggiorando e che,
pertanto, insorse in loro la preoccupazione per la sorte dell'amico .
Del resto sono stati proprio loro, ed in particolare il NI, a riferire che dopo le 17,30 tentarono, senza riuscirvi, anche di risvegliare il ER.
Quest'ultimo appariva in condizioni precarie ma non era ancora deceduto
perché, tra l'altro, come rilevato dalla Corte di merito, non gli era fuoriuscita bava dalla bocca;
presumibilmente nel corso dell'ora indicata il ragazzo entrò in coma.
10 La preoccupazione dei due giovani e la consapevolezza della necessità di prestare soccorso al ragazzo risulta evidente , come messo in risalto dai giudici di secondo grado, anche dal fatto che NI e NT si portarono con l'auto nel parcheggio dell'Ospedale.
E' appena il caso di ricordare, prima di chiudere sul punto, che il reato in discussione, in quanto reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'Autorità anche se successivamente si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, ed è escluso sotto il profilo della omissione di "
soccorso, soltanto se la persona da assistere era già morta ( ex multis vedi Cass.
Sez. V penale, 17 ottobre 1990 – 19 novembre 1990, n. 15154).WYTY
Manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione del NI, il
quale ha sostenuto che le dichiarazioni del NI non erano confortate da riscontri.
Ebbene le dichiarazioni del NI rispetto all'imputato NI non sono ovviamente dichiarazioni di un coimputato, ma sono dichiarazioni confessorie dell'imputato, che vanno valutate liberamente dal giudice unitamente agli altri elementi di prova, ma non richiedono riscontri obiettivi ex articolo 192 comma
III c.p.p..
Ciò posto, bisogna rilevare, come si è notato discutendo il primo motivo di impugnazione, che i giudici di secondo grado per stabilire che il ER era ancora in vita dopo le ore 17,30 hanno fatto riferimento non solo alle dichiarazioni rese dal NI stesso ma anche alle altre circostanze già "
evidenziate e agli elementi comunque desumibili dagli accertamenti autoptici effettuati .
11 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di impugnazione concernente la pretesa assenza dell'elemento psicologico del delitto contestato potendosi tutto al più ravvisare una ipotesi colposa non punibile.
Invero l'elemento psicologico richiesto dal delitto di cui all'articolo 593c.p. è il dolo generico consistente nella consapevolezza dell'agente della situazione di pericolo nella quale versa una persona e della conseguente necessità di un soccorso.
"Ebbene come chiarito dai giudici del merito, nel caso di specie esisteva senz'altro la consapevolezza della condizione di pericolo, come si è già posto in evidenza, dal momento che NI e NT sapevano bene che il ER
aveva assunto sostanze stupefacenti - oppiacei in quantità considerevole e che in precedenza aveva bevuto alcolici e che, pertanto, poteva correre dei rischi .
Inoltre avevano potuto rilevare che il ER addormentatosi poco dopo la '
assunzione di sostanze stupefacenti, aveva continuato a dormire, senza alcuna interruzione, per oltre quattro ore.
Infine avevano notato come ammesso in particolare dal NI, il continuo deteriorarsi delle condizioni del ER.
E' davvero difficile in siffatta situazione immaginare che il NI, ancorché
giovane ed inesperto non si fosse reso conto delle precarie condizioni del
,
ER e che la sua condotta sia imputabile a semplice negligenza.
Le censure del ricorrente appaiono sul punto inconsistenti e tali da non contrastare le valutazioni compiute dai giudici del merito.
12 Quanto, infine, al NT il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato .
Infatti il ricorrente ha dedotto la violazione dell'articolo 506 comma II c.p.p.
perché il presidente del collegio aveva posto alle parti numerose domande di tipo accusatorio e suggestive .
Tale irregolarità, anche ammesso che sussista, come correttamente rilevato dalla
Corte di merito, non comporta alcuna nullità, né il ricorrente, che pure si è
diffuso sulla importanza del rispetto della norma citata, ha spiegato in che cosa fosse realmente consistita la pretesa lesione dei diritti della difesa.
Il motivo, pertanto, oltre che manifestamente infondato è anche generico .
Manifestamente infondato e di merito è il secondo motivo di impugnazione.
Il rilievo in ordine alla circostanza che le dichiarazioni del NI, dichiarate inutilizzabili, ma in realtà utilizzate dalla Corte di merito, siano state ritenute sfornite di riscontri con riferimento agli imputati TI e PA e riscontrate con riferimento al NT non è per nulla fondato .
In effetti è vero che la Corte di merito abbia ritenuto inutilizzabili in parte le dichiarazioni dibattimentali del NI provocate da contestazioni non
utilizzabili e che quelle utilizzabili siano state ritenute per gli imputati PA e
VO prive di adeguato riscontro, ma ciò nulla ha a che fare con la posizione del NT .
Per TI e PA si trattava di stabilire se alle ore 17,30 avessero avuto la possibilità di rendersi conto della reale situazione del ER;
ebbene sul punto le dichiarazioni del NI, che parlavano di uno scossone dato dal VO al
ER che non aveva reagito, non avevano trovato alcun riscontro e, quindi,
13 si imponeva l'assoluzione non sussistendo a carico dei due imputati altri elementi di accusa.
Il NT, invece, non è sopraggiunto in un secondo momento, ma è stato in compagnia di NI e ER per tutto il pomeriggio ed ha potuto cogliere l'evoluzione della situazione .
Il NT sapeva bene, contrariamente agli amici VO e PA, che il
ER aveva assunto stupefacenti e, quindi, era in condizioni di preoccuparsi per quel lungo ed anomalo sonno dell'amico .
La condanna del NT non è fondata sulle dichiarazioni del NI, ma su altri elementi emergenti dal processo, ovvero sulla sua costante presenza e sulla evoluzione della situazione, oltre che sulla sua presenza nel momento
- tra le
17,30 e le 18,30 - in cui le condizioni del ER si deteriorarono a tal punto che anche i due amici NI e NT decisero di andare all'ospedale,
desistendo alla fine in modo inspiegabile dal loro proposito.
Il punto, quindi non è costituito dall'uso da parte della Corte di merito di dichiarazioni inutilizzabili, dal momento che la condanna poggia su ben altri e più solidi elementi.
Del resto di ciò si è ben reso conto il ricorrente che nella seconda parte del motivo ha riportato ampi stralci delle dichiarazioni del NI per dimostrare che quando NT si rese conto, in un momento successivo alle 17,30, delle
condizioni dell'amico quest'ultimo era già morto.
Si tratta di deduzioni di merito inammissibili in sede di legittimità; del resto si è
già spiegato in precedenza quale sia stata la ricostruzione degli eventi operata in modo logico dalla Corte di secondo grado e sul punto non conviene ritornare.
14 Di merito è il terzo motivo di impugnazione.
Infatti il ricorrente ha eccepito formalmente il vizio di motivazione, ma in realtà
ha lungamente discusso le consulenze acquisite agli atti e si è soffermato su considerazioni medico – legali al fine di spiegare che la morte del ER
-
avvenne in breve tempo ed in un momento non distante dalle ore 17,45, ovvero tre ore dopo l'assunzione delle sostanze stupefacenti avvenuta alle ore 14,30.
In effetti il ricorrente ha contestato le valutazioni di merito compiute dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione.
Non è, quindi, possibile in questa sede di legittimità valutare le interessanti osservazioni medico legali del ricorrente perché, come già detto in precedenza,
-
pur dando la Corte territoriale ha tenuto conto di tutti gli elementi segnalati e '
atto che in base ai soli rilievi tanatologici non era possibile individuare con certezza il momento del decesso del ER ha, valutando anche gli altri
'
elementi processuali, stabilito che la morte del ER era avvenuta dopo le ore
17,30 ed entro le 18,30.
' "Tali conclusioni come si è già più volte osservato sono sorrette da una
motivazione rigorosa ed immune da vizi logici, cosicché essa non è superabile dalle pur pregevoli osservazioni del ricorrente.
E' appena il caso di osservare che la Corte di merito, facendo propri alcuni rilievi del consulente della difesa, ha rilevato che il ER avrebbe potuto essere salvato con l'attuazione di mezzi di rianimazione e di antagonismo di oppiacei fino a cinque, dieci minuti prima della morte.
15 Inoltre il delitto di cui all'articolo 593c.p. come si è già rilevato è " "
configurabile anche quando si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile e può essere escluso soltanto se la persona da assistere era già morta .
Orbene è davvero impensabile che due giovani sani di mente non si siano impensieriti per quel sonno anomalo e prolungato, ben sapendo che l'amico aveva ingerito stupefacenti, e non si siano accorti che l'amico stava rantolando e morendo stranamente essi si sarebbero accorti soltanto del decesso una volta verificatosi.
Questa impostazione non ha molto senso anche perché risulterebbe inspiegabile la decisione di recarsi all'ospedale, decisione che si giustifica e si comprende soltanto se si ammette la consapevolezza da parte degli agenti che il ER era ancora in vita e poteva essere assistito.
Le considerazioni che precedono rendono evidente anche la infondatezza del quarto motivo di impugnazione concernente la violazione dell'articolo 185c.p..
Il ricorrente, invero, si fonda sull'assunto che quando i due giovani si accorsero che l'amico stava male, il ER era già in coma depassè e, quindi, sarebbe comunque morto di conseguenza nessun danno avrebbe provocato la loro condotta .
Orbene si è già spiegato che l'assunto non è fondato e che, comunque, anche quando le condizioni siano disperate, la mancata assistenza ad una persona in pericolo integra il reato di cui all'articolo 593c.p..
Sussiste, pertanto, il reato e sussiste anche il danno ex articolo 185c.p., che è,
come ha precisato la Corte di merito, esclusivamente quello derivante dalla
16 commissione del reato di omissione di soccorso;
la liquidazione del danno competerà al giudice civile.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di impugnazione concernente la violazione dell'articolo 1227cc, se è vero che la Corte di merito ha ritenuto inconferente il richiamo operato dalla difesa a tale norma, dal momento che il danno risarcibile era da ritenersi soltanto quello conseguente al delitto di omissione di soccorso, è
pure vero che la Corte territoriale ha, comunque, chiarito che la condotta del
NI e del NT si è comunque posta come fattore concausale del decesso successivamente intervenuto del ER IM, decesso che, però, ...deve essere ricondotto , nella sua causa principale e sufficiente a determinare l'evento, alla condotta della stessa vittima.
Quanto detto rende manifesta la infondatezza del rilievo del ricorrente.
Per tutte le ragioni indicate i ricorsi del Procuratore Generale e degli imputati
NT e NI debbono essere dichiarati inammissibili.
NT e NI vanno conseguentemente condannati a pagare in solido le spese del procedimento ed a versare ciascuno la somma liquidata in via '
equitativa in ragione dei motivi dedotti , di €1.000,00 alla Cassa delle "
ammende.
Condanna, infine, il solo ricorrente NT, perché nei confronti del NI
vi è stata rinuncia alla costituzione di parte civile, al pagamento delle spese delle parti civili che liquida in complessivi €2.000,00, comprensivi di onorario, oltre accessori come per legge.
17
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale di Bologna e degli imputati NT e NI;
Condanna questi ultimi due al pagamento in solido delle spese del procedimento e della somma di €1.000,00 per ciascuno alla Cassa delle ammende;
Condanna, altresì, il ricorrente NT al pagamento delle spese delle parti civili che liquida in complessivi €2.000,00, comprensivi di onorario, oltre accessori come per legge.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 20 febbraio 2008
IL PRESIDENTE
Animus Il Consigliere estensore
Depositata i Cancelleria
Roma, li 17 LUG. 2008.
.....17.LUG.
M IL CANCELLIERE
E
R
Carmela Lanzuise P
U
S
x syve. u
18