Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
Non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) qualora all'interno dell'abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell'auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2005, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/12/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1321
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 042469/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI PESCARA;
nei confronti di:
1) RI MA, N. IL 15/04/1979;
2) D'CO SA, N. IL 13/07/1975;
3) DI IL RI, N. IL 24/12/1973;
4) CC SA, N. IL 04/12/1966;
avverso SENTENZA del 11/06/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESCARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLONNESE ANDREA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
OSSERVA
Il G.I.P. del Tribunale di Pescara con sentenza 11/06/2004 dichiarava non luogo a procedere nei confronti di RI RI, D'CO ES, Di PP ER e UC TI in ordine ai reati agli stessi ascritti ai capi A), (art. 56 e 615 bis c.p.), e B) (art. 617 bis c.p.) della rubrica, perché il fatto non sussiste.
Era emerso che, a seguito del controllo di una vettura "Renault Clio" condotta da RI RI, venivano rinvenuti, a bordo del mezzo, la foto di una ragazza (poi identificata in RE Fausta), alcuni appunti relativi ai movimenti della donna, un mini registratore, una macchina fotografica, nonché le chiavi di una vettura "Ford Ka" di proprietà della RE. Quest'ultima, interpellata, riferiva che le chiavi della vettura erano state da lei affidate all'ex convivente UC TI. La stessa avanzava, inoltre, il sospetto che a bordo dell'auto potesse essere installata una microspia, in quanto il UC, in precedenza, aveva mostrato di conoscere il contenuto di conversazioni avvenute all'interno dell'abitacolo. A seguito di ispezione della vettura veniva rinvenuto, occultato sotto il sedile anteriore, un microfono ambientale.
Gli autori dell'installazione venivano individuati in RI RI e D'CO ES i quali dichiaravano che la microspia era stata installata su commissione del UC, il quale, attraverso Di PP ER, aveva fatto pervenire loro le chiavi della "Ka" ingenerando, in tal modo, la convinzione che detto mezzo appartenesse al UC. Questi ammetteva di essersi rivolto al Di PP allo scopo di far controllare i movimenti della RE ma di ignorare i sistemi al riguardo adoperati.
Il G.U.P. osservava, anzitutto, che non appariva integrata l'ipotesi di cui al capo A), (tentativo di interferenze illecite nella vita privata) poiché l'abitacolo di una vettura non rientra fra i siti indicati nell'art. 614 c.p. e non può essere qualificato, in particolare, "luogo di privata dimora".
La giurisprudenza di legittimità infatti aveva precisato che solo eccezionalmente il mezzo di trasporto assume le caratteristiche di un luogo di privata dimora (ad esempio: un camper o una roulotte) in quanto, in genere, lo stesso assolve unicamente la funzione di trasferire da un luogo all'altro persone o cose.
Argomentava, inoltre, il decidente che, del pari, nel caso in esame risultava inapplicabile la previsione dell'art. 617 bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare conversazioni telefoniche).
Invero poteva qualificarsi come intercettazione telefonica o telegrafica solo quell'attività che si rivelasse idonea, predisponendo appositi meccanismi, a captare messaggi trasmessi lungo canali che escludono i non comunicanti.
Non ricevevano, quindi, tutela ai sensi della norma in esame, tutte quelle forme di comunicazione a distanza che potessero essere percepite dall'ascoltatore senza predisporre alcuna specifica apparecchiatura al riguardo. Pertanto la collocazione di una microspia all'interno dell'abitacolo di una vettura non poteva essere ritenuta attività diretta ad intercettare conversazioni telefoniche, in quanto il mezzo installato registrava solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo del veicolo. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Pescara denunciando, con riguardo al proscioglimento per il reato di cui al capo B) (art. 617 bis c.p.), violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce che dalla lettera e dalla ratio della norma emerge la volontà del legislatore di perseguire chiunque ascolti abusivamente i dialoghi via telefono o le comunicazioni telefoniche altrui, "in qualsiasi modo tale ascolto abusivo avvenga e con qualsiasi mezzo risulti attuato".
Sostiene, quindi, che da tale ambito di protezione non può escludersi "la comunicazione di uno dei soggetti dialoganti al telefono senza la captazione della risposta dell'interlocutore all'altro capo del telefono" dovendo anche considerarsi che, attraverso il dispositivo c.d. "viva voce", potrebbe essere appresa anche la replica del soggetto dialogante.
I motivi sono privi di fondamento ed il ricorso deve essere rigettato.
Va premesso che la disposizione di cui all'art. 617 bis c.p.p. punisce al comma 1 "chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti al fine di intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone...".
La norma - che mira alla tutela della libertà e riservatezza delle comunicazioni interpersonali, telefoniche e telegrafiche - è incentrata sulla installazione di apparecchiature o semplici parti di esse atte a captare conversazioni o comunicazioni altrui. Il delitto, inoltre, richiede il dolo specifico consistente nella volontà di porre in opera detti dispositivi allo scopo di captare o impedire le comunicazioni di terze persone.
Ciò premesso, va osservato che in tale quadro correttamente il primo giudice ha sottolineato come, relativamente alla conversazione telefonica, perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale dovrebbe essere escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori.
Viceversa, nell'ipotesi in cui il congegno installato non sia idoneo a registrare entrambe le fonti sonore ma capti unicamente le parole di uno dei due interlocutori, non potrà configurarsi intercettazione telefonica in senso proprio, punibile ai sensi dell'arto 17 bis c.p.. In tale caso la captazione assumerà infatti le caratteristiche dell'intercettazione ambientale, finalizzata a registrare le fonti sonore percepibili in un determinato contesto spaziale, ipotesi, questa, sussumibile solo nella diversa fattispecie di cui all'art. 15 bis c.p., nella specie, peraltro, già esclusa, difettando il requisito dello svolgimento del dialogo in luogo di privata dimora. Trattasi di considerazioni giuridicamente corrette e logicamente argomentate con riguardo ai precetti legislativi presi in esame, che non vengono in alcun modo vulnerate dalle censure del ricorrente. Invero nessuna rilevanza potrebbe assumere l'eventualità che attraverso un dispositivo c.d. viva voce - peraltro nella specie non accertato - la microspia sarebbe stata in grado di registrare le espressioni di entrambi gli interlocutori, cogliendo così la conversazione telefonica nella sua interezza. A parte altre considerazioni, è sufficiente osservare che, anche a fronte di detta ipotetica accidentalità, il reato non resterebbe comunque integrato anche per difetto del dolo specifico richiesto.
Il meccanismo del tipo occultato sulla vettura - che non realizzava alcun inserimento abusivo su una linea telefonica altrui - mirava solo a registrare i colloqui svolti tra soggetti presenti a bordo del veicolo e non aveva certo lo scopo di captare conversazioni con un lontano, eventuale, interlocutore telefonico.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006