Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2005, n. 4264
CASS
Sentenza 16 dicembre 2005

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Non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) qualora all'interno dell'abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell'auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2005, n. 4264
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4264
    Data del deposito : 16 dicembre 2005

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